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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 09355/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 luglio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 7 giugno 2022, in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada; letta la memoria pervenuta in data 30 gennaio 2025, nell'interesse del ricorrente; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo della prescrizione (su cui pp. 3 e 4 sentenza ricorsa) è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez.

Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, somma determinata tenuto conto dell'esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento interpretativo di segno contrario, seppur minoritario; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 luglio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 7 giugno 2022, in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada; letta la memoria pervenuta in data 30 gennaio 2025, nell'interesse del ricorrente; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo della prescrizione (su cui pp. 3 e 4 sentenza ricorsa) è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, somma determinata tenuto conto dell'esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento interpretativo di segno contrario, seppur minoritario; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 09355/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris