CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 00703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20/11/2020 il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 623 cod. pen. per l'infondatezza della notizia di reato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del denunciante [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento di archiviazione impugnato. Con atto del 06/07/2021 il ricorrente, mediante atto del difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della sopravvenuta rinuncia, si ritiene equo determinare in Euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente