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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13270/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante protempore-intimate-avverso la sentenza n. 498/2023 emessa dalla Corte d’appello di Palermoil 09/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25617/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 13270/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante protempore-intimate-avverso la sentenza n. 498/2023 emessa dalla Corte d’appello di Palermoil 09/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25617/2023Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 13270/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13270/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris