CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39996/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in data 7 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello dal medesimo proposto avverso la condanna pronunziata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in relazione a reato di detenzione a fini di cessione di 250 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo eroina (oltre a un modico quantitativo di marijuana). La declaratoria di inammissibilità dell'appello si fonda sulla tardività dell'impugnazione della sentenza di primo grado, emessa il 19 febbraio 2019 in assenza dell'imputato (cui non spettava la notifica, in base a quanto stabilito dalla legge n. 67/2014) a seguito di giudizio abbreviato e previa riserva del deposito della motivazione in ragione di giorni sessanta: considerando il termine di 45 giorni per proporre impugnazione, decorrenti dalla scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito (20 aprile 2019), l'appello sarebbe dovuto essere proposto entro il 4 giugno 2019; esso veniva invece presentato tardivamente (il 18 giugno 2019, ossia dopo la scadenza del termine di cui all'art. 585 cod.proc.pen.), con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.. 2. Il ricorso del Gazzeh consta di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo l'esponente denuncia violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'esistenza di un contrasto giurisprudenziale all'epoca della proposizione dell'appello circa la sussistenza o meno dell'obbligo di notifica all'imputato non comparso della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato: contrasto giurisprudenziale riferito a una prassi di notifica in uso in alcuni uffici giudiziari e risolto dalle Sezioni Unite con sentenza emessa il 24 ottobre 2019, nel senso dell'assenza di un obbligo di notifica della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'omessa notifica all'imputato della sentenza d'appello, emessa nell'ambito di un giudizio abbreviato, ossia di un rito camerale regolato come tale dall'art. 127 cod.proc.pen.: disposizione che prescrive l'obbligo di notifica o di comunicazione senza ritardo della decisione, nella specie non ottemperato a fronte dell'assenza dell'imputato all'udienza del 7 novembre 2019, con la conseguenza che non sono mai decorsi i termini per impugnare la detta sentenza d'appello. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per omessa notifica della sentenza d'appello a chi aveva proposto impugnazione (ossia all'imputato), in quanto soggetta a ricorso per cassazione, a nulla rilevando la previsione che attribuisce unicamente al difensore la facoltà di proporre detto ricorso. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, sotto la specie della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza della cornice edittale di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, che ha di fatto rideterminato il minimo della pena detentiva in sei anni anziché otto: il giudice d'appello, sostiene il deducente, avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio l'illegalità sopravvenuta della pena. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al fatto che il Gazzeh, sottoposto agli obblighi di dimora in Martinsicuro e di presentazione alla P.G., non aveva potuto partecipare all'udienza d'appello perché non autorizzato ad assentarsi dal luogo di dimora obbligatoria, con conseguente legittimo impedimento dello stesso, integrante nullità assoluta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, atteso che la tardività dell'impugnazione travolge tutte le lagnanze in esame, essendo geneticamente insussistente la costituzione del rapporto giuridico processuale fin dalla proposizione dell'appello. 1.1. E' noto che la questione controversa cui fa riferimento il ricorrente nel primo motivo di ricorso (sollevata dall' ordinanza Sez. 3, 11 febbraio 2019, n. 6377, Sinito) é se, dopo la riforma della disciplina del procedimento in absentia di cui alla I. n. 67/2014, l'estratto della sentenza emessa all'esito del procedimento abbreviato debba essere notificato all'imputato non comparso in giudizio. La soluzione adottata al riguardo dalle Sezioni Unite é stata negativa (vds. Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020 Rv. 277470), avendo il [OSCURATO:PERSONA] aderito alla tesi maggioritaria (espressa fra le altre da Sez. 5, Sentenza n. 22831 del 22/03/2019, Saccuti, Rv. 275405; Sez. 1, Sentenza n. 31049 del 22/05/2018, Careri, Rv. 273485; Sez. 2, Sentenza n. 57918 del 25/09/2018, A., Rv. 274473, e numerose altre) anziché a quella minoritaria (di cui, ad esempio, in Sez. 3, Sentenza n. 32505 del 19/01/2018, G., Rv. 273695). Tanto osservato, va richiamato il principio generale - affermato in materia sostanziale, ma chiaramente valevole a fortiori anche nell'ordinamento processuale - in base al quale l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione é stata commessa (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi e altri, Rv. 273876). E nella specie é di tutta evidenza che la ragionevole prevedibilità era configurabile, stante la presenza maggioritaria, fin da epoca antecedente la proposizione dell'appello nel giudizio di che trattasi, dell'orientamento poi affermato dalle Sezioni Unite. Ne deriva, come si é accennato in premessa, l'originaria inammissibilità dell'impugnazione, in quanto tardiva, e tale da precludere l'instaurazione del rapporto giuridico processuale (per un esempio vds. Sez. 2, Sentenza n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616). 1.2. Risultano assorbite, in primo luogo, le ulteriori questioni proposte dal ricorrente al secondo e al terzo motivo di ricorso, proprio in ragione dell'affermazione della mancanza di obbligo di notifica all'imputato non comparso in giudizio dell'estratto della sentenza emessa all'esito del procedimento abbreviato, con conseguente applicazione dei termini indicati dal testo oggi vigente dell'art. 585, commi 1 e 2, cod.proc.pen., come novellato dalla legge n. 67/2014, nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite. 1.3. Quanto alla rilevabilità d'ufficio dell'illegalità sopravvenuta della pena (di cui al quarto motivo di ricorso), basterà richiamare la sentenza a Sezioni unite Butera (Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015, Rv. 265106) in base alla quale l'illegalità della pena non é rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine: il principio, affermato in relazione al giudizio per cassazione, vale in realtà per qualsivoglia impugnazione proposta tardivamente, risultando la tardività - per quanto detto - innpeditiva della costituzione del rapporto giuridico processuale. 1.4. Infine, a proposito dell'asserito impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza del 7 novembre 2019, anche volendo prescindere dal propagarsi delle già indicate conseguenze della tardività dell'appello sul corso del giudizio, la lagnanza sarebbe comunque palesemente priva di pregio: é pacifico, infatti, che, nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non é necessaria e, pertanto, é onere dello stesso (perfino qualora detenuto per altra causa) comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non é tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 27245 del 02/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276658); a maggior motivo tale onere incombeva sull'odierno ricorrente sottoposto a misura cautelare non custodiale; ma dell'assolvimento di tale onere il ricorrente stesso non dà conto. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 ottob