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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37450/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282-ter del codice di rito.

A fondamento della pronuncia di inammissibilità, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso inviato dal difensore sia stato indirizzato a due indirizzi di p.e.c. diversi dal recapito indicato dal D.G.S.I.A. (Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati).

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui eccepisce errata applicazione dell'art. 24, comma 4, d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La difesa osserva che il comma 6-sexies dell'art. 24 cit. ha previsto alcune ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione, che operano qualora essa venga proposta al di fuori delle modalità specificamente contemplate; in particolare, la lettera e) del comma 6-sexies dell'art. 24, ha previsto che l'impugnazione è inammissibile "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4".

A partire da tale base normativa, la difesa osserva di aver inviato l'appello sia all'indirizzo p.e.c. del Tribunale del riesame di Milano ([OSCURATO:EMAIL]) sia ad uno degli indirizzi indicati nell'allegato n.1 del menzionato provvedimento del DGSIA ([OSCURATO:EMAIL]).

Osserva infine la difesa che, con riferimento al Tribunale di Milano, i sei indirizzi segnalati dal DGSIA sono peraltro indicati senza specifici abbinamenti alle diverse sezioni.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il comma 6 -sexies dell'art. 24 dl. n. 137 del 2020, ha previsto alcune ipotesi espresse d'inammissibilità dell'impugnazione, che operano qualora essa venga proposta al di fuori delle modalità specificamente contemplate.

Ai sensi della lett. e) del citato comma 6 -sexies, l'impugnazione è inammissibile "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimenl:o impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4".

Ora, nel caso di specie, il difensore del ricorrente ha inviato la propria richiesta all'indirizzo PEC del Tribunale del Riesame di Milano, oltre che (ed è ciò che rileva) a uno dei sei indirizzi PEC attribuiti all'ufficio competente dal provvedimento del Direttore DGSIA del 9 novembre 2020 (riconnpresi nell'Allegato 1), ossia all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] .

Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, sezione del riesame.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 dicembre 2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282-ter del codice di rito. A fondamento della pronuncia di inammissibilità, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso inviato dal difensore sia stato indirizzato a due indirizzi di p.e.c. diversi dal recapito indicato dal D.G.S.I.A. (Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui eccepisce errata applicazione dell'art. 24, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. La difesa osserva che il comma 6-sexies dell'art. 24 cit. ha previsto alcune ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione, che operano qualora essa venga proposta al di fuori delle modalità specificamente contemplate; in particolare, la lettera e) del comma 6-sexies dell'art. 24, ha previsto che l'impugnazione è inammissibile "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4". A partire da tale base normativa, la difesa osserva di aver inviato l'appello sia all'indirizzo p.e.c. del Tribunale del riesame di Milano ([OSCURATO:EMAIL]) sia ad uno degli indirizzi indicati nell'allegato n.1 del menzionato provvedimento del DGSIA ([OSCURATO:EMAIL]). Osserva infine la difesa che, con riferimento al Tribunale di Milano, i sei indirizzi segnalati dal DGSIA sono peraltro indicati senza specifici abbinamenti alle diverse sezioni. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il comma 6 -sexies dell'art. 24 dl. n. 137 del 2020, ha previsto alcune ipotesi espresse d'inammissibilità dell'impugnazione, che operano qualora essa venga proposta al di fuori delle modalità specificamente contemplate. Ai sensi della lett. e) del citato comma 6 -sexies, l'impugnazione è inammissibile "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimenl:o impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4". Ora, nel caso di specie, il difensore del ricorrente ha inviato la propria richiesta all'indirizzo PEC del Tribunale del Riesame di Milano, oltre che (ed è ciò che rileva) a uno dei sei indirizzi PEC attribuiti all'ufficio competente dal provvedimento del Direttore DGSIA del 9 novembre 2020 (riconnpresi nell'Allegato 1), ossia all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, sezione del riesame. Così
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