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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14643/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dì cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, con la serratura aperta e le chiavi inserite, sottraendola al suo proprietario e del reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S.

Formula un'unica doglianza con cui lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione, ed in particolare omettendo di considerare positivamente che l'imputato ha confessato l'addebito.

Sottolinea la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza di elementi positivi apprezzabili, pur in presenza del buon comportamento processuale e rimarca l'assenza del ricorso ai parametri di cui all'art.133 cod. pen.

Il motivo è inammissibile.

Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

In questo caso il ricorrente non tiene in considerazione che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base della biografia penale dell'imputato, ritenuto incline alla commissione di reati.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 g nnaio 2021 Il Consigliere e tensore Per il Presíd nte [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, \rio ma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dì cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, con la serratura aperta e le chiavi inserite, sottraendola al suo proprietario e del reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S. Formula un'unica doglianza con cui lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione, ed in particolare omettendo di considerare positivamente che l'imputato ha confessato l'addebito. Sottolinea la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza di elementi positivi apprezzabili, pur in presenza del buon comportamento processuale e rimarca l'assenza del ricorso ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. Il motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). In questo caso il ricorrente non tiene in considerazione che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base della biografia penale dell'imputato, ritenuto incline alla commissione di reati. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 g nnaio 2021 Il Consigliere e tensore Per il Presíd nte [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, \rio ma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEP
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