CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 18414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza dell’11 novembre 2025, corredata da motivazione contestuale,pronunciata in esito a camera di consiglio non partecipata ex art. 598-bis cod.proc. pen., la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 3 febbraio 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, aggravato ai sensidell’art. 99, comma 4, cod. pen., accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2017.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato con due motivi, con i quali ha denunciato il vizio di motivazione inordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, essendosi omesso l’esamedi un fatto decisivo (ossia, che la stessa Agenzia delle Entrate aveva richiesto ilpagamento dei bolli relativi al periodo 2011-2020 a [OSCURATO:PERSONA], indicato comeacquirente del veicolo), e il vizio di inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale con riferimento agli artt. 482 e 476 cod. pen. in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.3.1. L’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., con riferimento agli «adempimenticonnessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice», sancisce che «l’avvisodel deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito allacamera di consiglio di cui all’articolo 598-bis del codice, contenente l’indicazionedel dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e aidifensori delle altre parti».[OSCURATO:PERSONA] al d.lgs. n. 150 del 2022 ha precisato, con riferimento a taledisposizione, che, però, «si tratta di mera comunicazione “di cortesia”, senza alcunvalore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa aldeposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto,nel nuovo art. 598-bis cod. proc. pen., che il deposito della sentenza equivale allalettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 cod. proc. pen., con disposizione checonsente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo deitermini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6,n. 41543 del 18/12/2025, non massimata; Sez. 6, 4830 del 18/11/2025, dep.2026, non massimata).3.2. Ciò posto, nel caso di specie, scaduto il termine per impugnare il 26 novembre2025, giorno non festivo, coincidente con la scadenza del termine per impugnaredi quindici giorni, stabilito dagli artt. 585, comma 1, lett. a) e 544, comma 1, cod.proc. pen. - computato a far data dal 12 novembre 2025, considerato che ancheper il calcolo dei termini di impugnazione vale la norma generale di cui all’art. 172,comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; Sez. 4,n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 6, n. 25598 del27/05/2020, Rv. 279874) -, il ricorso per cassazione è stato depositato il 28novembre 2025.3.3. Né il ricorrente avrebbe potuto giovarsi, ai fini della presentazione del ricorsoper cassazione, dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione,previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.: infatti, questa Corte haescluso che l'imputato appellante possa considerarsi "giudicato in assenza" nelcaso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale nonpartecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo ècelebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto dipartecipare (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 – 01; Sez.2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 - 01).4. L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiaratacon procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez.5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488).5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]