CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39299/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso (insussistenza della minaccia e del dolo), il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. A pag. 4 della sentenza impugnata, inoltre, la Corte di appello fornisce congrua motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la causa di giustificazione putativa di cui all'art. 393-bis cod. pen., evidenziando che occorre sussista in capo all'agente un effettivo errore sul fatto che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, come quello allegato dalla difesa, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione ex ante, l'erroneo convincimento che il p.u. stia ponendo in essere atti arbitrari (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 02). Osservato che il quarto motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen., la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4). La motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, infine, saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato (cfr. pag. 4). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co