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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14593/2026

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orrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] inpersona del Direttore pro tempore, rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 2570/2025 depositata il 28/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 2570/2025 depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania (hinc: CGT2) in data 28/03/2025 – prende origineNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026dall’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](hinc: il contribuente), con il quale sono state eseguite riprese a titolo diIVA, oltre interessi e sanzioni, in relazione all’uso da parte del contribuentedi fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da Soluzionis.r.l.2.

La CGT2 – accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate controla sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di Benevento aveva, a suavolta, accolto il ricorso del contribuente – ha ritenuto che l’amministrazionefinanziaria avesse assunto pienamente l’onere della prova, con riferimento:− al carattere soggettivamente inesistente delle operazioni, desumibiledalle anomalie riscontrate in capo all’emittente delle fatturecontestate [OSCURATO:SOCIETA]., come il sospetto incremento dei ricavi nel2015, malgrado il mancato aumento del personale e dei costi el’assenza di contratti di subappalto a imprese terze; il riferimento nellefatture a prestazioni mai eseguite e più complesse di quelle svolteordinariamente; incompatibilità delle prestazioni con i mezzi el’organico e assenza di correlazione con gli acquisti di materie primeregistrate in contabilità; omesso versamento delle imposte; le sommeriscosse per le fatture fuoriuscivano con bonifici non registrati incontabilità, che facevano riferimento ad altre fatture non registrate;assenza di acquisti di materiali per la realizzazione del capannoneoggetto di una prestazione fatturata in favore della contribuente econtestata dall’amministrazione finanziaria, omesso noleggio dimacchinari necessari alla posa del calcestruzzo;− alla prova della conoscibilità, da parte del contribuente, del caratteresoggettivamente inesistente delle fatture, essendo sufficiente, a talfine, che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale estrumentale per l’esecuzione della prestazione.3.

Diversamente, il contribuente si era limitato a fare riferimento genericoalla propria buona fede e assenza di colpevolezza, senza fornire la provaNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026contraria circa il carattere soggettivamente esistente delle operazionidocumentate dalle fatture o la presenza di comprovate situazioni oggettive,tali da non permettere di rendersi conto del carattere fittizio del contraente.Non erano, infatti, sufficienti né il verbale di regolare esecuzione dei lavori,né la perizia prodotta dal contribuente.4.

Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6.

In data 25/09/2025 è stata comunicata proposta di definizione anticipatadel giudizio ex art. 380-bis c.p.c. con rigetto del ricorso.7.

In data 20/10/2025 il contribuente ha proposto opposizione ex art. 380-bis c.p.c. e, successivamente, ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto forma di omessapronuncia, rilevabile a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.1.1.

Con riferimento a tale motivo il ricorrente afferma (pag. 26-27 delricorso in cassazione) che: «Invero il Giudice a quo - pur avendo rilevato,in narrativa, l’avvenuta denuncia del “vizio di motivazione dell’impugnatoavviso” - ha completamente omesso di pronunciarsi in merito ai pregiudizialiprofili di nullità/annullabilità della pretesa azionata: per manifestaviolazione dei “principi di parità delle armi nonché della tutela giurisdizionaleeffettiva”, garantiti dagli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti FondamentaliUE, riconosciuti dalla CGUE con la pronuncia del 16/10/19 “GlencoreAgriculture [OSCURATO:PERSONA] nr.

C-189/18”; in quanto edificata, in violazionedell’art. 7 legge 212/00, sulla base di una motivazione contraddittoria,frutto di presupposti fattuali logicamente contrastanti tra loro.

La CGT2 dellaCampania, pertanto, avrebbe potuto valutare il corredo probatorio offertodalle parti, solo dopo aver scrutinato e superato le sollevate eccezioni diNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026nullità/annullabilità della pretesa azionata di cui, al contrario, manca ognitraccia.»1.2.

Con riferimento all’asserita violazione del principio di parità dellearmi il ricorrente lamenta che «l’Agenzia delle Entrate di Benevento -producendo il solo rilievo nr. 5 dell’avviso nr.

TFM0300501122 emesso neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] – in violazione del principio affermato dallaCGUE con la pronuncia del 16/10/2019, [OSCURATO:PERSONA].

C-189/18, punti 56 e 58 , aveva impedito di esaminare, nella faseamministrativa in cui era stato formato l’avviso impugnato, tutti gli altridocumenti riguardanti la verifica fiscale effettuata a monte nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi gli eventuali elementi a discarico raccolti ;l’esponente, dunque, non conoscendo il contenuto della restantedocumentazione, non avrebbe potuto esercitare alcun concreto controllo,fermo restando che, di certo, non avrebbe potuto chiedere, nella precedentefase amministrativa unilateralmente gestita dall’Ufficio, l’accesso rispetto adavviso impugnato, ovvero in data 15/10/2020.»1.3.

Con riferimento alla pretesa contraddittorietà della motivazione laparte ricorrente afferma (pag. 28 del ricorso) che «in relazione al profilosub b), la sollevata doglianza atteneva al fatto che l’Ufficio, pur avendosostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dei mezzi e degli strumentiper eseguire i lavori di cui alle fatture nrr. 16 e 18/2015 per l’imponibile di€ 65.840,00 , non aveva contestato gli identici lavori documentati dallefatture nrr. 21-26 e 30/2015, emesse per il residuo, maggiore imponibilecomplessivo di € 104.430,83.»1.4.

Il motivo – con il quale viene censurata un’asserita omessapronuncia da parte del giudice di seconde cure - è infondato, perché la CTRha deciso sulla questione prospettata dal ricorrente, come emerge dallalettura dell’ampia motivazione della sentenza impugnata (v. seconda paginadella motivazione, i.e. quarta pagina del provvedimento), dove il giudice diNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026seconde cure esamina i lavori fatturati da [OSCURATO:SOCIETA]. e le ragioni chenell’atto impositivo hanno portato a ritenere che fosse una cd. missingtrader), spiegando il contenuto dell’avviso.L’ampia e dettagliata descrizione risponde anche alla questione dellacompletezza dell’avviso e della sua congrua motivazione, escludendo che cifossero elementi di contraddittorietà.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., rilevabile ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.2.1.

Con tale motivo viene censurata la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «il verbale di regolare esecuzionerilasciato dalla Regione Campania il 22.12.15 e la perizia redatta dalDirettore dei Lavori, geom. [OSCURATO:PERSONA] – se, da un lato,comprovavano solo l’avvenuta esecuzione dei lavori fatturati (fatto noncontestato dall’ufficio), dall’altro non fornivano elementi utili a dimostrarein modo univoco e indiscutibile chi fosse stato il reale esecutore dei lavorifatturati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, tale perizia era stata redatta il07.12.2020 e il geom.

Zaccari ivi aveva esposto le proprie valutazionitecniche in ordine ai lavori di ammodernamento strutturale dell’aziendaagricola [OSCURATO:PERSONA], lavori iniziati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e completati il13.11.2015.Pertanto, tale perizia non possedeva alcuna valenza dimostrativa delsoggetto reale che aveva effettivamente realizzato i lavori ben 5 anniprima…In sostanza, in nessun punto della perizia veniva ufficialmenteeseguiti da tale società; del resto, non poteva certamente esserediversamente, avuto riguardo alla circostanza che i suddetti risultavanoantecedenti di un quinquennio……»2.2.

Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 ha travisato il contenuto dellaperizia di parte dove risultava:Numero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026➢ nella premessa a pag. 2, che il Geom. [OSCURATO:PERSONA] èstato il Direttore dei lavori all’epoca e, quindi, fisicamentepresente sul cantiere nell’anno 2015;➢ a pag. 10, che “la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato il 21,86% dellelavorazioni totali effettuate ed, in particolare, il montaggio dellastruttura (1.900/mq.) e delle attrezzature complementari nonchéla fornitura ed il montaggio del controsoffitto (1.835/mq.); hautilizzato 84,61 mc. di calcestruzzo; 220,45 mq. di casseformi;3486,73 Kg. di acciaio; 8442,06 Kg. acciaio/rete elettrosaldata;1 piatto doccia; 1 lavabo; 1 vaso a sedere; 31,22 mc. di vespaioin pietrame calcareo; 15,46 mc. di strato di fondazione in mistogranulare stabilizzato”;➢ alle pagg. 13/14, che:✓ “da quanto sopra esposto e da quanto riscontratodirettamente in loco, anche in occasione della [OSCURATO:PERSONA] dell’epoca, tutti gli interventi previsti nelprogetto di investimento sono stati interamente realizzati;✓ tra le imprese che hanno preso parte alla realizzazionedelle dell’opera vi è anche la società [OSCURATO:SOCIETA] conl’esecuzione di una parte delle opere …2.3.

Il motivo di ricorso è inammissibile.Come evidenziato anche nella proposta comunicata, la denuncia deltravisamento della prova è solo apparente, poiché si contestanoaccertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che sirisolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori,ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice diseconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento della prova, riesameestraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass.

SS.

UU.n. 34476 del 2019; Cass.

Ordinanza n. 27992/2024).Numero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026La doglianza, dunque, sottende, in realtà, una richiesta di rivalutazionedei fatti avulsa dal sindacato di legittimità di questa Corte.4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato.Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.Infine, dall’avvenuta definizione del giudizio in conformità della propostaex art. 380-bis c.p.c. segue l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,sicché il ricorrente va condannato al pagamento a favore della contropartedella somma di € 2.400,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e di €2.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c.

P.Q.M- la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesea favore della controricorrente, liquidate in € 2.400,00, oltre speseprenotate a debito.- condanna la parte ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 2.400,00 infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonchéa pagare, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. l’ulteriore importo di €2.000,00 alla Cassa delle ammende;- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] inpersona del Direttore pro tempore, rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 2570/2025 depositata il 28/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 2570/2025 depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania (hinc: CGT2) in data 28/03/2025 – prende origineNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026dall’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](hinc: il contribuente), con il quale sono state eseguite riprese a titolo diIVA, oltre interessi e sanzioni, in relazione all’uso da parte del contribuentedi fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da Soluzionis.r.l.2. La CGT2 – accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate controla sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di Benevento aveva, a suavolta, accolto il ricorso del contribuente – ha ritenuto che l’amministrazionefinanziaria avesse assunto pienamente l’onere della prova, con riferimento:− al carattere soggettivamente inesistente delle operazioni, desumibiledalle anomalie riscontrate in capo all’emittente delle fatturecontestate [OSCURATO:SOCIETA]., come il sospetto incremento dei ricavi nel2015, malgrado il mancato aumento del personale e dei costi el’assenza di contratti di subappalto a imprese terze; il riferimento nellefatture a prestazioni mai eseguite e più complesse di quelle svolteordinariamente; incompatibilità delle prestazioni con i mezzi el’organico e assenza di correlazione con gli acquisti di materie primeregistrate in contabilità; omesso versamento delle imposte; le sommeriscosse per le fatture fuoriuscivano con bonifici non registrati incontabilità, che facevano riferimento ad altre fatture non registrate;assenza di acquisti di materiali per la realizzazione del capannoneoggetto di una prestazione fatturata in favore della contribuente econtestata dall’amministrazione finanziaria, omesso noleggio dimacchinari necessari alla posa del calcestruzzo;− alla prova della conoscibilità, da parte del contribuente, del caratteresoggettivamente inesistente delle fatture, essendo sufficiente, a talfine, che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale estrumentale per l’esecuzione della prestazione.3. Diversamente, il contribuente si era limitato a fare riferimento genericoalla propria buona fede e assenza di colpevolezza, senza fornire la provaNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026contraria circa il carattere soggettivamente esistente delle operazionidocumentate dalle fatture o la presenza di comprovate situazioni oggettive,tali da non permettere di rendersi conto del carattere fittizio del contraente.Non erano, infatti, sufficienti né il verbale di regolare esecuzione dei lavori,né la perizia prodotta dal contribuente.4. Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6. In data 25/09/2025 è stata comunicata proposta di definizione anticipatadel giudizio ex art. 380-bis c.p.c. con rigetto del ricorso.7. In data 20/10/2025 il contribuente ha proposto opposizione ex art. 380-bis c.p.c. e, successivamente, ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto forma di omessapronuncia, rilevabile a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.1.1. Con riferimento a tale motivo il ricorrente afferma (pag. 26-27 delricorso in cassazione) che: «Invero il Giudice a quo - pur avendo rilevato,in narrativa, l’avvenuta denuncia del “vizio di motivazione dell’impugnatoavviso” - ha completamente omesso di pronunciarsi in merito ai pregiudizialiprofili di nullità/annullabilità della pretesa azionata: per manifestaviolazione dei “principi di parità delle armi nonché della tutela giurisdizionaleeffettiva”, garantiti dagli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti FondamentaliUE, riconosciuti dalla CGUE con la pronuncia del 16/10/19 “GlencoreAgriculture [OSCURATO:PERSONA] nr. C-189/18”; in quanto edificata, in violazionedell’art. 7 legge 212/00, sulla base di una motivazione contraddittoria,frutto di presupposti fattuali logicamente contrastanti tra loro. La CGT2 dellaCampania, pertanto, avrebbe potuto valutare il corredo probatorio offertodalle parti, solo dopo aver scrutinato e superato le sollevate eccezioni diNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026nullità/annullabilità della pretesa azionata di cui, al contrario, manca ognitraccia.»1.2. Con riferimento all’asserita violazione del principio di parità dellearmi il ricorrente lamenta che «l’Agenzia delle Entrate di Benevento -producendo il solo rilievo nr. 5 dell’avviso nr. TFM0300501122 emesso neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] – in violazione del principio affermato dallaCGUE con la pronuncia del 16/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. C-189/18, punti 56 e 58 , aveva impedito di esaminare, nella faseamministrativa in cui era stato formato l’avviso impugnato, tutti gli altridocumenti riguardanti la verifica fiscale effettuata a monte nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi gli eventuali elementi a discarico raccolti ;l’esponente, dunque, non conoscendo il contenuto della restantedocumentazione, non avrebbe potuto esercitare alcun concreto controllo,fermo restando che, di certo, non avrebbe potuto chiedere, nella precedentefase amministrativa unilateralmente gestita dall’Ufficio, l’accesso rispetto adavviso impugnato, ovvero in data 15/10/2020.»1.3. Con riferimento alla pretesa contraddittorietà della motivazione laparte ricorrente afferma (pag. 28 del ricorso) che «in relazione al profilosub b), la sollevata doglianza atteneva al fatto che l’Ufficio, pur avendosostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dei mezzi e degli strumentiper eseguire i lavori di cui alle fatture nrr. 16 e 18/2015 per l’imponibile di€ 65.840,00 , non aveva contestato gli identici lavori documentati dallefatture nrr. 21-26 e 30/2015, emesse per il residuo, maggiore imponibilecomplessivo di € 104.430,83.»1.4. Il motivo – con il quale viene censurata un’asserita omessapronuncia da parte del giudice di seconde cure - è infondato, perché la CTRha deciso sulla questione prospettata dal ricorrente, come emerge dallalettura dell’ampia motivazione della sentenza impugnata (v. seconda paginadella motivazione, i.e. quarta pagina del provvedimento), dove il giudice diNumero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026seconde cure esamina i lavori fatturati da [OSCURATO:SOCIETA]. e le ragioni chenell’atto impositivo hanno portato a ritenere che fosse una cd. missingtrader), spiegando il contenuto dell’avviso.L’ampia e dettagliata descrizione risponde anche alla questione dellacompletezza dell’avviso e della sua congrua motivazione, escludendo che cifossero elementi di contraddittorietà.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., rilevabile ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.2.1. Con tale motivo viene censurata la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «il verbale di regolare esecuzionerilasciato dalla Regione Campania il 22.12.15 e la perizia redatta dalDirettore dei Lavori, geom. [OSCURATO:PERSONA] – se, da un lato,comprovavano solo l’avvenuta esecuzione dei lavori fatturati (fatto noncontestato dall’ufficio), dall’altro non fornivano elementi utili a dimostrarein modo univoco e indiscutibile chi fosse stato il reale esecutore dei lavorifatturati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, tale perizia era stata redatta il07.12.2020 e il geom. Zaccari ivi aveva esposto le proprie valutazionitecniche in ordine ai lavori di ammodernamento strutturale dell’aziendaagricola [OSCURATO:PERSONA], lavori iniziati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e completati il13.11.2015.Pertanto, tale perizia non possedeva alcuna valenza dimostrativa delsoggetto reale che aveva effettivamente realizzato i lavori ben 5 anniprima…In sostanza, in nessun punto della perizia veniva ufficialmenteeseguiti da tale società; del resto, non poteva certamente esserediversamente, avuto riguardo alla circostanza che i suddetti risultavanoantecedenti di un quinquennio……»2.2. Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 ha travisato il contenuto dellaperizia di parte dove risultava:Numero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026➢ nella premessa a pag. 2, che il Geom. [OSCURATO:PERSONA] èstato il Direttore dei lavori all’epoca e, quindi, fisicamentepresente sul cantiere nell’anno 2015;➢ a pag. 10, che “la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato il 21,86% dellelavorazioni totali effettuate ed, in particolare, il montaggio dellastruttura (1.900/mq.) e delle attrezzature complementari nonchéla fornitura ed il montaggio del controsoffitto (1.835/mq.); hautilizzato 84,61 mc. di calcestruzzo; 220,45 mq. di casseformi;3486,73 Kg. di acciaio; 8442,06 Kg. acciaio/rete elettrosaldata;1 piatto doccia; 1 lavabo; 1 vaso a sedere; 31,22 mc. di vespaioin pietrame calcareo; 15,46 mc. di strato di fondazione in mistogranulare stabilizzato”;➢ alle pagg. 13/14, che:✓ “da quanto sopra esposto e da quanto riscontratodirettamente in loco, anche in occasione della [OSCURATO:PERSONA] dell’epoca, tutti gli interventi previsti nelprogetto di investimento sono stati interamente realizzati;✓ tra le imprese che hanno preso parte alla realizzazionedelle dell’opera vi è anche la società [OSCURATO:SOCIETA] conl’esecuzione di una parte delle opere …2.3. Il motivo di ricorso è inammissibile.Come evidenziato anche nella proposta comunicata, la denuncia deltravisamento della prova è solo apparente, poiché si contestanoaccertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che sirisolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori,ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice diseconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento della prova, riesameestraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. SS. UU.n. 34476 del 2019; Cass. Ordinanza n. 27992/2024).Numero registro generale 15441/2025Numero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 14593/2026Data pubblicazione 17/05/2026La doglianza, dunque, sottende, in realtà, una richiesta di rivalutazionedei fatti avulsa dal sindacato di legittimità di questa Corte.4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato.Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.Infine, dall’avvenuta definizione del giudizio in conformità della propostaex art. 380-bis c.p.c. segue l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,sicché il ricorrente va condannato al pagamento a favore della contropartedella somma di € 2.400,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e di €2.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c. P.Q.M- la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesea favore della controricorrente, liquidate in € 2.400,00, oltre speseprenotate a debito.- condanna la parte ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 2.400,00 infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonchéa pagare, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. l’ulteriore importo di €2.000,00 alla Cassa delle ammende;- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris