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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28608/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle par-Er;—\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 comma 1 nn. 2 e 7 accertato in Ioppolo il 26 dicembre 2013' al reato di cui agli artt. 110 e 349 cod. pen1commesso in Ioppolo il 26 dicembre 2013; al reato di cui all'art. 110, 112, 56, 624 bis commesso in Ricadi il 31 gennaio 2015.

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la errata quantificazione della pena che invece, secondo quanto riportato nella stessa sentenza, appare del tutto conforme a quella concordata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle par-Er;—\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 comma 1 nn. 2 e 7 accertato in Ioppolo il 26 dicembre 2013' al reato di cui agli artt. 110 e 349 cod. pen1commesso in Ioppolo il 26 dicembre 2013; al reato di cui all'art. 110, 112, 56, 624 bis commesso in Ricadi il 31 gennaio 2015. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la errata quantificazione della pena che invece, secondo quanto riportato nella stessa sentenza, appare del tutto conforme a quella concordata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris