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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 17034/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile per genericità l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 17 settembre 2020, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Palermo lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 667,00 euro di multa per il reato cui all'art. 23, commi 1 e 3,

I. 18 aprile 1975, n. 110.

L'appello andava considerato inammissibile, ad avviso della Corte territoriale, in quanto la difesa aveva chiesto la riduzione del trattamento sanzionatorio facendo ricorso a generiche formule di stile, senza spiegare quali fossero le modalità del fatto indicative della scarsissima capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA] e senza chiarire perché il tempo del commesso reato, l'incensuratezza dell'imputato e gli altri criteri di cui all'art. 133 cod. pen. dovessero indurre i giudici del gravame ad infliggere una pena più mite di quella irrogata, di poco superiore al minimo edittale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e la conseguente violazione del principio del favor impugnationis.

Ad avviso del ricorrente, l'affermata genericità dell'appello sarebbe smentita dal modo stesso in cui la Corte territoriale aveva affrontato i motivi di gravame.

Peraltro, al fine di dimostrare l'eccessività della pena, la difesa aveva evidenziato specifici elementi, quali l'incensuratezza e il comportamento dell'imputato, che aveva riconsegnato sua sponte la pistola illegittimamente detenuta, nonché l'assoluta incertezza in ordine alla data di acquisizione dell'arma (circostanza, questa, che aveva portato anche alla declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione in origine contestato al capo C).

3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha trasmesso telematicamente "note di trattazione scritta", insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Giova premettere che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia illustrato, in modo adeguato e congruo, le ragioni addotte a sostegno della declaratoria di inammissibilità, per genericità, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], siccome sintetizzate nella superiore esposizione in fatto, cui si rinvia.

3. Il presente ricorso di legittimità, da un lato, non fa che reiterare argomenti già utilizzati dal primo giudice per concedere le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., dall'altro, sviluppa censure, effettivamente generiche, in punto di pena, a fronte di oneri motivazionali sufficientemente assolti dalla Corte di Palermo, tenuto conto dell'irrogazione di una pena-base detentiva non così distante dal minimo edittale (1 anno e 6 mesi di reclusione rispetto a 1 anno, previsto dall'art. 23, comma 3,

I. 110/75), come erroneamente asserito dal difensore del ricorrente (che parla di pena "considerevolmente" distante dal minimo edittale).

4. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità, per genericità e manifesta infondatezza, del ricorso, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile per genericità l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 17 settembre 2020, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Palermo lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 667,00 euro di multa per il reato cui all'art. 23, commi 1 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110. L'appello andava considerato inammissibile, ad avviso della Corte territoriale, in quanto la difesa aveva chiesto la riduzione del trattamento sanzionatorio facendo ricorso a generiche formule di stile, senza spiegare quali fossero le modalità del fatto indicative della scarsissima capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA] e senza chiarire perché il tempo del commesso reato, l'incensuratezza dell'imputato e gli altri criteri di cui all'art. 133 cod. pen. dovessero indurre i giudici del gravame ad infliggere una pena più mite di quella irrogata, di poco superiore al minimo edittale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e la conseguente violazione del principio del favor impugnationis. Ad avviso del ricorrente, l'affermata genericità dell'appello sarebbe smentita dal modo stesso in cui la Corte territoriale aveva affrontato i motivi di gravame. Peraltro, al fine di dimostrare l'eccessività della pena, la difesa aveva evidenziato specifici elementi, quali l'incensuratezza e il comportamento dell'imputato, che aveva riconsegnato sua sponte la pistola illegittimamente detenuta, nonché l'assoluta incertezza in ordine alla data di acquisizione dell'arma (circostanza, questa, che aveva portato anche alla declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione in origine contestato al capo C). 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha trasmesso telematicamente "note di trattazione scritta", insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Giova premettere che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia illustrato, in modo adeguato e congruo, le ragioni addotte a sostegno della declaratoria di inammissibilità, per genericità, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], siccome sintetizzate nella superiore esposizione in fatto, cui si rinvia. 3. Il presente ricorso di legittimità, da un lato, non fa che reiterare argomenti già utilizzati dal primo giudice per concedere le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., dall'altro, sviluppa censure, effettivamente generiche, in punto di pena, a fronte di oneri motivazionali sufficientemente assolti dalla Corte di Palermo, tenuto conto dell'irrogazione di una pena-base detentiva non così distante dal minimo edittale (1 anno e 6 mesi di reclusione rispetto a 1 anno, previsto dall'art. 23, comma 3, I. 110/75), come erroneamente asserito dal difensore del ricorrente (che parla di pena "considerevolmente" distante dal minimo edittale). 4. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità, per genericità e manifesta infondatezza, del ricorso, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023
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