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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2019

Cassazione n. 21575/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9036/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 5298/2019 depositata il 20/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La C.T.R. della Lombardia, previa riunione, decideva sugli appelli separatamente proposti avverso la sentenza della n. 76/2018 della C.T.P. di Lecco da PaoloBonasia e dall’Agenzia delle Entrate.

Con sentenza n. 5298/2019 rigettava l’appello del contribuente che, vittorioso in primo grado, si era doluto delle entità della liquidazione delle spese, e dichiarava inammissibile per tardività l’appello –qualificato come incidentale – proposto dall’Agenzia.

Dichiarava quindi integralmente compensate le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo e, in data 10 maggio 2023 ha depositato memoria ex art. 380. bis 1 cod. proc. civ.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 del DM n. 55/2014.

Lamenta il ricorrente che la C.T.R. non abbia applicato correttamente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel caso di provvedimento discrezionale di riunione delle cause, la liquidazione delle spese giudiziali deve essere operata in relazione ad ogni singolo giudizio.

Il motivo è infondato.

Nella specie, la riunione delle cause non consegue ad un provvedimento discrezionale del giudice, ma è imposto dalla disciplina processuale, e segnatamente dall’art. 335 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992), che dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbano essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo, per essere trattate unitariamente.

Pertanto, correttamente la Commissione regionale ha operato una liquidazione unitaria delle spese di lite.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9036/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5298/2019 depositata il 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La C.T.R. della Lombardia, previa riunione, decideva sugli appelli separatamente proposti avverso la sentenza della n. 76/2018 della C.T.P. di Lecco da PaoloBonasia e dall’Agenzia delle Entrate. Con sentenza n. 5298/2019 rigettava l’appello del contribuente che, vittorioso in primo grado, si era doluto delle entità della liquidazione delle spese, e dichiarava inammissibile per tardività l’appello –qualificato come incidentale – proposto dall’Agenzia. Dichiarava quindi integralmente compensate le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo e, in data 10 maggio 2023 ha depositato memoria ex art. 380. bis 1 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 del DM n. 55/2014. Lamenta il ricorrente che la C.T.R. non abbia applicato correttamente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel caso di provvedimento discrezionale di riunione delle cause, la liquidazione delle spese giudiziali deve essere operata in relazione ad ogni singolo giudizio. Il motivo è infondato. Nella specie, la riunione delle cause non consegue ad un provvedimento discrezionale del giudice, ma è imposto dalla disciplina processuale, e segnatamente dall’art. 335 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992), che dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbano essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo, per essere trattate unitariamente. Pertanto, correttamente la Commissione regionale ha operato una liquidazione unitaria delle spese di lite. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis
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