CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 12811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Alberto, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio scolastico regionale per il Veneto e Ufficio scolastico provinciale di Vicenza, rappresentati e difes i ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati - controricorrent i - nonché sul ricorso incidentale proposto da:Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio scolastico regionale per il Veneto e Ufficio scolastico provinciale di Vicenza, rappresentati e difes i ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati - ricorrent i incidental i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato su ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 890 /201 7 della Corte d ’ appello di Venezia , depositata il 20 febbraio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il diritto degli stessi, per i periodi di lavoro a tempo determinato svolti a decorrere dal 10 luglio 2001, al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alle relative differenze retributive; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Asiani con quattro motivi, cui resiste il Ministero con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo anche nei confronti della Rossi, che oppone le proprie difese con controricorso; 3.l’Asiani e la Rossi hanno depositato memoria e nota spese . Considerato che: 1. c on il primo motivo del ricorso principale formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’Asiani denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla direttiva 1999/70/CE, perché la Corte territoriale ha riconosciutosolo il servizio precario espletato dopo il 10 luglio 2001, mentre avrebbe dovuto riconosceregli arretrati retributivi successivi al 10 luglio 2001 con il computo di tutto il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo; in tal modo, la sentenza impugnata ha comportato l’attribuzione dello scatto solo dal 10 agosto 2003 (terzo anno successivo al 10 luglio 2001), mentre in base alla corretta applicazione della direttiva il ricorrente avrebbe avuto diritto ad ottenere già dal 10 luglio 2001 lo scatto 3-9 anni e dal 10 agosto 2006lo scatto 9 anni; 2. con il secondo motivo del ricorso principale f ormulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’Asiani denuncia l’ulteriore violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla direttiva 1999/70/CE, perché la Corte di merito ha riconosciuto solo il servizio espletato dopo il 10 luglio 2001, mentre la corretta applicazione della disposizione avrebbe obbligato il Ministero ad adottare il decreto di inquadramento con il computo di tutto il lavoro svolto prima dell’immissione in ruolo; 3.con il terzo motivo del ricorso principale formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’Asiani denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in quanto la sentenza impugnata non ha riconosciuto gli scatti contrattuali in proporzione al servizio prestato a partire dal 1996, bensì rapportandolo al solo lavoro precario svolto successivamente al 10 luglio 2001; 4. con il quarto motivo del ricorso principale formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’Asiani denuncia la violazione dei principi generali dell’ordinamento del divieto di discriminazione e parità di trattamento, in quanto la Corte veneziana non ha considerato che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato comparabili discendeva già dai principi generali dell’ordinamento interno, comunitario e internazionale di parità di trattamento e divieto di discriminazione, di cui la direttiva 1999/70 costituisce una semplice espressione concreta; 5. con l’unico motivo del ricorso incidentale il Ministero denuncia la violazione del criterio cronologico di applicazione del principio di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Q uadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, prospettando ragioni oggettive che inducono a computare, secondo criteri parziali e temporizzati, il periodo di servizio pre-ruolo svolto dalla Asiani e dalla Rossi; 6. per ragioni di ordine logico, occorre procedere dapprima all’esame del ricorso incidentale; 6.1. il ricorso incidentale nei confronti della Rossi è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.(applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di primo grado risulta introdotto in epoca successiva al 4 luglio 2009) , considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 20 febbraio 2018, mentre il ricorso incidentale è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11 settembre 2018; 6.2. non può trovare applicazione il regime di ammissibilità del ricorso incidentale tardivo, atteso che la Rossi non ha proposto ricorso principale avverso la sentenza impugnata ma solo il litisconsorte Asiani e trattasi all’evidenza di cause scindibili ( in proposito, Cass. Sez. U, 29/10/2020, n. 23903, secondo cui le forme e i termini stabiliti dall’art. 334 cod. proc. civ. operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro”la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art.331 cod. proc. civ.), a ciò aggiungendosi, ad ogni buon conto (sul punto, Cass. Sez. 3, 09/07/2020, n. 14596), che l’assetto di interessi siccome scaturente dalla decisione impugnata nei confronti della Rossi non è comunque destinato ad essere inciso dal ricorso principale, sicché neppure sotto questo profilo può predicarsi l’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo nei confronti della Rossi; 6.3. i l ricorso incidentale nei confronti dell’Asiani è infondato , come da consolidato orientamento di questa Corte, espresso a partire dalle pronunce rese a seguito dell’udienza del 18 ottobre 2016, in virtù del quale « la clausola 4 dell ’ Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.» (Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558, e successive conformi, fra cui Cass. Sez. L, 05/08/2019, n. 20918), non essendo stati prospettati motivi ovvero argomentazioni che inducano a rivedere il convincimento già espresso nei precedenti citati, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 7.è invece fondato il ricorso principale, considerando unitariamente i motivi in quanto complessivamente intesi a rivendicare la computabilità del servizio precario reso in epoca anteriore al 10 luglio 2001, come da interpretazione resa da questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, secondo cui «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.» ( Cass. Sez. L, 16/07/2020, n. 15231); 8. la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al ricorso principale, e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto (risulta infatti espressamente disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata tardivamente dall’amministrazione), ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., va dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con condanna del Ministero a riconoscere l’anzianità di servizio maturata e a corrispondere in suo favore le relative differenze retributive, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 9. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nellamisura indicata in dispositivo in favore dell’Asiani e della Rossi, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione; 10. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata sul punto e,decidendo nel merito, dichiara il diritto [OSCURATO:PERSONA] , per i periodi di lavoro a tempo determinato, al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato e, per l ’effetto , condanna il Ministero a riconoscere l’anzianità di servizio maturata e a pagare in suo favore le relative differenze retributive con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Rigetta il ricorso incidentale proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna i l Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Asiani in 5 . 0 00,00 euro per compensi ed in favore della Rossi in 5 . 0 00,00 euro per compens i , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agl