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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 62/2026

ECLI:EU:C:2026:77
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 5 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 606/24 XY e altri contro [OSCURATO:PERSONA]ţelor [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)] « Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Normativa nazionale che impone ai giudici di grado inferiore di adire l’organo giurisdizionale di massimo grado con una domanda di pronuncia preliminare – Cause riguardanti la determinazione e/o il pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici – Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia preliminare su questioni di diritto che non sono state decise in precedenza dall’organo giurisdizionale di massimo grado – Incidenza sul procedimento di cui all’articolo 267 TFUE »

I. Introduzione

1. Nella presente causa, la Corte è invitata a riesaminare la questione dello Stato di diritto e dell’indipendenza del potere giudiziario sotto il profilo dell’indipendenza interna nell’ambito del potere giudiziario stesso.

Nonostante la copiosa giurisprudenza della Corte sul principio di indipendenza dei giudici ( 2 ), la presente causa solleva una questione di diritto inedita, in quanto la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con tale principio di un procedimento nazionale di rinvio preliminare.

Il procedimento nazionale impone ai giudici di grado inferiore che si pronunciano su determinate questioni di adire l’organo giurisdizionale di massimo grado affinché quest’ultimo possa pronunciarsi su una questione di diritto.

2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) si inserisce nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi a tale giudice da diverse persone contro il [OSCURATO:PERSONA] Finanțelor (Ministero delle Finanze, Romania) (in prosieguo: il «convenuto») relativo, tra l’altro, ai diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici.

3. La domanda riguarda un decreto legge – l’OUG n. 62/2024 ( 3 ) – adottato dal governo rumeno nel 2024 e volto a garantire una prassi giudiziaria coerente e armonizzata.

L’OUG n. 62/2024 prevede, in sostanza, che, se, nell’ambito di un ricorso vertente, tra l’altro, sui diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici, il giudice adito in primo grado o in appello constata che l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) (in prosieguo: l’«ÎCCJ») ( 4 ) non si è pronunciata su una questione di diritto il cui chiarimento è necessario per statuire nel merito della causa, il giudice di cui trattasi deve chiedere all’ÎCCJ di pronunciarsi su tale questione.

La decisione di rinvio all’ÎCCJ è trasmessa agli altri giudici competenti a conoscere di cause simili, in primo grado o in appello.

Tali giudici devono sospendere il procedimento sui ricorsi simili pendenti dinanzi ad essi fino alla pronuncia dell’ÎCCJ sulla questione di diritto di cui trattasi.

A tale riguardo, l’ÎCCJ deve statuire sulla questione di diritto entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di rinvio.

4. I ricorrenti nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio sostengono che i giudici non possono essere privati del diritto di statuire sulle cause e che un unico organo giurisdizionale – l’ÎCCJ – non può pronunciarsi su una questione di diritto che riguarda numerose cause diverse.

Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ostino a una siffatta normativa nazionale.

Esso sottolinea che la Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile») ( 5 ) prevede già la possibilità per i giudici di ultima istanza di chiedere all’ÎCCJ una decisione su una questione di diritto che necessita di chiarimenti.

Tuttavia, a differenza del procedimento previsto dall’OUG n. 62/2024, che si applica solo ai ricorsi vertenti, tra l’altro, sui diritti retributivi e pensionistici del personale retribuito con fondi pubblici, il procedimento previsto dal codice di procedura civile ha carattere facoltativo e un ambito di applicazione ratione materiae più ampio.

5. Poiché l’indipendenza dei giudici e la certezza del diritto derivante dalla coerenza o dall’uniformità della giurisprudenza ( 6 ) sono entrambi elementi inerenti allo Stato di diritto ( 7 ), può sorgere una certa tensione tra questi due elementi che la Corte deve conciliare.

6. Sarebbe in qualche misura insincero non riconoscere sin dall’inizio talune analogie tra il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 e quello di cui all’articolo 267 TFUE.

La Corte deve, pertanto, esaminare in che modo questi due procedimenti di rinvio pregiudiziale interagiscono e se il procedimento nazionale previsto dall’OUG n. 62/2024 interferisca con il procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE e con il primato del diritto dell’Unione.

II. Contesto normativo – Diritto rumeno A. OUG n. 62/2024

7. Gli articoli da 1 a 4 dell’OUG n. 62/2024 dispongono quanto segue: «Articolo 1 (1) Il presente decreto legge si applica ai procedimenti riguardanti la determinazione e/o il pagamento dei diritti retributivi o dei diritti di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici (…) (2) Il presente decreto legge si applica anche ai procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti pensionistici (…) (…) Articolo 2 (1) Se, nel corso dei procedimenti di cui all’articolo 1, il collegio giudicante adito in primo grado o in appello, verifica e constata che su una questione di diritto, dalla cui determinazione dipende la soluzione nel merito della relativa causa, l’[ÎCCJ] non ha statuito, e che tale questione di diritto non è nemmeno oggetto di un’impugnazione pendente nell’interesse della legge, esso chiede all’[ÎCCJ] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito. (2) Una copia della decisione di rinvio viene trasmessa, insieme alla comunicazione all’[ÎCCJ], mediante posta elettronica, dal giudice del rinvio agli altri giudici competenti a conoscere, in primo grado o in appello, di un procedimento della stessa natura del procedimento in cui tale decisione è stata emessa. (…) (3) Le cause simili pendenti dinanzi ai giudici sono sospese fino alla pronuncia della decisione preliminare dell’[ÎCCJ] che risolve la questione di diritto. (…) (5) I rinvii di cui al paragrafo 1 sono decisi in via prioritaria entro 60 giorni dalla data in cui l’[ÎCCJ] è adita. (6) La motivazione della sentenza deve essere comunicata entro 15 giorni dalla data di pronuncia e la sentenza deve essere pubblicata, al più tardi 5 giorni dopo la comunicazione della motivazione, nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte

I. Articolo 3 Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Articolo 4 Le disposizioni del presente decreto legge sono integrate dal [codice di procedura civile] (…)».

B. Codice di procedura civile

8. Gli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile relativi al rinvio dinanzi all’ÎCCJ per ottenere una decisione preliminare al fine di risolvere una o più questioni di diritto prevedono quanto segue: «Articolo 519 Oggetto del rinvio Se, nel corso del procedimento, un collegio giudicante dell’[ÎCCJ] di una corte d’appello o di un tribunale superiore adito in ultimo grado, constata che una questione di diritto, il cui chiarimento è necessario per statuire nel merito della causa, è nuova e che l’[ÎCCJ] non si è pronunciata su tale questione di diritto, e che tale questione di diritto non è nemmeno oggetto di impugnazione nell’interesse della legge, tale collegio giudicante può chiedere all’[ÎCCJ] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito.

Articolo 520 Procedimento (1) Il rinvio di una causa all’[ÎCCJ] è effettuato dal collegio giudicante a seguito di scambi di opinioni, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 519, con una decisione che non può essere impugnata.

Se nella decisione è disposto il rinvio della causa, il rinvio deve includere i motivi a sostegno della ricevibilità del rinvio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 519, nonché il punto di vista del collegio giudicante e delle parti. (2) Con la decisione di cui al paragrafo 1, il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della decisione preliminare [dell’ÎCCJ] sulla questione di diritto. (3) Una volta che la causa è stata iscritta nel ruolo dell’[ÎCCJ], la decisione di rinvio è pubblicata sulla pagina Internet di tale tribunale. (4) Cause simili dinanzi ai giudici possono essere sospese in attesa dell’esito del rinvio. (…) (7) (…) [il presidente del collegio] designa un giudice per redigere una relazione sulla questione di diritto di cui trattasi. (…) (…) (10) La relazione è notificata alle parti che, entro 15 giorni dalla sua notifica, presentano (…) le loro osservazioni scritte sulla questione di diritto di cui trattasi. (…) (12) Il rinvio è trattato, senza convocazione delle parti, entro tre mesi dalla data della decisione [di rinvio], e la decisione è adottata da almeno due terzi del numero dei giudici che compongono il collegio.

Non è ammessa l’astensione dal voto.

Articolo 521 Contenuto ed effetti della sentenza (1) Il collegio incaricato di risolvere le questioni di diritto si pronuncia sul rinvio mediante una decisione, unicamente in merito alla questione di diritto da risolvere. (…) (3) Le soluzioni fornite in merito alle questioni di diritto sono vincolanti dalla data di pubblicazione della decisione nel [OSCURATO:PERSONA] al României , Parte I, e, per il giudice che ha richiesto la risoluzione della questione di diritto di cui trattasi, dalla data di notifica della decisione. (…)».

III. Procedimento principale e questione pregiudiziale

9. Il 20 novembre 2023 i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) al fine di imporre al convenuto, tra l’altro, il ricalcolo e il pagamento, sulla base del principio di non discriminazione, della differenza tra i diritti retributivi effettivamente percepiti e quelli dovuti al livello massimo della retribuzione per ruoli analoghi presso diverse autorità e istituzioni pubbliche.

Il 14 giugno 2024, e quindi nel corso di tale procedimento, è entrata in vigore l’OUG n. 62/2024.

Conformemente all’articolo 3 dell’OUG n. 62/2024, gli articoli 1 e 2 di quest’ultima si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto legge.

All’udienza del 4 settembre 2024, il giudice del rinvio ha chiesto alle parti se fosse opportuno adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale.

I ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, che un giudice chiamato a conoscere di una controversia in materia di diritti retributivi «non può essere privato del diritto di decidere una causa e che un unico collegio giudicante [( 8 )] non può risolvere, a livello nazionale, una questione di diritto che riguarda diverse cause distinte».

Il convenuto ha sostenuto che l’OUG n. 62/2024 è stata adottata al fine di unificare la giurisprudenza e garantire la stabilità dei rapporti giuridici nell’ambito dei diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici.

10. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ha adito la Corte di giustizia il 17 settembre 2024 e ha indicato cinque motivi che l’hanno indotto a interpellare la Corte in via pregiudiziale.

11. In primo luogo, conformemente alla giurisprudenza dell’ÎCCJ relativa all’articolo 519 del codice di procedura civile, il ruolo di tale giudice in forza di tale disposizione sarebbe eccezionale.

Esso entra in gioco solo quando una questione di diritto determinante per dirimere la controversia nel merito non è sufficientemente chiara e può quindi condurre ad una giurisprudenza incoerente.

Non spetta all’ÎCCJ sostituirsi al giudice o ai giudici aditi della causa.

L’ÎCCJ non può risolvere le questioni di diritto sollevate in una causa, a meno che tali questioni non diano adito a difficoltà.

Inoltre, il procedimento di cui all’articolo 519 del codice di procedura civile è facoltativo e i giudici sono liberi di valutare la difficoltà della questione di diritto e di gestire la causa sulla base dei fatti specifici.

Tale disposizione garantisce, anche, che solo il giudice di ultima istanza possa deferire una questione all’ÎCCJ, se ritiene che sussista una nuova questione di diritto che non è oggetto di un’impugnazione nell’interesse della legge ai sensi degli articoli da 514 a 518 del codice di procedura civile.

Inoltre, l’articolo 519 di tale codice è applicabile a chiunque.

12. Per contro, per le cause rientranti nel suo ambito di applicazione, l’OUG n. 62/2024 trasforma un procedimento facoltativo in un procedimento obbligatorio, in quanto obbliga i giudici ad adire l’ÎCCJ anche se non nutrono dubbi sul merito della causa.

L’OUG n. 62/2024 modifica la nozione di «questione di diritto» di cui all’articolo 519 del codice di procedura civile.

Tale nozione non è definita dalla legge e l’ÎCCJ ha chiarito il suo significato nella propria giurisprudenza al fine di garantire una delimitazione rigorosa tra, da un lato, l’analisi e l’interpretazione delle norme giuridiche nell’ambito del meccanismo di unificazione della prassi giurisdizionale e, dall’altro, le decisioni concrete e individuali.

13. Inoltre, l’obbligo di adire l’ÎCCJ e la sospensione automatica di tutte le cause simili pendenti dinanzi ai giudici, viola il principio dell’indipendenza dei giudici, in quanto li priva della possibilità di valutare come la questione di diritto debba essere risolta e adattata alla causa di cui sono investiti.

Ciò potrebbe comportare un notevole accumulo di arretrati dinanzi ai tribunali, complicando ulteriormente la gestione efficiente delle cause e prolungando la durata dei procedimenti giudiziari.

Ciò sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato dell’OUG n. 62/2024, di rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia.

14. Conformemente alla giurisprudenza dell’ÎCCJ, il ruolo di tale giudice in forza dell’articolo 519 del codice di procedura civile non è quello di applicare la legge per statuire sulla controversia di cui trattasi: quella è responsabilità del giudice investito della causa.

Il giudice del rinvio ritiene che la richiamata giurisprudenza dell’ÎCCJ sull’ammissibilità di tale rinvio rimanga priva di oggetto se i giudici sono obbligati ad adire l’ÎCCJ in tutte le situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’OUG n. 62/2024.

15. In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’OUG n. 62/2024 sia contraria ai principi dello Stato di diritto e della separazione dei poteri.

Essa costituisce un’ingerenza inammissibile del potere esecutivo nell’attività giudiziaria.

L’OUG n. 62/2024 non indica il motivo per cui essa si applica solo a determinati procedimenti giudiziari e non fissa condizioni o termini chiari e precisi.

Conformemente al preambolo dell’OUG n. 62/2024, la sua adozione è necessaria a causa dell’incoerenza della prassi giudiziaria, che può avere un impatto negativo sul bilancio generale e sulla stabilità socioeconomica.

Ciò implica che il procedimento di unificazione della prassi giudiziaria dovrebbe avere risultati favorevoli per il bilancio dello Stato, dimostrando così che il legislatore nutre determinate aspettative riguardo all’esito del procedimento di unificazione.

16. In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’OUG n. 62/2024 violi il diritto a un processo equo garantito, fra l’altro, dall’articolo 47 della Carta.

Le parti in causa potrebbero percepire che il decreto legge favorisce l’amministrazione nelle controversie relative ai diritti retributivi e che i giudici degli organi giurisdizionali di grado inferiore non godono della fiducia pubblica necessaria per adottare decisioni in modo autonomo, il che pregiudica la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario.

Inoltre, creerebbe un pericoloso precedente nel senso di un’eccessiva centralizzazione della giurisprudenza e di uniformità forzata dell’interpretazione della legge in alcune categorie di controversie.

I meccanismi destinati a garantire la coerenza della giurisprudenza non possono ignorare il requisito dell’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

17. In quarto luogo, il fatto che vi sia un numero elevato di cause pendenti dinanzi ai tribunali non deve essere confuso con l’esistenza di una giurisprudenza divergente.

In ogni caso, una siffatta divergenza è insita in qualsiasi sistema giurisdizionale che si fonda su una rete di giudici di primo grado e di appello competenti nell’ambito della loro giurisdizione territoriale ( 9 ).

La legislazione rumena ( 10 ) prevede meccanismi sufficienti per unificare la prassi giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ritiene che il principio di indipendenza dei giudici si applichi anche all’interno del potere giudiziario.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] europea per la democrazia attraverso il diritto ([OSCURATO:PERSONA] di Venezia), «un’organizzazione gerarchica della magistratura in cui i giudici siano subordinati ai presidenti dei tribunali o alle istanze superiori nell’esercizio della loro attività giudiziaria [di decisione] sarebbe una violazione manifesta di tale principio» ( 11 ).

18. In quinto luogo, nella Hotărârea nr. 2 din 27 iunie 2019 (decisione n. 2 del 27 giugno 2019; in prosieguo la: «decisione n. 2/2019»), la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale, Romania) ha confermato i risultati del referendum nazionale del 26 maggio 2019, nel quale il popolo rumeno ha approvato, tra l’altro, il divieto di adozione, da parte del governo rumeno, di decreti legge nel settore dell’organizzazione giudiziaria.

L’OUG n. 62/2024 è un siffatto decreto.

Secondo il giudice del rinvio, il governo rumeno dovrebbe, quindi, «rispettare l’obbligo di lealtà costituzionale» e proporre l’adozione di una legge in materia da parte del parlamento.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che il principio d’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale che instaura un obbligo in capo ai collegi giudicanti che trattano i processi relativi alla determinazione e/o al pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere[ all’ÎCCJ], per tutte le cause che devono decidere, di emanare una pronuncia preliminare sulle questioni di diritto che non siano state precedentemente risolte dall’organo giurisdizionale supremo, riducendo così la capacità dei giudici investiti delle relative cause di risolvere la causa autonomamente, esclusivamente sulla base della considerazione che la prassi giudiziaria non unitaria può produrre un impatto negativo sul bilancio generale consolidato e sulla stabilità socioeconomica del paese».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

20. Il giudice del rinvio chiede che la domanda di pronuncia pregiudiziale venga sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Con ordinanza del 12 febbraio 2025, la Corte ha respinto tale richiesta.

La Corte ha ritenuto, tra l’altro, che non sussistessero circostanze eccezionali che giustificassero il ricorso a tale procedura.

21. Il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte.

22. Il 30 settembre 2025 la Corte ha invitato il governo rumeno a fornire, entro il 3 ottobre 2025, il testo degli articoli da 514 a 521 del codice di procedura civile applicabile ai fatti del procedimento principale.

Il governo rumeno ha ottemperato a tale richiesta.

V. Analisi

23. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di indipendenza dei giudici, ostino a una normativa nazionale che impone agli organi giurisdizionali nazionali investiti di cause vertenti, tra l’altro, sui diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere alla corte suprema di pronunciarsi in via preliminare su una questione di diritto che non è stata previamente risolta da quest’ultimo organo giurisdizionale.

Il giudice del rinvio considera che tale obbligo, accompagnato dall’obbligo per gli altri giudici investiti di azioni simili di sospendere il procedimento, pregiudichi l’indipendenza dei giudici di grado inferiore.

24. In limine , è utile sottolineare alcuni elementi del sistema giudiziario rumeno che sono pertinenti per comprendere il meccanismo introdotto dall’OUG n. 62/2024 e la sua articolazione con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 3, della Constituția României (Costituzione rumena), l’ÎCCJ fornisce l’interpretazione e l’applicazione unitaria della legge da parte degli altri organi giurisdizionali, secondo la sua competenza.

Le corti supreme di molti [OSCURATO:PERSONA] membri sono investite della stessa funzione, che generalmente svolgono in sede di impugnazione.

Tali impugnazioni sono spesso limitate alle questioni di diritto ( 12 ).

Per tale motivo, le cause in cui viene sollevata una questione giuridica importante possono, in linea di principio, essere oggetto di una impugnazione dinanzi alla corte suprema dello Stato membro interessato.

Al fine di consentire alle corti supreme di concentrarsi su questioni di fondamentale importanza, possono essere applicate varie norme procedurali, come il filtro delle impugnazioni ( 13 ).

25. Nella presente causa, sembrerebbe ( 14 ) che nell’ordinamento giuridico rumeno talune questioni giuridiche sollevate in cause riguardanti, tra l’altro, la fissazione e/o il pagamento dei diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici possano non essere necessariamente oggetto di un ricorso dinanzi all’ÎCCJ.

In tali cause, i giudici diversi dall’ÎCCJ agiscono in qualità di giudici di ultima istanza.

L’OUG n. 62/2024 introduce, tuttavia, un meccanismo che garantisce che una questione di diritto che forse non può essere decisa in appello dall’ÎCCJ sia comunque deferita a tale corte attraverso un meccanismo obbligatorio di rinvio preliminare.

A mio avviso, tale meccanismo solleva un’ulteriore questione giuridica che tratterò nell’ultima sezione delle presenti conclusioni: in tali circostanze, qual è la giurisdizione avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE?

26. Prima di analizzare tali questioni, esaminerò innanzitutto la competenza della Corte nel contesto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Ricorderò poi brevemente gli aspetti pertinenti della giurisprudenza esistente della Corte in materia di Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda i procedimenti diretti a unificare la giurisprudenza nazionale, prima di analizzare tale giurisprudenza alla luce delle preoccupazioni sollevate dal giudice del rinvio.

Infine, alla luce delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia, esaminerò se il procedimento nazionale in questione possa pregiudicare il dialogo tra i giudici rumeni e la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE e il primato del diritto dell’Unione.

A. Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

27. Il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] europea affermano, in sostanza, che l’articolo 47 della Carta non si applica al procedimento principale.

28. L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è definito dal suo articolo 51, paragrafo 1, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Infatti, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse ( 15 ).

Il giudice del rinvio non ha fornito alcuna informazione che indichi che la controversia di cui al procedimento principale riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale ( 16 ).

Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, di per sé, applicabile a tale procedimento.

29. L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai soggetti in forza di detto diritto ( 17 ).

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dall’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tale disposizione, tra l’altro, è destinata a trovare applicazione nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti, dunque, in settori disciplinati da tale diritto ( 18 ).

Tale è il caso del giudice del rinvio.

La Corte ha dichiarato che l’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto ( 19 ).

30. Poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione, sebbene non sia applicabile nel procedimento principale, deve essere presa debitamente in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 20 ).

31. Di conseguenza, la Corte è competente a interpretare l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce dell’articolo 47 della Carta, nella presente causa.

32. Sulla questione della ricevibilità, ritengo, come osservato dal governo rumeno, che la risposta della Corte alla questione del giudice del rinvio fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possa fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di risolvere questioni procedurali di diritto nazionale – relative alla sua competenza e a quella dell’ÎCCJ – prima di statuire nel merito della controversia di cui è investito ( 21 ).

Inoltre, nulla indica che il giudice del rinvio non possa dedurre le conseguenze di tale interpretazione ( 22 ).

La questione è pertanto ricevibile.

B. Analisi

33. Secondo una giurisprudenza costante, l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri – in particolare l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali – rientra nella competenza di tali [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare gli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione, in particolare degli articoli 2 e 19 TUE ( 23 ).

34. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti degli individui in forza del diritto dell’Unione, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è un principio generale del diritto dell’Unione ribadito dall’articolo 47 della Carta.

Come indicato in precedenza ( 24 ), se quest’ultima disposizione non è applicabile in quanto tale al caso di specie, essa deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Deriva dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».

La Corte ha sottolineato che le garanzie di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, rappresentano la pietra angolare del diritto a un equo processo ( 25 ).

35. Esiste un’abbondante giurisprudenza della Corte sia sugli aspetti interni ( 26 ) che su quelli esterni ( 27 ) dell’indipendenza dei giudici.

Tale ultimo aspetto mira non solo a preservare l’indipendenza dei giudici dal potere legislativo e da quello esecutivo, in conformità al principio della separazione dei poteri, ma anche a tutelare i giudici da influenze indebite provenienti dall’interno del tribunale interessato ( 28 ) e, a maggior ragione, da altri tribunali.

36. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede altresì la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra l’accesso a un tale giudice e le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici.

Tale requisito riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa di un organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa ( 29 ) nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa ( 30 ).

Ciò significa, tra l’altro, che è solo il collegio giudicante investito di un procedimento ad adottare la decisione conclusiva del procedimento.

I requisiti di tutela giurisdizionale effettiva presuppongono quindi, tra l’altro, l’esistenza di norme trasparenti e note ai singoli riguardanti la composizione dei collegi giudicanti, che siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a un determinato procedimento, di soggetti che sono estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento e dinanzi ai quali le parti non hanno potuto esporre i loro argomenti ( 31 ).

Ai requisiti riguardanti la composizione del collegio giudicante si fa talvolta riferimento con il concetto di «giudice precostituito per legge» ( 32 ).

37. La Corte ha precisato che uno Stato membro può, in determinate circostanze, attribuire una competenza esclusiva a conoscere di talune questioni sostanziali di diritto dell’Unione ad uno o più organismi decentrati.

L’attribuzione di una competenza esclusiva a un solo giudice potrebbe consentire a quest’ultimo di acquisire competenze specifiche idonee a limitare la durata media dei procedimenti o a garantire una prassi uniforme sul territorio nazionale, contribuendo in tal modo alla certezza del diritto.

Analogamente, la designazione di organi giurisdizionali di grado superiore nei quali i giudici hanno una maggiore esperienza professionale potrebbe facilitare un’amministrazione della giustizia più omogenea e specializzata nel settore del diritto sostanziale dell’Unione interessato e una tutela più efficace dei diritti spettanti ai singoli in forza di tale diritto ( 33 ).

Spetta, tuttavia, agli [OSCURATO:PERSONA] membri garantire, in ogni caso, una tutela effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione ( 34 ).

38. Per quanto riguarda specificamente le misure nazionali di unificazione della giurisprudenza nazionale, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Hann-Invest, che qualsiasi misura o prassi nazionale volta ad evitare divergenze nella giurisprudenza o a porvi rimedio e quindi a garantire la certezza del diritto, deve soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 35 ).

La Corte ha anche indicato, in tale sentenza ( 36 ), che un meccanismo procedurale che consente a un giudice di un organo giurisdizionale nazionale che non appartiene al collegio giudicante competente di rinviare un procedimento a un collegio giudicante ampliato di tale organo giurisdizionale non viola le prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni: i) il procedimento non sia ancora stato trattenuto in decisione dal collegio giudicante inizialmente designato; ii) le circostanze in cui un siffatto rinvio può essere effettuato siano chiaramente definite nella legislazione applicabile ( 37 ); e iii) tale rinvio non privi gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi a tale collegio giudicante ampliato ( 38 ).

Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], i fatti della presente causa differiscono da quelli della sentenza Hann -Invest.

L’OUG n. 62/2024 istituisce un procedimento obbligatorio di unificazione della giurisprudenza da parte di un organo giurisdizionale supremo, ossia l’ÎCCJ, e non un meccanismo o una prassi interna che consente l’intervento nell’attività giurisdizionale di un collegio giudicante di altre persone che esercitano una funzione all’interno dell’organo giurisdizionale interessato.

Inoltre, mentre il rinvio all’ÎCCJ è obbligatorio in determinati casi, a differenza di quanto accade nella sentenza Hann-Invest, esso proviene proprio dalla stessa sezione che giudica il caso.

Nonostante tali differenze, ritengo comunque che la decisione della Corte in tale sentenza sia particolarmente istruttiva nell’ambito del presente procedimento.

Le tre condizioni enunciate in tale sentenza sono, a mio avviso, di natura generale e possono essere applicate mutatis mutandis nella presente causa.

39. Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) metta in discussione la legittimità dell’OUG n. 62/2024 per diversi motivi, occorre sottolineare che tale giudice non mette in discussione la legittimità della propria composizione né di quella dell’ÎCCJ.

Inoltre, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], a differenza della situazione esistente nella Repubblica di Polonia al momento della pronuncia della sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( 39 ), non viene suggerito nella presente causa che il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 impedisca agli organi giurisdizionali nazionali chiamati ad applicare il diritto dell’Unione di verificare se, per la loro composizione, essi costituiscano giudici indipendenti e imparziali, precostituiti per legge ( 40 ). [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) non afferma neppure che tali giudici manchino di imparzialità nell’ambito del procedimento istituito dall’OUG n. 62/2024 ( 41 ).

Il giudice del rinvio non ha, quindi, sollevato dubbi quanto alla sua impermeabilità rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi che gli sono sottoposti, né ha sollevato simili dubbi nei confronti dell’ÎCCJ ( 42 ).

Inoltre, nel caso di specie, l’asserita ingerenza nell’indipendenza dei giudici non origina dai giudici di grado inferiore in Romania né dalla stessa ÎCCJ, ma piuttosto dal coinvolgimento «obbligatorio» dell’ÎCCJ nella decisione delle cause pendenti dinanzi ai giudici di grado inferiore conformemente all’OUG n. 62/2024.

40. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ritiene tuttavia che, adottando l’OUG n. 62/2024, il potere esecutivo rumeno abbia interferito in modo inadeguato nel settore giudiziario e abbia pregiudicato l’indipendenza dei giudici di grado inferiore a causa dell’obbligo di rinvio pregiudiziale all’ÎCCJ.

Il giudice del rinvio ha in particolare evidenziato il fatto che, oltre al decreto legge, in Romania esistono già diversi procedimenti diretti a evitare divergenze di giurisprudenza nazionali e a garantire la certezza del diritto ( 43 ).

Ad esempio, gli articoli da 514 a 518 del codice di procedura civile istituiscono un procedimento di unificazione della giurisprudenza nell’interesse della legge ( 44 ), mentre gli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile istituiscono un procedimento «generale» di rinvio preliminare delle questioni di diritto all’ÎCCJ. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) fa ampio riferimento a quest’ultimo procedimento e suggerisce che l’OUG n. 62/2024 è, almeno in una certa misura, ridondante e che la sua adozione è quindi ingiustificata.

Il giudice del rinvio evidenzia e critica, inoltre, le differenze tra il procedimento di cui agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile e quello previsto dall’OUG n. 62/2024.

Esso critica, infatti, l’obbligatorietà dell’OUG n. 62/2024 e il fatto che essa si applichi a tutti i giudici di grado inferiore invece che ai giudici di ultima istanza e obblighi tali giudici ad adire l’ÎCCJ anche se non hanno alcun dubbio sul merito della causa.

In sostanza, il giudice del rinvio ritiene che ciò conduca all’usurpazione di competenza dei giudici di grado inferiore da parte dell’ÎCCJ.

41. Il governo rumeno osserva, tuttavia, che l’OUG n. 62/2024 non istituisce un procedimento «meccanico» o «automatico» per il rinvio di una nuova questione di diritto all’ÎCCJ.

Conformemente agli articoli 519 e 520 del codice di procedura civile ( 45 ), che integrano l’OUG n. 62/2024, le questioni di diritto inedite non richiedono un rinvio pregiudiziale all’ÎCCJ.

Solo le questioni di diritto difficili che possono condurre a decisioni divergenti possono essere oggetto di un rinvio preliminare all’ÎCCJ.

I giudici di grado inferiore devono valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni di ricevibilità prima di deferire una questione di diritto all’ÎCCJ e le ragioni che giustificano tale rinvio devono essere esposte nella decisione di rinvio ( 46 ).

Il governo rumeno ha altresì dichiarato che, al fine di non sminuire il ruolo dei giudici ordinari, il ruolo dell’ÎCCJ ai sensi dell’OUG n. 62/2024 ha carattere eccezionale.

Inoltre, se l’interpretazione di una questione di diritto adottata dall’ÎCCJ è vincolante in forza dell’articolo 521, paragrafo 3, del codice di procedura civile e dell’articolo 126, paragrafo 3, della Costituzione rumena, l’ÎCCJ non può applicare la sua interpretazione della questione di diritto alle circostanze specifiche di una causa.

Tale ruolo spetta esclusivamente al giudice del rinvio.

Pertanto, una pronuncia preliminare dell’ÎCCJ fornisce solo una risposta astratta a una questione di diritto difficile.

42. Occorre, innanzitutto, sottolineare che rientra, in linea di principio, nella competenza del potere legislativo o esecutivo rumeno valutare se sia necessaria l’adozione di un meccanismo supplementare di unificazione della giurisprudenza ( 47 ).

Ritengo, come ha osservato la [OSCURATO:PERSONA], che l’esistenza di altri procedimenti nel diritto nazionale aventi obiettivi e meccanismi analoghi non rimetta, di per sé, in discussione la legittimità dell’OUG n. 62/2024 alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Sembra che il decreto legge sia una lex specialis che deroga, in taluni casi, agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile.

Il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 è altresì completato da tali disposizioni del codice di procedura civile e ampiamente fondato su di esse.

In aggiunta, la giurisprudenza dell’ÎCCJ relativa agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile e, in particolare, alla competenza dell’ÎCCJ in forza di quest’ultimo sembra applicarsi, mutatis mutandis , nell’ambito del procedimento di cui all’OUG n. 62/2024.

Basta osservare che il giudice del rinvio non mette in discussione la legittimità di tali disposizioni del codice di procedura civile né, del resto, di qualsiasi altro procedimento di unificazione della giurisprudenza in Romania.

Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la coesistenza di tali procedimenti dia luogo, tra l’altro, a incertezza giuridica, compromettendo in tal modo lo Stato di diritto.

43. Sembrerebbe ( 48 ) che la competenza dell’ÎCCJ e quella dei giudici che le rinviano questioni di diritto ai sensi dell’OUG n. 62/2024 siano definite in modo chiaro e preciso dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionali ( 49 ).

La competenza dell’ÎCCJ è strettamente limitata all’interpretazione di questioni di diritto difficili e astratte che possono condurre a divergenze giurisprudenziali in cause riguardanti, tra l’altro, i diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici.

Ne consegue che, nonostante l’obbligo per i giudici di grado inferiore di rinviare tali questioni di diritto all’ÎCCJ per interpretazione, il ruolo di quest’ultimo giudice in forza dell’OUG n. 62/2024 si esplica solo in circostanze limitate e definite e riveste quindi carattere eccezionale.

Ciò risulta, in particolare, dalle norme relative alla ricevibilità dei rinvii pregiudiziali ai sensi dell’articolo 519 del codice di procedura civile che si applicano a tali rinvii ai sensi dell’OUG n. 62/2024 ( 50 ).

Cosa ancora più importante, l’ÎCCJ non è competente ad applicare la propria interpretazione della questione di diritto di cui trattasi ai fatti del caso di specie e a pronunciarsi su di esso.

Sembrerebbe, conformemente all’articolo 521, paragrafo 1, del codice di procedura civile e, in particolare, all’uso del termine «unicamente» ivi contenuto, che tale competenza sia strettamente riservata al giudice di grado inferiore che ha rinviato la questione di diritto all’ÎCCJ per interpretazione o a un giudice di grado inferiore che ha sospeso una causa simile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’OUG n. 62/2024 fino a quando l’ÎCCJ non si sia pronunciata sulla questione di diritto.

Il procedimento di cui al decreto legge, come integrato dagli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile, garantisce, quindi, che l’ÎCCJ non usurpi la competenza dei giudici di grado inferiore di cui trattasi a statuire sui fatti specifici di una causa di cui trattasi.

44. Non escludo che il fatto di privare i giudici di grado inferiore della possibilità di statuire sulla questione di diritto e di obbligarli ad affidare tale compito all’ÎCCJ possa essere percepito come prova di una certa diffidenza nei confronti dei giudici di grado inferiore.

Ritengo, tuttavia, che il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 possa nondimeno essere giustificato dall’obiettivo di evitare che sorga una giurisprudenza contraddittoria a livello dei giudici di grado inferiore, che può richiedere molto tempo per essere risolta mediante il procedimento di impugnazione ordinario ( 51 ).

Spetta, quindi, ai decisori politici rumeni ponderare gli interessi in gioco e trovare un giusto equilibrio tra l’obiettivo di garantire, in via preventiva, la coerenza della giurisprudenza e la preservazione della piena competenza dei giudici di grado inferiore a statuire su una causa.

Il rispetto dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE deve essere garantito nell’ambito di tale esercizio.

45. Sembrerebbe ( 52 ) che la competenza dell’ÎCCJ e la sua decisione su una questione di diritto intervengano prima della deliberazione finale ( 53 ) delle cause da parte del collegio giudicante inizialmente designato.

È quindi il collegio giudicante del giudice di grado inferiore incaricato della causa che adotta la decisione che conclude il procedimento, garantendo così che sia soddisfatta la prima condizione indicata nella sentenza Hann-Invest ( 54 ).

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’obbligo di sospendere altre cause simili, in attesa della risoluzione della questione di diritto da parte dell’ÎCCJ, anche se tali cause si trovano nella fase della deliberazione del procedimento.

La sospensione obbligatoria delle cause promosse dinanzi a giudici di grado inferiore in attesa della soluzione di una questione giuridica da parte di organi giurisdizionali supremi, costituzionali o anche internazionali è una caratteristica inerente a diversi sistemi processuali nazionali.

Essa è chiaramente giustificata dall’obiettivo di prevenire l’adozione, da parte dei giudici di grado inferiore, di decisioni che potrebbero entrare in conflitto con un’interpretazione (imminente) da parte di organi giurisdizionali supremi, costituzionali o internazionali su una questione di diritto ( 55 ).

46. Inoltre, i requisiti procedurali relativi a un rinvio all’ÎCCJ ai sensi dell’OUG n. 62/2024, in particolare quelli relativi alla ricevibilità e alla nozione di «questione di diritto», sembrano essere previsti dalla legislazione e/o dalla giurisprudenza nazionali e soddisfano quindi la seconda condizione di trasparenza enunciata nella sentenza Hann-Invest ( 56 ).

Secondo il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA], al fine di garantire il rispetto del principio audi alteram partem ( 57 ), una causa è rinviata all’ÎCCJ a seguito di uno scambio di opinioni tra le parti.

Inoltre, le parti possono presentare osservazioni scritte sulla questione di diritto esaminata dinanzi all’ÎCCJ.

Alla luce della formulazione dell’articolo 520, paragrafi 7, e 10 del codice di procedura civile, il principio secondo cui le parti devono essere ascoltate, che costituisce parte integrante del diritto a un processo equo e a una tutela giurisdizionale effettiva ( 58 ), e quindi, in particolare, la terza condizione della sentenza Hann-Invest, sembra soddisfatto ( 59 ).

47. Sebbene il giudice del rinvio abbia indicato che l’OUG n. 62/2024 può comportare un accumulo di arretrati nella trattazione delle cause, tale giudice non ha indicato che detto accumulo fosse effettivamente sorto.

Inoltre, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024, i rinvii di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale decreto d’urgenza devono essere decisi in via prioritaria e al più tardi entro 60 giorni dalla data in cui l’ÎCCJ è adita.

Tale procedimento e il corrispondente requisito di sospensione di altre cause simili ( 60 ) sono chiari e precisi e non sembrano tali da comportare un ritardo eccessivo nei procedimenti, in particolare alla luce dei vantaggi procedurali derivanti dalle sentenze pregiudiziali dell’ÎCCJ che interpretano questioni di diritto difficili e del termine oggettivamente breve in questione.

Inoltre, il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 sarebbe più accelerato di quello previsto agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile.

A tale riguardo, l’articolo 520, paragrafo 12, di tale codice civile prevede un termine di 3 mesi affinché l’ÎCCJ statuisca.

Sembrerebbe, quindi, che l’OUG n. 62/2024 migliori e non comprometta l’efficace gestione delle cause ( 61 ).

48. Nel terzo motivo su cui si basa per sottoporre una questione alla Corte di giustizia, il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) considera, in particolare, che le dichiarazioni contenute nel preambolo dell’OUG n. 62/2024 possono dar luogo a una percezione di parzialità giudiziaria, minando, in tal modo, la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario ( 62 ).

Esso si basa, in sostanza, sulla massima per cui «non solo si deve fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta giustizia» ( 63 ).

49. Dal preambolo dell’OUG n. 62/2024 risulta che il potere esecutivo rumeno ha considerato che «esiste un fenomeno diffuso, ormai radicato, di prassi giudiziarie incoerenti a livello dei giudici che si pronunciano nei procedimenti relativi alla fissazione e/o al pagamento dei diritti retributivi» e che «tali categorie di controversie hanno un impatto diretto e considerevole sul bilancio generale consolidato, effetto che è rafforzato dalla necessità di garantire la parità di trattamento giuridico».

Il preambolo indica inoltre che l’OUG n. 62/2024 è stata adottata per porre rimedio e prevenire le conseguenze negative derivanti da tale fenomeno di decisioni giudiziarie divergenti.

50. Si deve sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) non rimette in discussione la veridicità o la natura oggettiva del contenuto del preambolo dell’OUG n. 62/2024.

Da tale preambolo risulta chiaramente che l’adozione del decreto legge è stata motivata dall’esistenza di un fenomeno di decisioni incoerenti dei giudici di grado inferiore in un settore particolare e dalla necessità fondamentale di garantire la stabilità dei rapporti giuridici e, in particolare, l’uguaglianza dinanzi alla legge nelle cause rientranti in tale settore.

Il fatto che una giurisprudenza uniforme possa contribuire a una maggiore prevedibilità delle spese di bilancio non pregiudica di per sé lo Stato di diritto come prescritto dall’articolo 2 TUE e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Infatti, una giurisprudenza uniforme può rafforzare lo Stato di diritto riducendo l’incertezza giuridica e garantendo l’uguaglianza dinanzi alla legge.

51. Ancor più importante, nonostante il riferimento, nel preambolo dell’OUG n. 62/2024, all’impatto economico e sociale della giurisprudenza divergente in questione, non vi è nulla, in tale preambolo né, del resto, nel decreto legge stesso che obblighi l’ICCJ a pronunciarsi in modo particolare o che induca una persona ragionevole a dubitare del fatto che l’ÎCCJ statuirebbe in modo che non sia totalmente imparziale.

Risulta quindi che l’OUG n. 62/2024 e il suo preambolo non danno adito ad una ragionevole percezione che le decisioni pregiudiziali dell’ÎCCJ fondate su tale normativa possano essere ingiustamente sbilanciate a favore dello Stato e/o del bilancio dello Stato.

Rilevo altresì, ad abundantiam, che, secondo il governo rumeno, il trattamento imparziale di tali cause da parte dell’ÎCCJ è confermato da decisioni adottate finora in tali cause.

Si tratta, in definitiva, di questioni che spetta al giudice del rinvio valutare.

52. Per quanto riguarda il quinto motivo sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) per sottoporre una questione alla Corte di giustizia ( 64 ), ritengo che, nonostante il riferimento fatto dal precedente giudice alla sentenza n. 2/2019 della Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale, Romania) e ai risultati del referendum nazionale del 26 maggio 2019, non risulti che l’OUG n. 62/2024 sia stata adottata in violazione del diritto nazionale, in particolare del diritto costituzionale nazionale.

Lo stesso giudice del rinvio ha sottolineato che il referendum in questione era puramente consultivo e che i suoi effetti erano di natura politica piuttosto che giuridica.

Inoltre, l’OUG n. 62/2024 sembra rafforzare il ruolo costituzionale dell’ÎCCJ, sancito dall’articolo 126, paragrafo 3, della Costituzione rumena, di garantire l’applicazione e l’interpretazione coerenti del diritto da parte di tutti i giudici.

C. Incidenza sul dialogo tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE

53. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che qualsiasi meccanismo procedurale volto ad evitare divergenze giurisprudenziali debba garantire l’effettività del procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE e il rispetto del primato del diritto dell’Unione.

Conformemente all’articolo 412, paragrafi 1 e 7, del codice di procedura civile, la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte sospende il procedimento.

Non è chiaro se tale disposizione si applichi anche al termine di 60 giorni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024.

Se l’ÎCCJ dovesse statuire entro un termine di 60 giorni, pur ritenendo necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, il decreto legge sarebbe incompatibile, in particolare, con l’articolo 267 TFUE.

Inoltre, se l’ÎCCJ dovesse statuire senza attendere la risposta della Corte, il procedimento pregiudiziale sarebbe de facto privato del suo effetto utile e l’ÎCCJ sarebbe impossibilitata a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.

54. Come indicato in precedenza, mentre l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri rientra nella loro competenza, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione ( 65 ).

Dalla risposta che propongo al giudice del rinvio risulta che, sebbene il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscano procedimenti di unificazione della giurisprudenza nazionale, come quello previsto dall’OUG n. 62/2024, l’attuazione di tali procedimenti deve rispettare i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 267 TFUE ( 66 ).

55. Per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione, con il procedimento pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE come chiave di volta ( 67 ).

Una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, come l’ÎCCJ, è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, quando è chiamata a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato.

Tale obbligo ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione ( 68 ).

La giurisdizione nazionale di cui trattasi può essere esonerata da tale obbligo ( 69 ) solo nel caso in cui ha constatato che la questione sollevata non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte di giustizia o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi ( 70 ).

Per contro, le decisioni di altre giurisdizioni nazionali che possono essere impugnate dalle parti dinanzi a un giudice di grado superiore non costituiscono decisioni ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Sebbene tali giurisdizioni conservino la più ampia facoltà di adire la Corte di giustizia ( 71 ), esse non sono tenuti a farlo ( 72 ).

56. Una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia vincola il giudice nazionale che si è avvalso del suo potere discrezionale o che si è conformato al suo obbligo di rinvio per quanto riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito ( 73 ).

In caso contrario, l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE sarebbe compromesso ( 74 ).

57. Sottolineo brevemente che l’introduzione di un meccanismo nazionale di rinvio preliminare alla corte suprema può, in taluni casi, a seconda della fase del procedimento nazionale, sollevare ulteriori questioni relative all’individuazione della giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Tale questione non è stata sollevata nella presente causa.

Essa deve tuttavia essere affrontata al fine di esaminare l’interazione tra un procedimento pregiudiziale nazionale obbligatorio, come quello del caso di specie, e il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal diritto dell’Unione.

Nell’ambito del procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 non vi è dubbio che l’ÎCCJ agisce in qualità di giurisdizione avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando si pronuncia su una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dai giudici di grado inferiore e fornisce un’interpretazione giuridica vincolante sulla questione di diritto sottoposta ( 75 ).

In assenza di un siffatto rinvio o quando esso è dichiarato irricevibile dall’ÎCCJ, le giurisdizioni rumene che emettono sentenze non impugnabili agiscono in qualità di giurisdizioni ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 76 ).

Ciò si verifica anche quando tali giurisdizioni si pronunciano su altre questioni di diritto che non sono oggetto di rinvio all’ÎCCJ.

La qualificazione di una giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE dipende quindi dal rinvio o no di una questione di diritto all’ÎCCJ.

In ogni caso, tutte le giurisdizioni conservano la facoltà di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE.

58. Per quanto riguarda il termine di 60 giorni previsto all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024, l’attuazione di tale termine, che sembra applicarsi unicamente all’ÎCCJ ( 77 ), deve soddisfare i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 78 ).

A tale proposito, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte indica che i giudici di grado inferiore in Romania, compreso il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest), siano vincolati da tale termine.

Inoltre, tali giudici di grado inferiore sembrano essere in grado di sottoporre alla Corte di giustizia, a fini di una pronuncia pregiudiziale, qualsiasi questione che ritengano necessaria in qualsiasi fase del procedimento che ritengano opportuna, anche dopo che l’ÎCCJ si sia pronunciata su una questione di diritto nell’ambito del procedimento ex OUG n. 62/2024 ( 79 ).

Risulta quindi che le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul termine di 60 giorni e sull’articolo 267 TFUE sono, almeno in parte, prive di oggetto nell’ambito del presente procedimento.

Tuttavia, mi soffermerò brevemente sul termine di 60 giorni al quale l’ÎCCJ è sottoposta per scrupolo di completezza.

59. Il principio del primato del diritto dell’Unione che sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri e impone a tutte le istituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione europea, impone che il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] ( 80 ).

Deriva da tale principio che i giudici nazionali devono, tra l’altro, interpretare, quanto più possibile, il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, in particolare, nel caso di specie, all’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Tale obbligo non può, tuttavia, fungere da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

Tenuto conto del fatto che i giudici nazionali sono i soli competenti ad interpretare il diritto nazionale, spetta a loro valutare se sia possibile interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale conformemente ai requisiti di cui all’articolo 267 TFUE.

Ciò detto, spetta alla Corte di giustizia fornire alcune indicazioni utili alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio e nelle osservazioni presentate ( 81 ).

60. Poiché non sembra ( 82 ) esserci alcuna disposizione nell’OUG n. 62/2024 che impedisca esplicitamente la sospensione del termine di 60 giorni in questione, conformemente, tra l’altro, all’articolo 412, paragrafo 1, punto 7, del codice di procedura civile, ritengo che sia possibile interpretare la normativa nazionale di cui trattasi in modo conforme all’articolo 267 TFUE.

Pertanto, se la ÎCCJ sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, essa deve, al fine di garantire l’effetto utile di tale disposizione in forza del principio del primato, sospendere il procedimento di cui è investita in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte, impedendo così la scadenza o il rischio di scadenza del termine di cui trattasi.

Inoltre, l’ÎCCJ deve successivamente applicare tale pronuncia al fine di risolvere la controversia pendente dinanzi ad essa ( 83 ).

A mio avviso, una tale interpretazione del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione non comporterebbe un’interpretazione del diritto nazionale contra legem .

VI. Conclusione

61. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) nel seguente modo: L’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il diritto nazionale introduca un meccanismo che impone ai giudici nazionali, chiamati a conoscere e a decidere su controversie relative alla determinazione e/o al pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere alla corte suprema nazionale di pronunciarsi in via preliminare su questioni di diritto non ancora trattate da quest’ultima, purché: i) le circostanze in cui tale rinvio può essere effettuato siano chiaramente definite nella normativa applicabile; ii) il rinvio non privi gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi alla corte suprema nazionale e iii) il diritto nazionale non impedisca alla corte suprema o a qualsiasi altra giurisdizione, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di ottemperare all’obbligo di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE né privi i giudici di grado inferiore del potere discrezionale loro conferito dall’articolo 267, secondo comma, TFUE. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 La Corte si è pronunciata sulla questione dell’indipendenza dei giudici in oltre 30 cause a partire dalla sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/16, EU:C:2018:117). 3 OUG n. 62/2024 privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale (decreto legge del governo n. 62/2024, relativo ad alcune misure per la risoluzione di procedimenti riguardanti la retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici e di procedimenti riguardanti le prestazioni di assicurazione sociale), del 13 giugno 2024, pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 559, del 14 giugno 2024 (in prosieguo: l’«OUG n. 62/2024»). 4 Tale giudice è l’organo giurisdizionale di diritto comune di massimo grado o corte suprema in Romania. 5 [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) fa altresì brevemente riferimento al Codul de procedură penală (codice di procedura penale). 6

V. sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 114 e giurisprudenza citata).

V., altresì, sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), 20 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:1020JUD001327905, §§ da 56 a 58), e 29 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Romania (CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, §§ 128, 134 e 135). 7

V. considerando 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1). 8

L’ÎCCJ.

9 Corte EDU, 4 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania (CE:ECHR:2009:0324JUD002191103, § 29). 10

V. codice di procedura civile e codice di procedura penale. 11

V. Rapporto sull’indipendenza del sistema giudiziario – Parte I: L’indipendenza dei giudici , adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia nella sua 82 a sessione plenaria (Venezia, 12 e 13 marzo 2010), CDL-AD(2010)004, paragrafo 68, disponibile all’indirizzo https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e. 12 V., ad esempio, Galič, A., «A civil law perspective on the [OSCURATO:PERSONA] and its functions»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 81, Warsaw, 2019, pagg. da 44 a

86. 13 V., le conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522, paragrafo 3), in cui ha osservato che, negli ultimi decenni, è emersa una certa tendenza, tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea, ad istituire meccanismi di filtraggio dei ricorsi dinanzi a i giudici supremi.

Mentre alcune forme di meccanismi di filtraggio esistono ormai in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, le corti supreme di altri [OSCURATO:PERSONA] membri non necessariamente dispongono di tali meccanismi.

Inoltre, qualora tali meccanismi esistano, il loro funzionamento può variare da uno Stato membro all’altro. 14 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 15 V., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956, punti da 35 a 39), e del 4 settembre 2025, AW «T» (C‑225/22, EU:C:2025:649, punti da 31 a 33 e giurisprudenza citata). 16 Il governo rumeno fa valere che la controversia di cui al procedimento principale verte esclusivamente su una disposizione di diritto nazionale. 17 Sentenza dell’8 maggio 2024, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (Associazioni di magistrati) (C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 34). 18 V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21; in prosieguo: la «sentenza Hann-Invest», EU:C:2024:594, punti da 34 a 36). 19 Sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 36). 20 Sia l’articolo 47 della Carta sia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE hanno effetto diretto [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso) C‑824/18, EU:C:2021:153, punti da 143 a 145]. 21 V., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51). 22

V. sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 69). 23 Sentenze del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 63), e del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956, punto 31). 24

V. paragrafi 28, 30 e 31 delle presenti conclusioni. 25 Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 71 e 101). 26 L’indipendenza interna, che si ricollega alla nozione d’imparzialità, richiede che sia mantenuta l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima.

V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17 punto 61).

In tale sentenza, la Corte ha respinto in quanto irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna).

La Corte ha considerato, tra l’altro, che talune caratteristiche del procedimento di ricorso straordinario dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] para la Unificación de Doctrina (Sezione speciale per l’unificazione della giurisprudenza, Spagna) del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale) contribuiscono a far dubitare del fatto che quest’ultimo rivesta la qualità di «terzo» rispetto agli interessi che si contrappongono a causa dei vincoli organici e funzionali tra tale giudice e il Ministero dell’Economia e delle Finanze spagnolo. 27 L’indipendenza esterna impone che l’organo giurisdizionale di cui trattasi eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte.

V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA], (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 44 e giurisprudenza citata). 28 Sentenza del 14 novembre 2024, G S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956, punti 54 e 61 e giurisprudenza citata). 29

V. sentenza del 6 marzo 2025, D.K. e a. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143 punti da 71 a 74 e giurisprudenza citata). 30 Sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956 punti 63 e 64 e giurisprudenza citata).

V., altresì, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015, punti da 47 a 53), che fa ampio riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU relativa allo Stato di diritto e alle violazioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nella Repubblica di Polonia. 31 Sentenza Hann-Invest, punti 55 e

59. 32 V., ad esempio, articolo 101 del Grundgesetz für die [OSCURATO:PERSONA] (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 (BGBl. 1), modificato da ultimo dal Gesetz vom 19.12.2022 [legge del 19 dicembre 2022 (BGBl.

I pag. 2478) che dispone che: «(1) (…) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (…)». (Il corsivo è mio).

V. anche Dero-Bugny, D., «Le principe du juge législation en droit de l’Union européenne», Journal du droit européen , pag.

154. 33 Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti da 264 a 266 e 279 e giurisprudenza citata).

Tenuto conto dell’obbligo per i giudici di grado inferiore, ai sensi dell’OUG n. 62/2024, di rinviare questioni di diritto all’ÎCCJ in taluni casi, ritengo che tale giurisprudenza sia pertinente per analogia.

Il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 sembra avere lo scopo di garantire una prassi uniforme in Romania in un particolare settore del diritto, contribuendo in tal modo alla certezza del diritto. 34 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non ostano a una normativa o prassi nazionale secondo cui le decisioni della Corte costituzionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta Corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come richiesto da tali disposizioni (sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 44 e giurisprudenza citata). 35

V. punto 48 di tale sentenza. 36

V. punto 80 della stessa. 37 Ciò riflette, tra l’altro, i principi di trasparenza e di certezza del diritto. 38 Ciò riflette il principio secondo cui le parti del procedimento devono essere ascoltate o il principio del contraddittorio. 39

C‑293/21, EU:C:2023:442.

40 Idem , punti da 276 a 279. 41 V., tuttavia, paragrafi 15 e da 48 a 51 delle presenti conclusioni. 42

V. sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123). 43

V. il primo, il secondo e il quarto motivo che hanno indotto il giudice del rinvio a sottoporre una questione alla Corte di giustizia, esposti ai paragrafi da 11 a 15 e 17 delle presenti conclusioni.

Tratterò tali motivi congiuntamente per motivi di comodità. 44 [OSCURATO:PERSONA] al României (Procuratore generale della Romania) può, tra l’altro, chiedere all’ÎCCJ di pronunciarsi su questioni di diritto che hanno dato luogo a divergenze giurisprudenziali.

La decisione dell’ÎCCJ è emessa esclusivamente nell’interesse della legge e non incide né sulle decisioni giudiziarie in esame né sulla situazione delle parti di tale procedimento. 45 E la giurisprudenza dell’ÎCCJ al riguardo. 46

V. articolo 520 del codice di procedura civile. 47 V., a tale riguardo, paragrafo 33 delle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno introdotto meccanismi interni di rinvio pregiudiziale alle loro corti supreme al fine di chiarire questioni giuridiche importanti in controversie pendenti dinanzi a giudici di grado inferiore.

V., ad esempio, l’articolo 390 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile polacco) intitolato «Questione giuridica», che recita: «§

1. Se, nel corso dell’esame di un’impugnazione, si pone una questione giuridica che solleva seri dubbi, il giudice può sospendere l’udienza e sottoporre tale questione all’esame della Corte suprema.

La Corte Suprema è competente a conoscere della causa stessa o a rinviare la questione alla sua composizione ampliata. §

2. La decisione della Corte suprema relativa alla questione di diritto è vincolante nella causa».

Per la versione ufficiale in lingua polacca, si veda, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf.

V. anche articoli da 392 a 395 del Wetboek van [OSCURATO:PERSONA] (Codice di procedura civile dei [OSCURATO:PERSONA]); disponibile all’indirizzo https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/dutch-code-of-civil-procedure-2025.pdf.

L’unicità del procedimento rumeno introdotto con l’OUG n. 62/2024 deriva tuttavia dal suo carattere obbligatorio in determinati casi, il che limita la discrezionalità dei giudici di grado inferiore. 48 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 49 In modo analogo al procedimento di cui agli articoli 519 e 520 del codice di procedura civile. 50 In particolare, il requisito dell’esistenza di una «questione di diritto, il cui chiarimento è necessario per statuire nel merito della causa». 51 Poiché l’OUG n. 62/2024 sembra preservare la competenza dei giudici di grado inferiore ad accertare i fatti e applicare la decisione astratta dell’ÎCCJ su una questione di diritto ai fatti del caso di specie, ciò garantisce che la giurisprudenza non sia oggetto di una «eccessiva centralizzazione».

V. osservazioni del giudice del rinvio riassunte al paragrafo 16 delle presenti conclusioni. 52 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 53 Ho inserito la parola «definitiva» che non è stata utilizzata nella sentenza Hann-Invest poiché ritengo, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che i giudici di grado inferiore in Romania possano adire l’ÎCCJ conformemente all’OUG n. 62/2024 nonostante il fatto che abbiano avviato la deliberazione di una causa, in quanto la necessità di procedere a un siffatto rinvio potrebbe rivelarsi solo nel corso di tali deliberazioni.

Inoltre, altri giudici di grado inferiore possono essere tenuti a sospendere le deliberazioni che hanno avviato qualora una questione di diritto rilevante ai fini di un procedimento pendente dinanzi ad essi sia stata rinviata all’ÎCCJ. 54

V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.

Un approccio analogo è stato adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha raccomandato che «l’organizzazione gerarchica dei tribunali non deve compromettere l’indipendenza del singolo giudice» e che «i tribunali superiori non devono emanare istruzioni nei confronti dei giudici sul modo in cui questi ultimi devono decidere su un determinato affare, tranne che nel quadro di un rinvio pregiudiziale (…)» (Il corsivo è mio).

Raccomandazione del Comitato dei ministri agli [OSCURATO:PERSONA] membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (adottata dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010 in occasione della 1098a riunione dei delegati dei Ministri), CM/Rec (2010) 12, punti 22 e

23. 55 V., ad esempio, l’articolo 163 del [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile lituano) che prevede la sospensione obbligatoria di una causa da parte del giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale o di legittimità di un atto giuridico applicabile in una causa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) o alla [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Repubblica di Lituania), o sottopone alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

L’obbligo di sospensione si applica anche qualora altri giudici abbiano già sollevato la stessa questione. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr . 56

V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 57 Talvolta qualificato come principio del contraddittorio. 58

V. sentenza Hann-Invest, punto 58. 59

V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. Il rispetto di queste tre condizioni è soggetto a verifica da parte del giudice del rinvio. 60

V. articolo 2, paragrafo 3, dell’OUG n. 62/2024. 61 Il modo in cui il procedimento funziona effettivamente deve essere verificato dal giudice del rinvio. 62

V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. 63 V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 59). 64

V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. 65

V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni. 66 V., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 32). 67 Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 274 e 275), e parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 198). 68 Sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 35). 69 Per quanto riguarda l’obbligo per tale giudice di motivare la mancata adizione della Corte, v. sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 61 a 65).

V. altresì conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafi da 62 a 85).

Sulla questione della responsabilità dello Stato membro per i danni causati dal mancato rinvio alla Corte da parte di una giurisdizione nazionale di ultima istanza ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE e, in particolare, sull’importanza della motivazione in tale contesto, si veda le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Ferreira da Silva e Brito e altri (C‑293/24, EU:C:2025:850). 70 V., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti 34 e 36).

V., altresì, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punti da 40 a 51), in cui la Corte di giustizia ha definito criteri dettagliati per valutare se una giurisdizione, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, sia esonerata dall’obbligo di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

In tale sentenza, la Corte di giustizia ha precisato e affinato la sua precedente giurisprudenza, in particolare nella sua sentenza di principio del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335). 71 Tale obbligo è innanzitutto sancito dall’articolo 267, secondo paragrafo, TFUE. 72 V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] (C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 31). 73 Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C430/21, EU:C:2022:99, punto 74). 74 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 134 e giurisprudenza citata). 75 Conformemente all’articolo 521, paragrafo 3, del codice di procedura civile, qualsiasi soluzione data su questioni di diritto è vincolante a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione. 76 Nella sentenza del 15 luglio 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66), la Corte ha ammesso che il Giudice conciliatore di Milano (Italia) era un giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale e che quest’ultimo era quindi tenuto a sottoporre alla Corte questioni relative all’interpretazione del Trattato. 77 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 78 V., per analogia, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 32). 79 V., per analogia, sentenza del 22 giugno 2010, Meli e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 52).

Tale verifica spetta al giudice del rinvio. 80 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punti 128 e 129 e giurisprudenza citata). 81 V., per analogia, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 51 a 53). 82 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 83 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 132 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 5 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 606/24 XY e altri contro [OSCURATO:PERSONA]ţelor [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)] « Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Normativa nazionale che impone ai giudici di grado inferiore di adire l’organo giurisdizionale di massimo grado con una domanda di pronuncia preliminare – Cause riguardanti la determinazione e/o il pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici – Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia preliminare su questioni di diritto che non sono state decise in precedenza dall’organo giurisdizionale di massimo grado – Incidenza sul procedimento di cui all’articolo 267 TFUE » I. Introduzione 1. Nella presente causa, la Corte è invitata a riesaminare la questione dello Stato di diritto e dell’indipendenza del potere giudiziario sotto il profilo dell’indipendenza interna nell’ambito del potere giudiziario stesso. Nonostante la copiosa giurisprudenza della Corte sul principio di indipendenza dei giudici ( 2 ), la presente causa solleva una questione di diritto inedita, in quanto la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con tale principio di un procedimento nazionale di rinvio preliminare. Il procedimento nazionale impone ai giudici di grado inferiore che si pronunciano su determinate questioni di adire l’organo giurisdizionale di massimo grado affinché quest’ultimo possa pronunciarsi su una questione di diritto. 2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) si inserisce nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi a tale giudice da diverse persone contro il [OSCURATO:PERSONA] Finanțelor (Ministero delle Finanze, Romania) (in prosieguo: il «convenuto») relativo, tra l’altro, ai diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici. 3. La domanda riguarda un decreto legge – l’OUG n. 62/2024 ( 3 ) – adottato dal governo rumeno nel 2024 e volto a garantire una prassi giudiziaria coerente e armonizzata. L’OUG n. 62/2024 prevede, in sostanza, che, se, nell’ambito di un ricorso vertente, tra l’altro, sui diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici, il giudice adito in primo grado o in appello constata che l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) (in prosieguo: l’«ÎCCJ») ( 4 ) non si è pronunciata su una questione di diritto il cui chiarimento è necessario per statuire nel merito della causa, il giudice di cui trattasi deve chiedere all’ÎCCJ di pronunciarsi su tale questione. La decisione di rinvio all’ÎCCJ è trasmessa agli altri giudici competenti a conoscere di cause simili, in primo grado o in appello. Tali giudici devono sospendere il procedimento sui ricorsi simili pendenti dinanzi ad essi fino alla pronuncia dell’ÎCCJ sulla questione di diritto di cui trattasi. A tale riguardo, l’ÎCCJ deve statuire sulla questione di diritto entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di rinvio. 4. I ricorrenti nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio sostengono che i giudici non possono essere privati del diritto di statuire sulle cause e che un unico organo giurisdizionale – l’ÎCCJ – non può pronunciarsi su una questione di diritto che riguarda numerose cause diverse. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ostino a una siffatta normativa nazionale. Esso sottolinea che la Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile») ( 5 ) prevede già la possibilità per i giudici di ultima istanza di chiedere all’ÎCCJ una decisione su una questione di diritto che necessita di chiarimenti. Tuttavia, a differenza del procedimento previsto dall’OUG n. 62/2024, che si applica solo ai ricorsi vertenti, tra l’altro, sui diritti retributivi e pensionistici del personale retribuito con fondi pubblici, il procedimento previsto dal codice di procedura civile ha carattere facoltativo e un ambito di applicazione ratione materiae più ampio. 5. Poiché l’indipendenza dei giudici e la certezza del diritto derivante dalla coerenza o dall’uniformità della giurisprudenza ( 6 ) sono entrambi elementi inerenti allo Stato di diritto ( 7 ), può sorgere una certa tensione tra questi due elementi che la Corte deve conciliare. 6. Sarebbe in qualche misura insincero non riconoscere sin dall’inizio talune analogie tra il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 e quello di cui all’articolo 267 TFUE. La Corte deve, pertanto, esaminare in che modo questi due procedimenti di rinvio pregiudiziale interagiscono e se il procedimento nazionale previsto dall’OUG n. 62/2024 interferisca con il procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE e con il primato del diritto dell’Unione. II. Contesto normativo – Diritto rumeno A. OUG n. 62/2024 7. Gli articoli da 1 a 4 dell’OUG n. 62/2024 dispongono quanto segue: «Articolo 1 (1)      Il presente decreto legge si applica ai procedimenti riguardanti la determinazione e/o il pagamento dei diritti retributivi o dei diritti di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici (…) (2)      Il presente decreto legge si applica anche ai procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti pensionistici (…) (…) Articolo 2 (1)      Se, nel corso dei procedimenti di cui all’articolo 1, il collegio giudicante adito in primo grado o in appello, verifica e constata che su una questione di diritto, dalla cui determinazione dipende la soluzione nel merito della relativa causa, l’[ÎCCJ] non ha statuito, e che tale questione di diritto non è nemmeno oggetto di un’impugnazione pendente nell’interesse della legge, esso chiede all’[ÎCCJ] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito. (2)      Una copia della decisione di rinvio viene trasmessa, insieme alla comunicazione all’[ÎCCJ], mediante posta elettronica, dal giudice del rinvio agli altri giudici competenti a conoscere, in primo grado o in appello, di un procedimento della stessa natura del procedimento in cui tale decisione è stata emessa. (…) (3)      Le cause simili pendenti dinanzi ai giudici sono sospese fino alla pronuncia della decisione preliminare dell’[ÎCCJ] che risolve la questione di diritto. (…) (5)      I rinvii di cui al paragrafo 1 sono decisi in via prioritaria entro 60 giorni dalla data in cui l’[ÎCCJ] è adita. (6)      La motivazione della sentenza deve essere comunicata entro 15 giorni dalla data di pronuncia e la sentenza deve essere pubblicata, al più tardi 5 giorni dopo la comunicazione della motivazione, nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I. Articolo 3 Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Articolo 4 Le disposizioni del presente decreto legge sono integrate dal [codice di procedura civile] (…)». B. Codice di procedura civile 8. Gli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile relativi al rinvio dinanzi all’ÎCCJ per ottenere una decisione preliminare al fine di risolvere una o più questioni di diritto prevedono quanto segue: «Articolo 519 Oggetto del rinvio Se, nel corso del procedimento, un collegio giudicante dell’[ÎCCJ] di una corte d’appello o di un tribunale superiore adito in ultimo grado, constata che una questione di diritto, il cui chiarimento è necessario per statuire nel merito della causa, è nuova e che l’[ÎCCJ] non si è pronunciata su tale questione di diritto, e che tale questione di diritto non è nemmeno oggetto di impugnazione nell’interesse della legge, tale collegio giudicante può chiedere all’[ÎCCJ] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito. Articolo 520 Procedimento (1)      Il rinvio di una causa all’[ÎCCJ] è effettuato dal collegio giudicante a seguito di scambi di opinioni, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 519, con una decisione che non può essere impugnata. Se nella decisione è disposto il rinvio della causa, il rinvio deve includere i motivi a sostegno della ricevibilità del rinvio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 519, nonché il punto di vista del collegio giudicante e delle parti. (2)      Con la decisione di cui al paragrafo 1, il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della decisione preliminare [dell’ÎCCJ] sulla questione di diritto. (3)      Una volta che la causa è stata iscritta nel ruolo dell’[ÎCCJ], la decisione di rinvio è pubblicata sulla pagina Internet di tale tribunale. (4)      Cause simili dinanzi ai giudici possono essere sospese in attesa dell’esito del rinvio. (…) (7)      (…) [il presidente del collegio] designa un giudice per redigere una relazione sulla questione di diritto di cui trattasi. (…) (…) (10)      La relazione è notificata alle parti che, entro 15 giorni dalla sua notifica, presentano (…) le loro osservazioni scritte sulla questione di diritto di cui trattasi. (…) (12)      Il rinvio è trattato, senza convocazione delle parti, entro tre mesi dalla data della decisione [di rinvio], e la decisione è adottata da almeno due terzi del numero dei giudici che compongono il collegio. Non è ammessa l’astensione dal voto. Articolo 521 Contenuto ed effetti della sentenza (1)      Il collegio incaricato di risolvere le questioni di diritto si pronuncia sul rinvio mediante una decisione, unicamente in merito alla questione di diritto da risolvere. (…) (3)      Le soluzioni fornite in merito alle questioni di diritto sono vincolanti dalla data di pubblicazione della decisione nel [OSCURATO:PERSONA] al României , Parte I, e, per il giudice che ha richiesto la risoluzione della questione di diritto di cui trattasi, dalla data di notifica della decisione. (…)». III. Procedimento principale e questione pregiudiziale 9. Il 20 novembre 2023 i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) al fine di imporre al convenuto, tra l’altro, il ricalcolo e il pagamento, sulla base del principio di non discriminazione, della differenza tra i diritti retributivi effettivamente percepiti e quelli dovuti al livello massimo della retribuzione per ruoli analoghi presso diverse autorità e istituzioni pubbliche. Il 14 giugno 2024, e quindi nel corso di tale procedimento, è entrata in vigore l’OUG n. 62/2024. Conformemente all’articolo 3 dell’OUG n. 62/2024, gli articoli 1 e 2 di quest’ultima si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto legge. All’udienza del 4 settembre 2024, il giudice del rinvio ha chiesto alle parti se fosse opportuno adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale. I ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, che un giudice chiamato a conoscere di una controversia in materia di diritti retributivi «non può essere privato del diritto di decidere una causa e che un unico collegio giudicante [( 8 )] non può risolvere, a livello nazionale, una questione di diritto che riguarda diverse cause distinte». Il convenuto ha sostenuto che l’OUG n. 62/2024 è stata adottata al fine di unificare la giurisprudenza e garantire la stabilità dei rapporti giuridici nell’ambito dei diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici. 10. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ha adito la Corte di giustizia il 17 settembre 2024 e ha indicato cinque motivi che l’hanno indotto a interpellare la Corte in via pregiudiziale. 11. In primo luogo, conformemente alla giurisprudenza dell’ÎCCJ relativa all’articolo 519 del codice di procedura civile, il ruolo di tale giudice in forza di tale disposizione sarebbe eccezionale. Esso entra in gioco solo quando una questione di diritto determinante per dirimere la controversia nel merito non è sufficientemente chiara e può quindi condurre ad una giurisprudenza incoerente. Non spetta all’ÎCCJ sostituirsi al giudice o ai giudici aditi della causa. L’ÎCCJ non può risolvere le questioni di diritto sollevate in una causa, a meno che tali questioni non diano adito a difficoltà. Inoltre, il procedimento di cui all’articolo 519 del codice di procedura civile è facoltativo e i giudici sono liberi di valutare la difficoltà della questione di diritto e di gestire la causa sulla base dei fatti specifici. Tale disposizione garantisce, anche, che solo il giudice di ultima istanza possa deferire una questione all’ÎCCJ, se ritiene che sussista una nuova questione di diritto che non è oggetto di un’impugnazione nell’interesse della legge ai sensi degli articoli da 514 a 518 del codice di procedura civile. Inoltre, l’articolo 519 di tale codice è applicabile a chiunque. 12. Per contro, per le cause rientranti nel suo ambito di applicazione, l’OUG n. 62/2024 trasforma un procedimento facoltativo in un procedimento obbligatorio, in quanto obbliga i giudici ad adire l’ÎCCJ anche se non nutrono dubbi sul merito della causa. L’OUG n. 62/2024 modifica la nozione di «questione di diritto» di cui all’articolo 519 del codice di procedura civile. Tale nozione non è definita dalla legge e l’ÎCCJ ha chiarito il suo significato nella propria giurisprudenza al fine di garantire una delimitazione rigorosa tra, da un lato, l’analisi e l’interpretazione delle norme giuridiche nell’ambito del meccanismo di unificazione della prassi giurisdizionale e, dall’altro, le decisioni concrete e individuali. 13. Inoltre, l’obbligo di adire l’ÎCCJ e la sospensione automatica di tutte le cause simili pendenti dinanzi ai giudici, viola il principio dell’indipendenza dei giudici, in quanto li priva della possibilità di valutare come la questione di diritto debba essere risolta e adattata alla causa di cui sono investiti. Ciò potrebbe comportare un notevole accumulo di arretrati dinanzi ai tribunali, complicando ulteriormente la gestione efficiente delle cause e prolungando la durata dei procedimenti giudiziari. Ciò sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato dell’OUG n. 62/2024, di rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia. 14. Conformemente alla giurisprudenza dell’ÎCCJ, il ruolo di tale giudice in forza dell’articolo 519 del codice di procedura civile non è quello di applicare la legge per statuire sulla controversia di cui trattasi: quella è responsabilità del giudice investito della causa. Il giudice del rinvio ritiene che la richiamata giurisprudenza dell’ÎCCJ sull’ammissibilità di tale rinvio rimanga priva di oggetto se i giudici sono obbligati ad adire l’ÎCCJ in tutte le situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’OUG n. 62/2024. 15. In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’OUG n. 62/2024 sia contraria ai principi dello Stato di diritto e della separazione dei poteri. Essa costituisce un’ingerenza inammissibile del potere esecutivo nell’attività giudiziaria. L’OUG n. 62/2024 non indica il motivo per cui essa si applica solo a determinati procedimenti giudiziari e non fissa condizioni o termini chiari e precisi. Conformemente al preambolo dell’OUG n. 62/2024, la sua adozione è necessaria a causa dell’incoerenza della prassi giudiziaria, che può avere un impatto negativo sul bilancio generale e sulla stabilità socioeconomica. Ciò implica che il procedimento di unificazione della prassi giudiziaria dovrebbe avere risultati favorevoli per il bilancio dello Stato, dimostrando così che il legislatore nutre determinate aspettative riguardo all’esito del procedimento di unificazione. 16. In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’OUG n. 62/2024 violi il diritto a un processo equo garantito, fra l’altro, dall’articolo 47 della Carta. Le parti in causa potrebbero percepire che il decreto legge favorisce l’amministrazione nelle controversie relative ai diritti retributivi e che i giudici degli organi giurisdizionali di grado inferiore non godono della fiducia pubblica necessaria per adottare decisioni in modo autonomo, il che pregiudica la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario. Inoltre, creerebbe un pericoloso precedente nel senso di un’eccessiva centralizzazione della giurisprudenza e di uniformità forzata dell’interpretazione della legge in alcune categorie di controversie. I meccanismi destinati a garantire la coerenza della giurisprudenza non possono ignorare il requisito dell’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 17. In quarto luogo, il fatto che vi sia un numero elevato di cause pendenti dinanzi ai tribunali non deve essere confuso con l’esistenza di una giurisprudenza divergente. In ogni caso, una siffatta divergenza è insita in qualsiasi sistema giurisdizionale che si fonda su una rete di giudici di primo grado e di appello competenti nell’ambito della loro giurisdizione territoriale ( 9 ). La legislazione rumena ( 10 ) prevede meccanismi sufficienti per unificare la prassi giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ritiene che il principio di indipendenza dei giudici si applichi anche all’interno del potere giudiziario. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] europea per la democrazia attraverso il diritto ([OSCURATO:PERSONA] di Venezia), «un’organizzazione gerarchica della magistratura in cui i giudici siano subordinati ai presidenti dei tribunali o alle istanze superiori nell’esercizio della loro attività giudiziaria [di decisione] sarebbe una violazione manifesta di tale principio» ( 11 ). 18. In quinto luogo, nella Hotărârea nr. 2 din 27 iunie 2019 (decisione n. 2 del 27 giugno 2019; in prosieguo la: «decisione n. 2/2019»), la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale, Romania) ha confermato i risultati del referendum nazionale del 26 maggio 2019, nel quale il popolo rumeno ha approvato, tra l’altro, il divieto di adozione, da parte del governo rumeno, di decreti legge nel settore dell’organizzazione giudiziaria. L’OUG n. 62/2024 è un siffatto decreto. Secondo il giudice del rinvio, il governo rumeno dovrebbe, quindi, «rispettare l’obbligo di lealtà costituzionale» e proporre l’adozione di una legge in materia da parte del parlamento. 19. Alla luce delle considerazioni che precedono, il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che il principio d’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale che instaura un obbligo in capo ai collegi giudicanti che trattano i processi relativi alla determinazione e/o al pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere[ all’ÎCCJ], per tutte le cause che devono decidere, di emanare una pronuncia preliminare sulle questioni di diritto che non siano state precedentemente risolte dall’organo giurisdizionale supremo, riducendo così la capacità dei giudici investiti delle relative cause di risolvere la causa autonomamente, esclusivamente sulla base della considerazione che la prassi giudiziaria non unitaria può produrre un impatto negativo sul bilancio generale consolidato e sulla stabilità socioeconomica del paese». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 20. Il giudice del rinvio chiede che la domanda di pronuncia pregiudiziale venga sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Con ordinanza del 12 febbraio 2025, la Corte ha respinto tale richiesta. La Corte ha ritenuto, tra l’altro, che non sussistessero circostanze eccezionali che giustificassero il ricorso a tale procedura. 21. Il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. 22. Il 30 settembre 2025 la Corte ha invitato il governo rumeno a fornire, entro il 3 ottobre 2025, il testo degli articoli da 514 a 521 del codice di procedura civile applicabile ai fatti del procedimento principale. Il governo rumeno ha ottemperato a tale richiesta. V. Analisi 23. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di indipendenza dei giudici, ostino a una normativa nazionale che impone agli organi giurisdizionali nazionali investiti di cause vertenti, tra l’altro, sui diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere alla corte suprema di pronunciarsi in via preliminare su una questione di diritto che non è stata previamente risolta da quest’ultimo organo giurisdizionale. Il giudice del rinvio considera che tale obbligo, accompagnato dall’obbligo per gli altri giudici investiti di azioni simili di sospendere il procedimento, pregiudichi l’indipendenza dei giudici di grado inferiore. 24. In limine , è utile sottolineare alcuni elementi del sistema giudiziario rumeno che sono pertinenti per comprendere il meccanismo introdotto dall’OUG n. 62/2024 e la sua articolazione con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 3, della Constituția României (Costituzione rumena), l’ÎCCJ fornisce l’interpretazione e l’applicazione unitaria della legge da parte degli altri organi giurisdizionali, secondo la sua competenza. Le corti supreme di molti [OSCURATO:PERSONA] membri sono investite della stessa funzione, che generalmente svolgono in sede di impugnazione. Tali impugnazioni sono spesso limitate alle questioni di diritto ( 12 ). Per tale motivo, le cause in cui viene sollevata una questione giuridica importante possono, in linea di principio, essere oggetto di una impugnazione dinanzi alla corte suprema dello Stato membro interessato. Al fine di consentire alle corti supreme di concentrarsi su questioni di fondamentale importanza, possono essere applicate varie norme procedurali, come il filtro delle impugnazioni ( 13 ). 25. Nella presente causa, sembrerebbe ( 14 ) che nell’ordinamento giuridico rumeno talune questioni giuridiche sollevate in cause riguardanti, tra l’altro, la fissazione e/o il pagamento dei diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici possano non essere necessariamente oggetto di un ricorso dinanzi all’ÎCCJ. In tali cause, i giudici diversi dall’ÎCCJ agiscono in qualità di giudici di ultima istanza. L’OUG n. 62/2024 introduce, tuttavia, un meccanismo che garantisce che una questione di diritto che forse non può essere decisa in appello dall’ÎCCJ sia comunque deferita a tale corte attraverso un meccanismo obbligatorio di rinvio preliminare. A mio avviso, tale meccanismo solleva un’ulteriore questione giuridica che tratterò nell’ultima sezione delle presenti conclusioni: in tali circostanze, qual è la giurisdizione avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE? 26. Prima di analizzare tali questioni, esaminerò innanzitutto la competenza della Corte nel contesto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Ricorderò poi brevemente gli aspetti pertinenti della giurisprudenza esistente della Corte in materia di Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda i procedimenti diretti a unificare la giurisprudenza nazionale, prima di analizzare tale giurisprudenza alla luce delle preoccupazioni sollevate dal giudice del rinvio. Infine, alla luce delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia, esaminerò se il procedimento nazionale in questione possa pregiudicare il dialogo tra i giudici rumeni e la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE e il primato del diritto dell’Unione. A. Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della questione pregiudiziale 27. Il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] europea affermano, in sostanza, che l’articolo 47 della Carta non si applica al procedimento principale. 28. L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è definito dal suo articolo 51, paragrafo 1, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Infatti, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse ( 15 ). Il giudice del rinvio non ha fornito alcuna informazione che indichi che la controversia di cui al procedimento principale riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale ( 16 ). Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, di per sé, applicabile a tale procedimento. 29. L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai soggetti in forza di detto diritto ( 17 ). Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dall’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale disposizione, tra l’altro, è destinata a trovare applicazione nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti, dunque, in settori disciplinati da tale diritto ( 18 ). Tale è il caso del giudice del rinvio. La Corte ha dichiarato che l’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto ( 19 ). 30. Poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione, sebbene non sia applicabile nel procedimento principale, deve essere presa debitamente in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 20 ). 31. Di conseguenza, la Corte è competente a interpretare l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce dell’articolo 47 della Carta, nella presente causa. 32. Sulla questione della ricevibilità, ritengo, come osservato dal governo rumeno, che la risposta della Corte alla questione del giudice del rinvio fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possa fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di risolvere questioni procedurali di diritto nazionale – relative alla sua competenza e a quella dell’ÎCCJ – prima di statuire nel merito della controversia di cui è investito ( 21 ). Inoltre, nulla indica che il giudice del rinvio non possa dedurre le conseguenze di tale interpretazione ( 22 ). La questione è pertanto ricevibile. B. Analisi 33. Secondo una giurisprudenza costante, l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri – in particolare l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali – rientra nella competenza di tali [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare gli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione, in particolare degli articoli 2 e 19 TUE ( 23 ). 34. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti degli individui in forza del diritto dell’Unione, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è un principio generale del diritto dell’Unione ribadito dall’articolo 47 della Carta. Come indicato in precedenza ( 24 ), se quest’ultima disposizione non è applicabile in quanto tale al caso di specie, essa deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Deriva dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». La Corte ha sottolineato che le garanzie di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, rappresentano la pietra angolare del diritto a un equo processo ( 25 ). 35. Esiste un’abbondante giurisprudenza della Corte sia sugli aspetti interni ( 26 ) che su quelli esterni ( 27 ) dell’indipendenza dei giudici. Tale ultimo aspetto mira non solo a preservare l’indipendenza dei giudici dal potere legislativo e da quello esecutivo, in conformità al principio della separazione dei poteri, ma anche a tutelare i giudici da influenze indebite provenienti dall’interno del tribunale interessato ( 28 ) e, a maggior ragione, da altri tribunali. 36. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede altresì la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra l’accesso a un tale giudice e le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici. Tale requisito riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa di un organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa ( 29 ) nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa ( 30 ). Ciò significa, tra l’altro, che è solo il collegio giudicante investito di un procedimento ad adottare la decisione conclusiva del procedimento. I requisiti di tutela giurisdizionale effettiva presuppongono quindi, tra l’altro, l’esistenza di norme trasparenti e note ai singoli riguardanti la composizione dei collegi giudicanti, che siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a un determinato procedimento, di soggetti che sono estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento e dinanzi ai quali le parti non hanno potuto esporre i loro argomenti ( 31 ). Ai requisiti riguardanti la composizione del collegio giudicante si fa talvolta riferimento con il concetto di «giudice precostituito per legge» ( 32 ). 37. La Corte ha precisato che uno Stato membro può, in determinate circostanze, attribuire una competenza esclusiva a conoscere di talune questioni sostanziali di diritto dell’Unione ad uno o più organismi decentrati. L’attribuzione di una competenza esclusiva a un solo giudice potrebbe consentire a quest’ultimo di acquisire competenze specifiche idonee a limitare la durata media dei procedimenti o a garantire una prassi uniforme sul territorio nazionale, contribuendo in tal modo alla certezza del diritto. Analogamente, la designazione di organi giurisdizionali di grado superiore nei quali i giudici hanno una maggiore esperienza professionale potrebbe facilitare un’amministrazione della giustizia più omogenea e specializzata nel settore del diritto sostanziale dell’Unione interessato e una tutela più efficace dei diritti spettanti ai singoli in forza di tale diritto ( 33 ). Spetta, tuttavia, agli [OSCURATO:PERSONA] membri garantire, in ogni caso, una tutela effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione ( 34 ). 38. Per quanto riguarda specificamente le misure nazionali di unificazione della giurisprudenza nazionale, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Hann-Invest, che qualsiasi misura o prassi nazionale volta ad evitare divergenze nella giurisprudenza o a porvi rimedio e quindi a garantire la certezza del diritto, deve soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 35 ). La Corte ha anche indicato, in tale sentenza ( 36 ), che un meccanismo procedurale che consente a un giudice di un organo giurisdizionale nazionale che non appartiene al collegio giudicante competente di rinviare un procedimento a un collegio giudicante ampliato di tale organo giurisdizionale non viola le prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni: i) il procedimento non sia ancora stato trattenuto in decisione dal collegio giudicante inizialmente designato; ii) le circostanze in cui un siffatto rinvio può essere effettuato siano chiaramente definite nella legislazione applicabile ( 37 ); e iii) tale rinvio non privi gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi a tale collegio giudicante ampliato ( 38 ). Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], i fatti della presente causa differiscono da quelli della sentenza Hann -Invest. L’OUG n. 62/2024 istituisce un procedimento obbligatorio di unificazione della giurisprudenza da parte di un organo giurisdizionale supremo, ossia l’ÎCCJ, e non un meccanismo o una prassi interna che consente l’intervento nell’attività giurisdizionale di un collegio giudicante di altre persone che esercitano una funzione all’interno dell’organo giurisdizionale interessato. Inoltre, mentre il rinvio all’ÎCCJ è obbligatorio in determinati casi, a differenza di quanto accade nella sentenza Hann-Invest, esso proviene proprio dalla stessa sezione che giudica il caso. Nonostante tali differenze, ritengo comunque che la decisione della Corte in tale sentenza sia particolarmente istruttiva nell’ambito del presente procedimento. Le tre condizioni enunciate in tale sentenza sono, a mio avviso, di natura generale e possono essere applicate mutatis mutandis nella presente causa. 39. Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) metta in discussione la legittimità dell’OUG n. 62/2024 per diversi motivi, occorre sottolineare che tale giudice non mette in discussione la legittimità della propria composizione né di quella dell’ÎCCJ. Inoltre, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], a differenza della situazione esistente nella Repubblica di Polonia al momento della pronuncia della sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( 39 ), non viene suggerito nella presente causa che il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 impedisca agli organi giurisdizionali nazionali chiamati ad applicare il diritto dell’Unione di verificare se, per la loro composizione, essi costituiscano giudici indipendenti e imparziali, precostituiti per legge ( 40 ). [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) non afferma neppure che tali giudici manchino di imparzialità nell’ambito del procedimento istituito dall’OUG n. 62/2024 ( 41 ). Il giudice del rinvio non ha, quindi, sollevato dubbi quanto alla sua impermeabilità rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi che gli sono sottoposti, né ha sollevato simili dubbi nei confronti dell’ÎCCJ ( 42 ). Inoltre, nel caso di specie, l’asserita ingerenza nell’indipendenza dei giudici non origina dai giudici di grado inferiore in Romania né dalla stessa ÎCCJ, ma piuttosto dal coinvolgimento «obbligatorio» dell’ÎCCJ nella decisione delle cause pendenti dinanzi ai giudici di grado inferiore conformemente all’OUG n. 62/2024. 40. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ritiene tuttavia che, adottando l’OUG n. 62/2024, il potere esecutivo rumeno abbia interferito in modo inadeguato nel settore giudiziario e abbia pregiudicato l’indipendenza dei giudici di grado inferiore a causa dell’obbligo di rinvio pregiudiziale all’ÎCCJ. Il giudice del rinvio ha in particolare evidenziato il fatto che, oltre al decreto legge, in Romania esistono già diversi procedimenti diretti a evitare divergenze di giurisprudenza nazionali e a garantire la certezza del diritto ( 43 ). Ad esempio, gli articoli da 514 a 518 del codice di procedura civile istituiscono un procedimento di unificazione della giurisprudenza nell’interesse della legge ( 44 ), mentre gli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile istituiscono un procedimento «generale» di rinvio preliminare delle questioni di diritto all’ÎCCJ. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) fa ampio riferimento a quest’ultimo procedimento e suggerisce che l’OUG n. 62/2024 è, almeno in una certa misura, ridondante e che la sua adozione è quindi ingiustificata. Il giudice del rinvio evidenzia e critica, inoltre, le differenze tra il procedimento di cui agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile e quello previsto dall’OUG n. 62/2024. Esso critica, infatti, l’obbligatorietà dell’OUG n. 62/2024 e il fatto che essa si applichi a tutti i giudici di grado inferiore invece che ai giudici di ultima istanza e obblighi tali giudici ad adire l’ÎCCJ anche se non hanno alcun dubbio sul merito della causa. In sostanza, il giudice del rinvio ritiene che ciò conduca all’usurpazione di competenza dei giudici di grado inferiore da parte dell’ÎCCJ. 41. Il governo rumeno osserva, tuttavia, che l’OUG n. 62/2024 non istituisce un procedimento «meccanico» o «automatico» per il rinvio di una nuova questione di diritto all’ÎCCJ. Conformemente agli articoli 519 e 520 del codice di procedura civile ( 45 ), che integrano l’OUG n. 62/2024, le questioni di diritto inedite non richiedono un rinvio pregiudiziale all’ÎCCJ. Solo le questioni di diritto difficili che possono condurre a decisioni divergenti possono essere oggetto di un rinvio preliminare all’ÎCCJ. I giudici di grado inferiore devono valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni di ricevibilità prima di deferire una questione di diritto all’ÎCCJ e le ragioni che giustificano tale rinvio devono essere esposte nella decisione di rinvio ( 46 ). Il governo rumeno ha altresì dichiarato che, al fine di non sminuire il ruolo dei giudici ordinari, il ruolo dell’ÎCCJ ai sensi dell’OUG n. 62/2024 ha carattere eccezionale. Inoltre, se l’interpretazione di una questione di diritto adottata dall’ÎCCJ è vincolante in forza dell’articolo 521, paragrafo 3, del codice di procedura civile e dell’articolo 126, paragrafo 3, della Costituzione rumena, l’ÎCCJ non può applicare la sua interpretazione della questione di diritto alle circostanze specifiche di una causa. Tale ruolo spetta esclusivamente al giudice del rinvio. Pertanto, una pronuncia preliminare dell’ÎCCJ fornisce solo una risposta astratta a una questione di diritto difficile. 42. Occorre, innanzitutto, sottolineare che rientra, in linea di principio, nella competenza del potere legislativo o esecutivo rumeno valutare se sia necessaria l’adozione di un meccanismo supplementare di unificazione della giurisprudenza ( 47 ). Ritengo, come ha osservato la [OSCURATO:PERSONA], che l’esistenza di altri procedimenti nel diritto nazionale aventi obiettivi e meccanismi analoghi non rimetta, di per sé, in discussione la legittimità dell’OUG n. 62/2024 alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Sembra che il decreto legge sia una lex specialis che deroga, in taluni casi, agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile. Il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 è altresì completato da tali disposizioni del codice di procedura civile e ampiamente fondato su di esse. In aggiunta, la giurisprudenza dell’ÎCCJ relativa agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile e, in particolare, alla competenza dell’ÎCCJ in forza di quest’ultimo sembra applicarsi, mutatis mutandis , nell’ambito del procedimento di cui all’OUG n. 62/2024. Basta osservare che il giudice del rinvio non mette in discussione la legittimità di tali disposizioni del codice di procedura civile né, del resto, di qualsiasi altro procedimento di unificazione della giurisprudenza in Romania. Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la coesistenza di tali procedimenti dia luogo, tra l’altro, a incertezza giuridica, compromettendo in tal modo lo Stato di diritto. 43. Sembrerebbe ( 48 ) che la competenza dell’ÎCCJ e quella dei giudici che le rinviano questioni di diritto ai sensi dell’OUG n. 62/2024 siano definite in modo chiaro e preciso dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionali ( 49 ). La competenza dell’ÎCCJ è strettamente limitata all’interpretazione di questioni di diritto difficili e astratte che possono condurre a divergenze giurisprudenziali in cause riguardanti, tra l’altro, i diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici. Ne consegue che, nonostante l’obbligo per i giudici di grado inferiore di rinviare tali questioni di diritto all’ÎCCJ per interpretazione, il ruolo di quest’ultimo giudice in forza dell’OUG n. 62/2024 si esplica solo in circostanze limitate e definite e riveste quindi carattere eccezionale. Ciò risulta, in particolare, dalle norme relative alla ricevibilità dei rinvii pregiudiziali ai sensi dell’articolo 519 del codice di procedura civile che si applicano a tali rinvii ai sensi dell’OUG n. 62/2024 ( 50 ). Cosa ancora più importante, l’ÎCCJ non è competente ad applicare la propria interpretazione della questione di diritto di cui trattasi ai fatti del caso di specie e a pronunciarsi su di esso. Sembrerebbe, conformemente all’articolo 521, paragrafo 1, del codice di procedura civile e, in particolare, all’uso del termine «unicamente» ivi contenuto, che tale competenza sia strettamente riservata al giudice di grado inferiore che ha rinviato la questione di diritto all’ÎCCJ per interpretazione o a un giudice di grado inferiore che ha sospeso una causa simile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’OUG n. 62/2024 fino a quando l’ÎCCJ non si sia pronunciata sulla questione di diritto. Il procedimento di cui al decreto legge, come integrato dagli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile, garantisce, quindi, che l’ÎCCJ non usurpi la competenza dei giudici di grado inferiore di cui trattasi a statuire sui fatti specifici di una causa di cui trattasi. 44. Non escludo che il fatto di privare i giudici di grado inferiore della possibilità di statuire sulla questione di diritto e di obbligarli ad affidare tale compito all’ÎCCJ possa essere percepito come prova di una certa diffidenza nei confronti dei giudici di grado inferiore. Ritengo, tuttavia, che il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 possa nondimeno essere giustificato dall’obiettivo di evitare che sorga una giurisprudenza contraddittoria a livello dei giudici di grado inferiore, che può richiedere molto tempo per essere risolta mediante il procedimento di impugnazione ordinario ( 51 ). Spetta, quindi, ai decisori politici rumeni ponderare gli interessi in gioco e trovare un giusto equilibrio tra l’obiettivo di garantire, in via preventiva, la coerenza della giurisprudenza e la preservazione della piena competenza dei giudici di grado inferiore a statuire su una causa. Il rispetto dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE deve essere garantito nell’ambito di tale esercizio. 45. Sembrerebbe ( 52 ) che la competenza dell’ÎCCJ e la sua decisione su una questione di diritto intervengano prima della deliberazione finale ( 53 ) delle cause da parte del collegio giudicante inizialmente designato. È quindi il collegio giudicante del giudice di grado inferiore incaricato della causa che adotta la decisione che conclude il procedimento, garantendo così che sia soddisfatta la prima condizione indicata nella sentenza Hann-Invest ( 54 ). Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’obbligo di sospendere altre cause simili, in attesa della risoluzione della questione di diritto da parte dell’ÎCCJ, anche se tali cause si trovano nella fase della deliberazione del procedimento. La sospensione obbligatoria delle cause promosse dinanzi a giudici di grado inferiore in attesa della soluzione di una questione giuridica da parte di organi giurisdizionali supremi, costituzionali o anche internazionali è una caratteristica inerente a diversi sistemi processuali nazionali. Essa è chiaramente giustificata dall’obiettivo di prevenire l’adozione, da parte dei giudici di grado inferiore, di decisioni che potrebbero entrare in conflitto con un’interpretazione (imminente) da parte di organi giurisdizionali supremi, costituzionali o internazionali su una questione di diritto ( 55 ). 46. Inoltre, i requisiti procedurali relativi a un rinvio all’ÎCCJ ai sensi dell’OUG n. 62/2024, in particolare quelli relativi alla ricevibilità e alla nozione di «questione di diritto», sembrano essere previsti dalla legislazione e/o dalla giurisprudenza nazionali e soddisfano quindi la seconda condizione di trasparenza enunciata nella sentenza Hann-Invest ( 56 ). Secondo il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA], al fine di garantire il rispetto del principio audi alteram partem ( 57 ), una causa è rinviata all’ÎCCJ a seguito di uno scambio di opinioni tra le parti. Inoltre, le parti possono presentare osservazioni scritte sulla questione di diritto esaminata dinanzi all’ÎCCJ. Alla luce della formulazione dell’articolo 520, paragrafi 7, e 10 del codice di procedura civile, il principio secondo cui le parti devono essere ascoltate, che costituisce parte integrante del diritto a un processo equo e a una tutela giurisdizionale effettiva ( 58 ), e quindi, in particolare, la terza condizione della sentenza Hann-Invest, sembra soddisfatto ( 59 ). 47. Sebbene il giudice del rinvio abbia indicato che l’OUG n. 62/2024 può comportare un accumulo di arretrati nella trattazione delle cause, tale giudice non ha indicato che detto accumulo fosse effettivamente sorto. Inoltre, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024, i rinvii di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale decreto d’urgenza devono essere decisi in via prioritaria e al più tardi entro 60 giorni dalla data in cui l’ÎCCJ è adita. Tale procedimento e il corrispondente requisito di sospensione di altre cause simili ( 60 ) sono chiari e precisi e non sembrano tali da comportare un ritardo eccessivo nei procedimenti, in particolare alla luce dei vantaggi procedurali derivanti dalle sentenze pregiudiziali dell’ÎCCJ che interpretano questioni di diritto difficili e del termine oggettivamente breve in questione. Inoltre, il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 sarebbe più accelerato di quello previsto agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile. A tale riguardo, l’articolo 520, paragrafo 12, di tale codice civile prevede un termine di 3 mesi affinché l’ÎCCJ statuisca. Sembrerebbe, quindi, che l’OUG n. 62/2024 migliori e non comprometta l’efficace gestione delle cause ( 61 ). 48. Nel terzo motivo su cui si basa per sottoporre una questione alla Corte di giustizia, il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) considera, in particolare, che le dichiarazioni contenute nel preambolo dell’OUG n. 62/2024 possono dar luogo a una percezione di parzialità giudiziaria, minando, in tal modo, la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario ( 62 ). Esso si basa, in sostanza, sulla massima per cui «non solo si deve fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta giustizia» ( 63 ). 49. Dal preambolo dell’OUG n. 62/2024 risulta che il potere esecutivo rumeno ha considerato che «esiste un fenomeno diffuso, ormai radicato, di prassi giudiziarie incoerenti a livello dei giudici che si pronunciano nei procedimenti relativi alla fissazione e/o al pagamento dei diritti retributivi» e che «tali categorie di controversie hanno un impatto diretto e considerevole sul bilancio generale consolidato, effetto che è rafforzato dalla necessità di garantire la parità di trattamento giuridico». Il preambolo indica inoltre che l’OUG n. 62/2024 è stata adottata per porre rimedio e prevenire le conseguenze negative derivanti da tale fenomeno di decisioni giudiziarie divergenti. 50. Si deve sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) non rimette in discussione la veridicità o la natura oggettiva del contenuto del preambolo dell’OUG n. 62/2024. Da tale preambolo risulta chiaramente che l’adozione del decreto legge è stata motivata dall’esistenza di un fenomeno di decisioni incoerenti dei giudici di grado inferiore in un settore particolare e dalla necessità fondamentale di garantire la stabilità dei rapporti giuridici e, in particolare, l’uguaglianza dinanzi alla legge nelle cause rientranti in tale settore. Il fatto che una giurisprudenza uniforme possa contribuire a una maggiore prevedibilità delle spese di bilancio non pregiudica di per sé lo Stato di diritto come prescritto dall’articolo 2 TUE e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Infatti, una giurisprudenza uniforme può rafforzare lo Stato di diritto riducendo l’incertezza giuridica e garantendo l’uguaglianza dinanzi alla legge. 51. Ancor più importante, nonostante il riferimento, nel preambolo dell’OUG n. 62/2024, all’impatto economico e sociale della giurisprudenza divergente in questione, non vi è nulla, in tale preambolo né, del resto, nel decreto legge stesso che obblighi l’ICCJ a pronunciarsi in modo particolare o che induca una persona ragionevole a dubitare del fatto che l’ÎCCJ statuirebbe in modo che non sia totalmente imparziale. Risulta quindi che l’OUG n. 62/2024 e il suo preambolo non danno adito ad una ragionevole percezione che le decisioni pregiudiziali dell’ÎCCJ fondate su tale normativa possano essere ingiustamente sbilanciate a favore dello Stato e/o del bilancio dello Stato. Rilevo altresì, ad abundantiam, che, secondo il governo rumeno, il trattamento imparziale di tali cause da parte dell’ÎCCJ è confermato da decisioni adottate finora in tali cause. Si tratta, in definitiva, di questioni che spetta al giudice del rinvio valutare. 52. Per quanto riguarda il quinto motivo sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) per sottoporre una questione alla Corte di giustizia ( 64 ), ritengo che, nonostante il riferimento fatto dal precedente giudice alla sentenza n. 2/2019 della Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale, Romania) e ai risultati del referendum nazionale del 26 maggio 2019, non risulti che l’OUG n. 62/2024 sia stata adottata in violazione del diritto nazionale, in particolare del diritto costituzionale nazionale. Lo stesso giudice del rinvio ha sottolineato che il referendum in questione era puramente consultivo e che i suoi effetti erano di natura politica piuttosto che giuridica. Inoltre, l’OUG n. 62/2024 sembra rafforzare il ruolo costituzionale dell’ÎCCJ, sancito dall’articolo 126, paragrafo 3, della Costituzione rumena, di garantire l’applicazione e l’interpretazione coerenti del diritto da parte di tutti i giudici. C. Incidenza sul dialogo tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE 53. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che qualsiasi meccanismo procedurale volto ad evitare divergenze giurisprudenziali debba garantire l’effettività del procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE e il rispetto del primato del diritto dell’Unione. Conformemente all’articolo 412, paragrafi 1 e 7, del codice di procedura civile, la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte sospende il procedimento. Non è chiaro se tale disposizione si applichi anche al termine di 60 giorni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024. Se l’ÎCCJ dovesse statuire entro un termine di 60 giorni, pur ritenendo necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, il decreto legge sarebbe incompatibile, in particolare, con l’articolo 267 TFUE. Inoltre, se l’ÎCCJ dovesse statuire senza attendere la risposta della Corte, il procedimento pregiudiziale sarebbe de facto privato del suo effetto utile e l’ÎCCJ sarebbe impossibilitata a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione. 54. Come indicato in precedenza, mentre l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri rientra nella loro competenza, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione ( 65 ). Dalla risposta che propongo al giudice del rinvio risulta che, sebbene il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscano procedimenti di unificazione della giurisprudenza nazionale, come quello previsto dall’OUG n. 62/2024, l’attuazione di tali procedimenti deve rispettare i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 267 TFUE ( 66 ). 55. Per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione, con il procedimento pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE come chiave di volta ( 67 ). Una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, come l’ÎCCJ, è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, quando è chiamata a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato. Tale obbligo ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione ( 68 ). La giurisdizione nazionale di cui trattasi può essere esonerata da tale obbligo ( 69 ) solo nel caso in cui ha constatato che la questione sollevata non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte di giustizia o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi ( 70 ). Per contro, le decisioni di altre giurisdizioni nazionali che possono essere impugnate dalle parti dinanzi a un giudice di grado superiore non costituiscono decisioni ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Sebbene tali giurisdizioni conservino la più ampia facoltà di adire la Corte di giustizia ( 71 ), esse non sono tenuti a farlo ( 72 ). 56. Una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia vincola il giudice nazionale che si è avvalso del suo potere discrezionale o che si è conformato al suo obbligo di rinvio per quanto riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito ( 73 ). In caso contrario, l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE sarebbe compromesso ( 74 ). 57. Sottolineo brevemente che l’introduzione di un meccanismo nazionale di rinvio preliminare alla corte suprema può, in taluni casi, a seconda della fase del procedimento nazionale, sollevare ulteriori questioni relative all’individuazione della giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Tale questione non è stata sollevata nella presente causa. Essa deve tuttavia essere affrontata al fine di esaminare l’interazione tra un procedimento pregiudiziale nazionale obbligatorio, come quello del caso di specie, e il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal diritto dell’Unione. Nell’ambito del procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 non vi è dubbio che l’ÎCCJ agisce in qualità di giurisdizione avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando si pronuncia su una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dai giudici di grado inferiore e fornisce un’interpretazione giuridica vincolante sulla questione di diritto sottoposta ( 75 ). In assenza di un siffatto rinvio o quando esso è dichiarato irricevibile dall’ÎCCJ, le giurisdizioni rumene che emettono sentenze non impugnabili agiscono in qualità di giurisdizioni ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 76 ). Ciò si verifica anche quando tali giurisdizioni si pronunciano su altre questioni di diritto che non sono oggetto di rinvio all’ÎCCJ. La qualificazione di una giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE dipende quindi dal rinvio o no di una questione di diritto all’ÎCCJ. In ogni caso, tutte le giurisdizioni conservano la facoltà di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE. 58. Per quanto riguarda il termine di 60 giorni previsto all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024, l’attuazione di tale termine, che sembra applicarsi unicamente all’ÎCCJ ( 77 ), deve soddisfare i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 78 ). A tale proposito, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte indica che i giudici di grado inferiore in Romania, compreso il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest), siano vincolati da tale termine. Inoltre, tali giudici di grado inferiore sembrano essere in grado di sottoporre alla Corte di giustizia, a fini di una pronuncia pregiudiziale, qualsiasi questione che ritengano necessaria in qualsiasi fase del procedimento che ritengano opportuna, anche dopo che l’ÎCCJ si sia pronunciata su una questione di diritto nell’ambito del procedimento ex OUG n. 62/2024 ( 79 ). Risulta quindi che le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul termine di 60 giorni e sull’articolo 267 TFUE sono, almeno in parte, prive di oggetto nell’ambito del presente procedimento. Tuttavia, mi soffermerò brevemente sul termine di 60 giorni al quale l’ÎCCJ è sottoposta per scrupolo di completezza. 59. Il principio del primato del diritto dell’Unione che sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri e impone a tutte le istituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione europea, impone che il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] ( 80 ). Deriva da tale principio che i giudici nazionali devono, tra l’altro, interpretare, quanto più possibile, il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, in particolare, nel caso di specie, all’articolo 267, terzo comma, TFUE. Tale obbligo non può, tuttavia, fungere da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tenuto conto del fatto che i giudici nazionali sono i soli competenti ad interpretare il diritto nazionale, spetta a loro valutare se sia possibile interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale conformemente ai requisiti di cui all’articolo 267 TFUE. Ciò detto, spetta alla Corte di giustizia fornire alcune indicazioni utili alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio e nelle osservazioni presentate ( 81 ). 60. Poiché non sembra ( 82 ) esserci alcuna disposizione nell’OUG n. 62/2024 che impedisca esplicitamente la sospensione del termine di 60 giorni in questione, conformemente, tra l’altro, all’articolo 412, paragrafo 1, punto 7, del codice di procedura civile, ritengo che sia possibile interpretare la normativa nazionale di cui trattasi in modo conforme all’articolo 267 TFUE. Pertanto, se la ÎCCJ sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, essa deve, al fine di garantire l’effetto utile di tale disposizione in forza del principio del primato, sospendere il procedimento di cui è investita in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte, impedendo così la scadenza o il rischio di scadenza del termine di cui trattasi. Inoltre, l’ÎCCJ deve successivamente applicare tale pronuncia al fine di risolvere la controversia pendente dinanzi ad essa ( 83 ). A mio avviso, una tale interpretazione del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione non comporterebbe un’interpretazione del diritto nazionale contra legem . VI. Conclusione 61. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) nel seguente modo: L’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il diritto nazionale introduca un meccanismo che impone ai giudici nazionali, chiamati a conoscere e a decidere su controversie relative alla determinazione e/o al pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere alla corte suprema nazionale di pronunciarsi in via preliminare su questioni di diritto non ancora trattate da quest’ultima, purché: i) le circostanze in cui tale rinvio può essere effettuato siano chiaramente definite nella normativa applicabile; ii) il rinvio non privi gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi alla corte suprema nazionale e iii) il diritto nazionale non impedisca alla corte suprema o a qualsiasi altra giurisdizione, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di ottemperare all’obbligo di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE né privi i giudici di grado inferiore del potere discrezionale loro conferito dall’articolo 267, secondo comma, TFUE. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 La Corte si è pronunciata sulla questione dell’indipendenza dei giudici in oltre 30 cause a partire dalla sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/16, EU:C:2018:117). 3 OUG n. 62/2024 privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale (decreto legge del governo n. 62/2024, relativo ad alcune misure per la risoluzione di procedimenti riguardanti la retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici e di procedimenti riguardanti le prestazioni di assicurazione sociale), del 13 giugno 2024, pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 559, del 14 giugno 2024 (in prosieguo: l’«OUG n. 62/2024»). 4 Tale giudice è l’organo giurisdizionale di diritto comune di massimo grado o corte suprema in Romania. 5 [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) fa altresì brevemente riferimento al Codul de procedură penală (codice di procedura penale). 6 V. sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 114 e giurisprudenza citata). V., altresì, sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), 20 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:1020JUD001327905, §§ da 56 a 58), e 29 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Romania (CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, §§ 128, 134 e 135). 7 V. considerando 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1). 8 L’ÎCCJ. 9 Corte EDU, 4 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania (CE:ECHR:2009:0324JUD002191103, § 29). 10 V. codice di procedura civile e codice di procedura penale. 11 V. Rapporto sull’indipendenza del sistema giudiziario – Parte I: L’indipendenza dei giudici , adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia nella sua 82 a sessione plenaria (Venezia, 12 e 13 marzo 2010), CDL-AD(2010)004, paragrafo 68, disponibile all’indirizzo https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e. 12 V., ad esempio, Galič, A., «A civil law perspective on the [OSCURATO:PERSONA] and its functions», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 81, Warsaw, 2019, pagg. da 44 a 86. 13 V., le conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522, paragrafo 3), in cui ha osservato che, negli ultimi decenni, è emersa una certa tendenza, tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea, ad istituire meccanismi di filtraggio dei ricorsi dinanzi a i giudici supremi. Mentre alcune forme di meccanismi di filtraggio esistono ormai in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, le corti supreme di altri [OSCURATO:PERSONA] membri non necessariamente dispongono di tali meccanismi. Inoltre, qualora tali meccanismi esistano, il loro funzionamento può variare da uno Stato membro all’altro. 14 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 15 V., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956, punti da 35 a 39), e del 4 settembre 2025, AW «T» (C‑225/22, EU:C:2025:649, punti da 31 a 33 e giurisprudenza citata). 16 Il governo rumeno fa valere che la controversia di cui al procedimento principale verte esclusivamente su una disposizione di diritto nazionale. 17 Sentenza dell’8 maggio 2024, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (Associazioni di magistrati) (C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 34). 18 V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21; in prosieguo: la «sentenza Hann-Invest», EU:C:2024:594, punti da 34 a 36). 19 Sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 36). 20 Sia l’articolo 47 della Carta sia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE hanno effetto diretto [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso) C‑824/18, EU:C:2021:153, punti da 143 a 145]. 21 V., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51). 22 V. sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 69). 23 Sentenze del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 63), e del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956, punto 31). 24 V. paragrafi 28, 30 e 31 delle presenti conclusioni. 25 Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 71 e 101). 26 L’indipendenza interna, che si ricollega alla nozione d’imparzialità, richiede che sia mantenuta l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17 punto 61). In tale sentenza, la Corte ha respinto in quanto irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna). La Corte ha considerato, tra l’altro, che talune caratteristiche del procedimento di ricorso straordinario dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] para la Unificación de Doctrina (Sezione speciale per l’unificazione della giurisprudenza, Spagna) del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale) contribuiscono a far dubitare del fatto che quest’ultimo rivesta la qualità di «terzo» rispetto agli interessi che si contrappongono a causa dei vincoli organici e funzionali tra tale giudice e il Ministero dell’Economia e delle Finanze spagnolo. 27 L’indipendenza esterna impone che l’organo giurisdizionale di cui trattasi eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte. V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA], (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 44 e giurisprudenza citata). 28 Sentenza del 14 novembre 2024, G S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956, punti 54 e 61 e giurisprudenza citata). 29 V. sentenza del 6 marzo 2025, D.K. e a. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143 punti da 71 a 74 e giurisprudenza citata). 30 Sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956 punti 63 e 64 e giurisprudenza citata). V., altresì, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015, punti da 47 a 53), che fa ampio riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU relativa allo Stato di diritto e alle violazioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nella Repubblica di Polonia. 31 Sentenza Hann-Invest, punti 55 e 59. 32 V., ad esempio, articolo 101 del Grundgesetz für die [OSCURATO:PERSONA] (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 (BGBl. 1), modificato da ultimo dal Gesetz vom 19.12.2022 [legge del 19 dicembre 2022 (BGBl. I pag. 2478) che dispone che: «(1) (…) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (…)». (Il corsivo è mio). V. anche Dero-Bugny, D., «Le principe du juge législation en droit de l’Union européenne», Journal du droit européen , pag. 154. 33 Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti da 264 a 266 e 279 e giurisprudenza citata). Tenuto conto dell’obbligo per i giudici di grado inferiore, ai sensi dell’OUG n. 62/2024, di rinviare questioni di diritto all’ÎCCJ in taluni casi, ritengo che tale giurisprudenza sia pertinente per analogia. Il procedimento di cui all’OUG n. 62/2024 sembra avere lo scopo di garantire una prassi uniforme in Romania in un particolare settore del diritto, contribuendo in tal modo alla certezza del diritto. 34 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non ostano a una normativa o prassi nazionale secondo cui le decisioni della Corte costituzionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta Corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come richiesto da tali disposizioni (sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 44 e giurisprudenza citata). 35 V. punto 48 di tale sentenza. 36 V. punto 80 della stessa. 37 Ciò riflette, tra l’altro, i principi di trasparenza e di certezza del diritto. 38 Ciò riflette il principio secondo cui le parti del procedimento devono essere ascoltate o il principio del contraddittorio. 39 C‑293/21, EU:C:2023:442. 40 Idem , punti da 276 a 279. 41 V., tuttavia, paragrafi 15 e da 48 a 51 delle presenti conclusioni. 42 V. sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123). 43 V. il primo, il secondo e il quarto motivo che hanno indotto il giudice del rinvio a sottoporre una questione alla Corte di giustizia, esposti ai paragrafi da 11 a 15 e 17 delle presenti conclusioni. Tratterò tali motivi congiuntamente per motivi di comodità. 44 [OSCURATO:PERSONA] al României (Procuratore generale della Romania) può, tra l’altro, chiedere all’ÎCCJ di pronunciarsi su questioni di diritto che hanno dato luogo a divergenze giurisprudenziali. La decisione dell’ÎCCJ è emessa esclusivamente nell’interesse della legge e non incide né sulle decisioni giudiziarie in esame né sulla situazione delle parti di tale procedimento. 45 E la giurisprudenza dell’ÎCCJ al riguardo. 46 V. articolo 520 del codice di procedura civile. 47 V., a tale riguardo, paragrafo 33 delle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno introdotto meccanismi interni di rinvio pregiudiziale alle loro corti supreme al fine di chiarire questioni giuridiche importanti in controversie pendenti dinanzi a giudici di grado inferiore. V., ad esempio, l’articolo 390 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile polacco) intitolato «Questione giuridica», che recita: «§ 1. Se, nel corso dell’esame di un’impugnazione, si pone una questione giuridica che solleva seri dubbi, il giudice può sospendere l’udienza e sottoporre tale questione all’esame della Corte suprema. La Corte Suprema è competente a conoscere della causa stessa o a rinviare la questione alla sua composizione ampliata. § 2. La decisione della Corte suprema relativa alla questione di diritto è vincolante nella causa». Per la versione ufficiale in lingua polacca, si veda, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf. V. anche articoli da 392 a 395 del Wetboek van [OSCURATO:PERSONA] (Codice di procedura civile dei [OSCURATO:PERSONA]); disponibile all’indirizzo https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/dutch-code-of-civil-procedure-2025.pdf. L’unicità del procedimento rumeno introdotto con l’OUG n. 62/2024 deriva tuttavia dal suo carattere obbligatorio in determinati casi, il che limita la discrezionalità dei giudici di grado inferiore. 48 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 49 In modo analogo al procedimento di cui agli articoli 519 e 520 del codice di procedura civile. 50 In particolare, il requisito dell’esistenza di una «questione di diritto, il cui chiarimento è necessario per statuire nel merito della causa». 51 Poiché l’OUG n. 62/2024 sembra preservare la competenza dei giudici di grado inferiore ad accertare i fatti e applicare la decisione astratta dell’ÎCCJ su una questione di diritto ai fatti del caso di specie, ciò garantisce che la giurisprudenza non sia oggetto di una «eccessiva centralizzazione». V. osservazioni del giudice del rinvio riassunte al paragrafo 16 delle presenti conclusioni. 52 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 53 Ho inserito la parola «definitiva» che non è stata utilizzata nella sentenza Hann-Invest poiché ritengo, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che i giudici di grado inferiore in Romania possano adire l’ÎCCJ conformemente all’OUG n. 62/2024 nonostante il fatto che abbiano avviato la deliberazione di una causa, in quanto la necessità di procedere a un siffatto rinvio potrebbe rivelarsi solo nel corso di tali deliberazioni. Inoltre, altri giudici di grado inferiore possono essere tenuti a sospendere le deliberazioni che hanno avviato qualora una questione di diritto rilevante ai fini di un procedimento pendente dinanzi ad essi sia stata rinviata all’ÎCCJ. 54 V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. Un approccio analogo è stato adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha raccomandato che «l’organizzazione gerarchica dei tribunali non deve compromettere l’indipendenza del singolo giudice» e che «i tribunali superiori non devono emanare istruzioni nei confronti dei giudici sul modo in cui questi ultimi devono decidere su un determinato affare, tranne che nel quadro di un rinvio pregiudiziale (…)» (Il corsivo è mio). Raccomandazione del Comitato dei ministri agli [OSCURATO:PERSONA] membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (adottata dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010 in occasione della 1098a riunione dei delegati dei Ministri), CM/Rec (2010) 12, punti 22 e 23. 55 V., ad esempio, l’articolo 163 del [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile lituano) che prevede la sospensione obbligatoria di una causa da parte del giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale o di legittimità di un atto giuridico applicabile in una causa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) o alla [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Repubblica di Lituania), o sottopone alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. L’obbligo di sospensione si applica anche qualora altri giudici abbiano già sollevato la stessa questione. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr . 56 V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 57 Talvolta qualificato come principio del contraddittorio. 58 V. sentenza Hann-Invest, punto 58. 59 V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. Il rispetto di queste tre condizioni è soggetto a verifica da parte del giudice del rinvio. 60 V. articolo 2, paragrafo 3, dell’OUG n. 62/2024. 61 Il modo in cui il procedimento funziona effettivamente deve essere verificato dal giudice del rinvio. 62 V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. 63 V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 59). 64 V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. 65 V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni. 66 V., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 32). 67 Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 274 e 275), e parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 198). 68 Sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 35). 69 Per quanto riguarda l’obbligo per tale giudice di motivare la mancata adizione della Corte, v. sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 61 a 65). V. altresì conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafi da 62 a 85). Sulla questione della responsabilità dello Stato membro per i danni causati dal mancato rinvio alla Corte da parte di una giurisdizione nazionale di ultima istanza ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE e, in particolare, sull’importanza della motivazione in tale contesto, si veda le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa Ferreira da Silva e Brito e altri (C‑293/24, EU:C:2025:850). 70 V., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti 34 e 36). V., altresì, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punti da 40 a 51), in cui la Corte di giustizia ha definito criteri dettagliati per valutare se una giurisdizione, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, sia esonerata dall’obbligo di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. In tale sentenza, la Corte di giustizia ha precisato e affinato la sua precedente giurisprudenza, in particolare nella sua sentenza di principio del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335). 71 Tale obbligo è innanzitutto sancito dall’articolo 267, secondo paragrafo, TFUE. 72 V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] (C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 31). 73 Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C430/21, EU:C:2022:99, punto 74). 74 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 134 e giurisprudenza citata). 75 Conformemente all’articolo 521, paragrafo 3, del codice di procedura civile, qualsiasi soluzione data su questioni di diritto è vincolante a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione. 76 Nella sentenza del 15 luglio 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66), la Corte ha ammesso che il Giudice conciliatore di Milano (Italia) era un giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale e che quest’ultimo era quindi tenuto a sottoporre alla Corte questioni relative all’interpretazione del Trattato. 77 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 78 V., per analogia, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 32). 79 V., per analogia, sentenza del 22 giugno 2010, Meli e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 52). Tale verifica spetta al giudice del rinvio. 80 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punti 128 e 129 e giurisprudenza citata). 81 V., per analogia, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 51 a 53). 82 Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. 83 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 132 e giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 62/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris