CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 32228/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5547/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] PUGLIA), [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sezione di LECCE,n. 2077/2022 depositata i l 25/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce la contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 02030332, notificata il 13.07.2016 ed emessa dal concessionario [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, relativo all’anno 2014, del contributo di bonifica cod. 630, previsto dall’art. 17 della Legge Regionale della Puglia n. 4/2012, per un importo pari ad euro 107,91 preteso dal [OSCURATO:PERSONA] per la bonifica dell’Arneo(oggi Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Con sentenza n. 3913/20174, depositata il 27/12/2017 , la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto, ha annullato l’ing iunzione di pagamento impugnata, compensando le spese di lite 3. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello. 4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso, respingendo le eccezioni preliminari della contribuente e confermando la legittimazione del Consorzio ad agire in giudizio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, una volta divenuto definitivo l’avviso di pagamento per mancata impugnazione nei termini, l’ingiunzione costituisce una mera intimazione esecutiva e può essere contestata solo per vizi propri, non per questioni di merito. Poiché l’avviso prodromico non era stato opposto nei termini, la CTR ha indi accolto l’appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 6. Le parti intimate non hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la n ullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4,per violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art.132 c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione. 1.1. La CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il ricorso: la decisione si fonderebbe su un presupposto probatorio mai dimostrato, ossia l’esistenza e la regolare notifica di un avviso/sollecito di pagamento considerato atto impositivo autonomamente impugnabile. Poiché tale atto non è mai stato prodotto in giudizio dal Consorzio, su cui gravava l’onere della prova, la sentenza violerebbe l’art. 115 c.p.c., in quanto basata su un ragionamento privo di riscontro documentale. L a motivazione della CTR sarebbe dunque solo apparente, perché l’assenza dell’atto impedisce qualsiasi verifica della correttezza della qualificazione giuridica attribuita e rende l’iterlogico- argomentativo astratto e non controllabile. 1.2. Il motivo va rigettato. 1.3. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023). 1.4. Nel caso di specie la CTR, nel proprio ragionamento, ha soddisfatto il c.d. minimo costituzionale, affrontando le questioni dedotte, che vanno lette non solo nella loro logica consequenzialità, ma anche alla luce delle affermazioni rese in premessae della ricostruzione del fatto. 1.5. Ne consegue il rigetto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c.. 2.1. In sintesi, il motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la CTR, dichiarando inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell’atto prodromico, ha omesso di esaminare l’eccezione con cui la contribuente aveva evidenziato che l’ingiunzione impugnata riportava espressamente la possibilità di ricorrere nel merito contro l’ente creditore. Tale omissione renderebbe la motivazione viziata e illogica, in quanto la CTR non ha chiarito la contraddizione tra la presunta definitività dell’avviso/sollecito e il contenuto dell’ingiunzione che riconosceva invece la facoltà di contestare nel merito l’imposizione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e dell’art. 21 del RD 215/1933, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. 3.1. Si censura l’errore della CTR nell’aver ritenuto che la mancata impugnazione dell’avviso/sollecito di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa. La ricorrente evidenzia che tale atto non rientra tra quelli obbligatoriamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, essendo un atto meramente esortativo e non impositivo, la cui impugnazione può costituire una facoltà ma mai un obbligo. La CTR avrebbe inoltre errato nell’assimilarlo ad un avviso di accertamento o liquidazione senza che l’atto fosse stato prodotto e provato in giudizio. 3.2. In materia di contributi consortili, la legge prevede la riscossione diretta mediante cartella o ingiunzione, sicché nel caso concreto l’ingiunzione notificata costituiva il primo atto effettivamente impugnabile. A conferma, lo stesso provvedimento indicava espressamente la possibilità di ricorso anche nel merito, che la contribuente ha esercitato nei termini. La decisione impugnata è quindi contestata per aver applicato in modo distorto la normativa, trasformando una facoltà di tutela in un onere, e n egando l’accesso al merito della controversia. 4. Per il principio della ragione più liquida deve essere analizzato per primo il motivo n. 3. 4.1. Essomerita accoglimento. Questa Corte ha già affermato che l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa, il quale non determina alcuna preclusione in ordine al la impugnazione successiva dell’atto impositivo o impo-esattivo tipico: In tema di contributi di bonifica, l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n. 17120 (Rv.675491 - 01)). 4.2. Ne consegue che la CTR ha malgovernato il principio in analisi, ritenendo che la mancata impugnazione dell’avviso/sollecito di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa. 4.3. Ne consegue l’accoglimento del motivo n. 3. 4.4. Alla luce dell’esito del motivo di ricorso appena esaminato, la censura di cui al motivo n. 2 può ritenersi assorbita. 5. In conclusione, il ricorso va accolto, essendo fondata la censura n. 3, assorbita la seconda e rigettata la prima, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di gius