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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 11800/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' spa, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1883/2023 depositatail 15/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20261.- L'[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo, emesso il 13 luglio 2020dal Tribunale di Roma per euro 168.404,13 oltre interessi e spese, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]Il credito derivava da un finanziamento agevolato in ambito cinematograficoerogato dalla BNL tramite il MEF, poi ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA]. esuccessivamente all'[OSCURATO:PERSONA].La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta mediante procedimentoprevisto dalla legislazione emergenziale Covid-19 ai sensi del D.L. 18/2020.Sulla copia rinvenuta dall'opponente non figura alcuna data di consegna.2.-Mauti ha dunque proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ed harichiesto visione del fascicolo monitorio in data 8.10.2020, ma la cancelleriaha evaso la richiesta solo il 10.10.2020 (oltre i termini di legge).Il Tribunale ha poi concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto.Con sentenza n. 19641/2021 del 15.12.2021, ha poi dichiaratoinammissibile l'opposizione per intempestività, ritenendo che l'opponentenon avesse dedotto sin dall'atto di opposizione le cause impeditive e nonavesse indicato una precisa data di conoscenza del decreto.3.- Mauti ha proposto appello articolando otto motivi di gravame.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1883/2023 del 14.3.2023, harespinto l'appello confermando la sentenza di primo grado.La Corte ha ritenuto che l'opposizione non potesse essere qualificata cometardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto l'opponente non aveva allegato sindall'atto di opposizione le circostanze impeditive.4.- Ricorre per cassazione Mauti con otto motivi di censura.

Si è costituitol’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per chiedere il rigetto della impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta motivazione apparente, oltre cheviolazione dell’art. 108 D.L. 18/2020 e art. 650 c.p.c.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026Secondo il ricorrente, la sentenza è viziata da motivazione apparente eviolazione di legge perché afferma erroneamente che l'art. 650 c.p.c. oneril'opponente non solo di provare il fatto impediente, ma anche di dedurlo sindall'atto di opposizione.Sostiene in particolare l’opponente di non avere mai dichiarato di aver avutoconoscenza legale dell'atto in data 30.7.2020; di non avere mai dedotto diaver avuto conoscenza di una consegna presso la sua dimora in tale data.Di conseguenza, egli assume di non doversi ritenere onerato di indicare ladata di notificazione nell'atto di opposizione.Assume, inoltre, di avere dedotto la tempestività dell'opposizione solo dopoil deposito delle relate di notifica da parte opposta (documenti che nonerano non nella sua disponibilità).Osserva, tra l’altro, che la copia del decreto a lui pervenuta non riportavaalcuna data di consegna.

Egli ha richiesto visione del fascicolo monitorio intempo utile (8.10.2020) ma l'accesso è stato concesso solo il 10.10.2020.Conclude nel senso che l’art. 650 c.p.c. è lex specialis che prevede solol'onere della prova dell'impedimento, prova fornita all’esito della eccezionedella controparte, non ulteriori oneri di deduzione nell'atto di opposizione.1.1.- Il motivo è infondato.Innanzitutto, la decisione impugnata è ampiamente motivata, non puòdunque dirsi nulla per difetto assoluto di motivazione, in quanto illustra leragioni per le quali il ricorrente aveva onere di indicare i motivi che hannoreso tardiva l’opposizione.Ma è infondato anche quanto alla censura di violazione di legge.circostanze che avrebbero giustificato la tardività della opposizione, ed haritenuto che neanche la successiva allegazione della tardiva risposta dellacancelleria può supplire a tale iniziale carenza di allegazione.La tesi del ricorrente è che non si può concepire l’onere di allegare le ragioniche hanno reso tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo, nei termini di unNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026onere da assolvere immediatamente, ossia nel senso che sin dall’inizio, edunque sin dall’atto di opposizione, l’opponente deve allegare le ragioni chehanno impedito una tempestiva opposizione, potendolo invece fare all’esitodella eccezione avversaria, come nel caso è stato fatto.Tuttavia, questa suggestiva tesi non è affatto fondata, in quanto anchel’opposizione tardiva è soggetta a termini e comunque è soggetta apresupposti (art. 650 c.p.c.).Tali presupposti vanno allegati e dimostrati dall’opponente, allegazione chenon dipende dalla eventualità che la controparte eccepisca la tardività dellaopposizione stessa, e che dunque non diventa onere solo nel caso in cui visia quella eccezione.

In questo senso va letto il precedente di questa Corteche ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decretoingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto idocumenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo ingrado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio diprimo grado (Cass. 28600/ 2024).In sintesi, è tardiva l’allegazione se fatta solo a seguito della eccezione dicontroparte.2.Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 650 c.p.c. comeinterpretato da Cass. 4448/2020.Secondo il ricorrente, la sentenza applica erroneamente l'art. 650 c.p.c.imponendo un dovere di deduzione della causa impediente sin dall'attointroduttivo.

Invece, l'art. 650 c.p.c. dispone unicamente l'onere della provadel fatto impediente, non la sua deduzione nell'atto di opposizione.Secondo il ricorrente, il caso è analogo a quello deciso da Cass. 4448/2020:anche in quel caso il ricorrente non aveva dedotto alcunché nell'atto diopposizione, limitandosi a dedurre l'impedimento solo dopo le doglianzeavversarie.È pacifico agli atti che l'opponente ha richiesto visibilità del fascicolomonitorio in data 8.10.2020 e che la stessa non è stata evasa nei terminiNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026di legge (entro il 9.10.2020), ma solo il 10.10.2020 (sabato).

Ancheconsiderando la notifica perfezionata il 30.7.2020, è ininfluente che lavisione sia stata richiesta a ridosso della scadenza: all'opponente deveessere garantito per intero il termine di 40 giorni, e ciò in quanto i terminiscadenti di sabato slittano al primo giorno non festivo ex art. 155 co. 5c.p.c.Dunque, secondo il ricorrente, la mancata evasione nei termini di legge dellarichiesta di visione del fascicolo monitorio determina lo "spostamento inavanti" del termine di impugnazione (Cass. 4448/2020).2.1.- Il motivo è infondato.Intanto, il precedente invocato (Cass. 4448/ 2020) non contiene affatto ilprincipio di diritto secondo cui l’opponente può non allegare i presuppostidella tardività al momento in cui fa opposizione e può invece limitarsi a farlosolo dopo che la tardività venga eccepita.Il precedente citato dice tutt’altro: in quel caso era stata data possibilitàall’ingiunto di visionare il decreto ingiuntivo, ma non la documentazioneposta alla base della ingiunzione, che, per errore era stata spedita altrove(Agenzia delle Entrate).

In quel precedente si è ragionevolmente dettodunque che chi subisce una ingiunzione non può opporsi se non haconoscenza dei documenti su cui è basata, e che dunque il termine perproporre opposizione non può che decorrere da quando la conoscenza diquei documenti è effettivamente consentita.

Quindi se non vengonorispettati i quaranta giorni, è perché sussiste una causa di forza maggiore,che è per l’appunto la mancata conoscenza degli atti posti a fondamentodella ingiunzione.Il che è tutt’altro da ciò che il ricorrente invece fa dire a quel precedente.Ciò detto, nella fattispecie, è evidente come la questione sia nella provadella forza maggiore, ossia nel fatto che il ricorrente era chiamato adimostrare di non aver potuto avere conoscenza degli atti del decretoNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026ingiuntivo per tempo, e ciò per colpa della cancelleria che tardivamente harisposto alla sua richiesta di prenderne visione.Il motivo è inammissibile poiché, da un lato, è volto a contestare unaccertamento in fatto, ossia che tale prova è mancata; per altro verso èinsufficientemente illustrato in quanto non indica quale sia statoesattamente il tempo decorso tra la sua richiesta e la risposta dellacancelleria, e quanto tempo poi è passato da quando il ricorrente ha avutoconoscenza di quest’ultima.Tempi, questi, del resto, che andavano specificati onde verificare, in ipotesi,la forza maggiore, dovuta al ritardo, anche alla luce del fatto che, dalleallegazioni del controricorrente, risulta che la cancelleria ha rispostoesattamente il giorno dopo e che il ricorrente ha atteso due mesi da quelladata per notificare l’opposizione.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione art. 108 D.L. 18/2020 e art.7 L. 890/1982 – Nullità o inesistenza della notificazione.Il ricorrente assume che l'opposizione è stata tempestiva perché la notificaera inesistente o comunque affetta da nullità insanabile ex tunc.In particolare, la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in regimeemergenziale Covid (art. 108 D.L. 18/2020 come modificato dall'art. 46 D.L.34/2020)Non vi è stata consegna brevi manu (traditio) tra notificatore e notificato, el'agente postale non ha indicato in quale luogo ha lasciato il plico.

Inoltre,manca la successiva comunicazione con raccomandata a.r. ai sensi dell'art.7 L. 890/1982, necessaria quando il plico non è consegnato direttamentenelle mani del destinatario.Infine, la modalità di notifica emergenziale avrebbe potuto compiersisenza raccomandata informativa solo con notifica a mezzo ufficialegiudiziario, ma nel caso di specie si è scelta la notifica a mezzo posta.Con la conseguenza dunque che, trattandosi di notifica inesistente o affettada nullità insanabile, non decorre alcun termine di impugnazione.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20263.1.- Il motivo è inammissibile.Non coglie la ratio decidendi, che non è entrata nel merito della regolaritàdella notifica e dunque non si è pronunciata sul rispetto dei presupposti dilegge.Ha invece ritenuto che tali eccezioni, ossia che l’irregolarità della notificadel decreto ingiuntivo, o comunque la sua inesistenza, avrebbero dovutoessere tempestivamente allegate dal ricorrente, onde consentire la verificadei presupposti della opposizione tardiva.

In altri termini, il ricorrente, al dilà della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, non aveva neancheallegato quando comunque ne avesse avuto conoscenza, e ciò al fine diverificare la stessa tempestività della opposizione tardiva: In ogni casol'opponente non ha indicato una precisa data di conoscenza del decreto,successiva a quella di esecuzione della notifica, alla quale possa farsiriferimento ai fini della tempestività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., cosache di per sé palesa l’inammissibilità dell’opposizione tardiva sotto il primoprofilo dedotto, la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolaritàdella notifica (p. 8 della sentenza)E’ appena il caso di osservare che, dato certo, e non contestato è chesecondo la decisione impugnata, il destinatario del decreto ingiuntivo risulta avere conferito la procura al difensore il 3.08.20, solo tre giorni dopola notifica (p. 8 del sentenza).

Ciò per dire che il rilascio della procura aldifensore (affinché proponga opposizione) presuppone che il decretoingiuntivo sia stato ricevuto)4.- Con il quarto motivo si denuncia illegittimità costituzionale art. 46 D.L.34/2020 e art. 108 D.L. 18/2020.In via subordinata al terzo motivo, si solleva questione di illegittimitàcostituzionale della legislazione emergenziale che ha sacrificato oltre modoil principio di garanzia del soggetto notificato.Secondo il ricorrente, la modalità di notifica adottata contrasta con gli artt.2, 3, 24, 97 e 117 Cost.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026Comprime esageratamente e ingiustificatamente l'aspettativa di ricevere laconsegna della notifica negli ambiti di stretto dominio e nelle normalidomestiche sfere di conoscibilità dell'individuo.

Sacrifica oltremodo leaspettative del notificando, favorendo un procedimento "poco garantito".La coincidenza con il destinatario attestata dall'agente postale non implicache l'agente abbia incontrato faccia a faccia il destinatario.Il ricorrente chiede dunque rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale perdichiarazione di illegittimità totale o parziale della normativa emergenziale.4.1.- Il motivo è inammissibile.Difetta, prima di ogni altra ragione, di specificità.

Non indica i parametri diriferimento delle norme violate, cui è fatto solo generico richiamo (art. 2,3, 24, 97 e 117) ed in che modo si ponga la violazione di tali norme, ossiain che termini la norma sospettata viola i principi espressi da quelle norme– e quali specificamente essi siano.Ma è inammissibile altresì per difetto di rilevanza, posto che qui laquestione, come si è visto, non è se la notifica sia andata a buon fine, maè che il ricorrente non lo ha tempestivamente allegato.

Dunque,l’opposizione è stata dichiarata tardiva non già perché il giudice ha ritenutovalida la notifica e legittime le norme che la disciplinano, ma perché haritenuto che il ricorrente non ha comunque allegato quando, a causa dellasupposta irregolarità della notifica, è venuto a conoscenza del decretoingiuntivo.Dunque, la questione di legittimità costituzionale della norma non incidesulla decisione.5.- Con il quinto motivo si prospetta nullità della sentenza per difetto divalida sottoscrizione.Sostiene il ricorrente che il file pdf della sentenza presenta firme invalide,almeno quelle all'apertura del file, nel senso che, all’apertura del file digitalecontenente la sentenza, il sistema segnala l'invalidità di almeno una firmadigitale.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20265.- Il motivo è inammissibile.Non è chiaro in cosa consista la invalidità.Comunque sia, la questione è posta con riferimento alla decisione di primogrado, ossia la nullità è prospettata rispetto a tale decisione.

Ma è già statadecisa dal giudice di appello nei seguenti termini Quanto alla dedottanullità della sentenza per difetto di valida sottoscrizione essa è statadepositata telematicamente e la firma è quella che risulta dalprovvedimento così come depositato in originale dal Giudice e accettatodalla Cancelleria che ha poi provveduto alla regolare pubblicazione (p.Rispetto a tale ratio decidendi non è apportata alcuna altra censura.

Ossiasi ripropone la stessa censura fatta in appello, senza tenere conto di comein quel grado è stata decisa, e dunque senza censurare specificamente ladecisione di appello.6.- Con il sesto motivo si prospetta nullità della sentenza per error inprocedendo - Omessa menzione delle note scritte dell'opponente.Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata attesta erroneamente ildeposito delle sole note scritte di parte opposta, mentre risulta per tabulasche l'opponente aveva presentato note di trattazione scritta in pari data(15.12.2020).Osserva altresì che il termine per la trattazione scritta non è perentoriosecondo costante giurisprudenza e che la statuizione di sottoporre latrattazione "orale" in forma scritta risulta affetta da radicale nullità, ed infineche risulta rispettato il termine anticipatorio di 30 giorni per lacomunicazione alle parti della scelta di trattazione in forma scritta.6.1.- Il motivo è inammissibile.Non censura la ratio decidendi.La questione infatti era stata già sottoposta al giudice di appello, il quale ,pur preso atto che il giudice di primo grado non aveva fatto menzione dellenote di trattazione scritta depositate dal ricorrente, tuttavia ha osservatoNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026che in ogni caso con la motivazione il Giudice di prime cure haargomentato ampiamente su tutte le questioni principali poste a sostegnodella difesa dell’opponente, il cui diritto di difesa non è stato in alcun modolimitato, tanto più che egli aveva già ampiamente prospettato le proprie tesicon la precedente memoria dell’8.7.2021 (p. 7)Dunque, la ratio decidendi, secondo cui l’omissione non ha causato lesionedel diritto di difesa, non è qui censurata in alcun modo.7.- Con il settimo motivo si prospetta nullità della sentenza per error inprocedendo - Mancata riassegnazione al collegio.Secondo il ricorrente, trattandosi di materia di nullità di fideiussione,l'organo giudicante avrebbe dovuto riassegnare il giudizio al Tribunale incomposizione collegiale.La competenza per materia richiedeva la composizione collegiale, nonrispettata nel caso di specie.7.1.- Anche questo motivo è inammissibile, per la stessa ragione delprecedente.La questione infatti era stata sottoposta al giudice di appello nei medesimitermini in cui è proposta qui, ed il giudice di appello l’aveva rigettata sullabase di due argomenti: L’ultima questione relativa alla dedotta nullitàdella sentenza per non avere il [OSCURATO:PERSONA] rimesso al Collegio la decisionevertendosi in tema di nullità di fideiussione, altrettanto non è meritevole diaccoglimento, sia perché così non è, sia perché, rileva questa Corte, vi èuna questione ancor più preliminare rispetto a tutte le altre, sia di rito chedi merito ed è, in particolare, quella relativa alla eccepita tardività dellaopposizione per il decorso del termine di giorni 40 per la sua proposizionerispetto alla notifica del decreto ingiuntivo (p. 8) .Anche in tal caso, il ricorrente non censura queste rationes, ma si limita ariproporre la questione negli stessi termini in cui era stata posta al giudicedi appello e dunque senza tener conto della risposta di quest’ultimo.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20268.- Con l’ottavo motivo si prospetta violazione dell’art. 5 D.L. 28/2010 -Mancata mediazione obbligatoria.Sostiene il ricorrente che, trattandosi di prestazione concernentefinanziamenti, dopo la statuizione sulla provvisoria esecutività il giudizioavrebbe dovuto essere sospeso o interrotto per celebrare la mediazione aisensi dell'art. 5 D.L. 28/2010.Ciò in quanto la materia rientra tra quelle soggette a mediazioneobbligatoria, non esperita nel caso di specie.8.1.- Il motivo è inammissibile.Non risulta che la questione sia stata posta al giudice di appello.Il giudice di secondo grado non ne fa menzione (neanche nel riassumere imotivi di appello a pagina 4) ed il ricorrente non riporta come ed in chetermini avrebbe posto la questione, per l’appunto, in secondo grado.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma dieuro 5.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' spa, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1883/2023 depositatail 15/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20261.- L'[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo, emesso il 13 luglio 2020dal Tribunale di Roma per euro 168.404,13 oltre interessi e spese, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]Il credito derivava da un finanziamento agevolato in ambito cinematograficoerogato dalla BNL tramite il MEF, poi ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA]. esuccessivamente all'[OSCURATO:PERSONA].La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta mediante procedimentoprevisto dalla legislazione emergenziale Covid-19 ai sensi del D.L. 18/2020.Sulla copia rinvenuta dall'opponente non figura alcuna data di consegna.2.-Mauti ha dunque proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ed harichiesto visione del fascicolo monitorio in data 8.10.2020, ma la cancelleriaha evaso la richiesta solo il 10.10.2020 (oltre i termini di legge).Il Tribunale ha poi concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto.Con sentenza n. 19641/2021 del 15.12.2021, ha poi dichiaratoinammissibile l'opposizione per intempestività, ritenendo che l'opponentenon avesse dedotto sin dall'atto di opposizione le cause impeditive e nonavesse indicato una precisa data di conoscenza del decreto.3.- Mauti ha proposto appello articolando otto motivi di gravame.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1883/2023 del 14.3.2023, harespinto l'appello confermando la sentenza di primo grado.La Corte ha ritenuto che l'opposizione non potesse essere qualificata cometardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto l'opponente non aveva allegato sindall'atto di opposizione le circostanze impeditive.4.- Ricorre per cassazione Mauti con otto motivi di censura. Si è costituitol’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per chiedere il rigetto della impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta motivazione apparente, oltre cheviolazione dell’art. 108 D.L. 18/2020 e art. 650 c.p.c.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026Secondo il ricorrente, la sentenza è viziata da motivazione apparente eviolazione di legge perché afferma erroneamente che l'art. 650 c.p.c. oneril'opponente non solo di provare il fatto impediente, ma anche di dedurlo sindall'atto di opposizione.Sostiene in particolare l’opponente di non avere mai dichiarato di aver avutoconoscenza legale dell'atto in data 30.7.2020; di non avere mai dedotto diaver avuto conoscenza di una consegna presso la sua dimora in tale data.Di conseguenza, egli assume di non doversi ritenere onerato di indicare ladata di notificazione nell'atto di opposizione.Assume, inoltre, di avere dedotto la tempestività dell'opposizione solo dopoil deposito delle relate di notifica da parte opposta (documenti che nonerano non nella sua disponibilità).Osserva, tra l’altro, che la copia del decreto a lui pervenuta non riportavaalcuna data di consegna. Egli ha richiesto visione del fascicolo monitorio intempo utile (8.10.2020) ma l'accesso è stato concesso solo il 10.10.2020.Conclude nel senso che l’art. 650 c.p.c. è lex specialis che prevede solol'onere della prova dell'impedimento, prova fornita all’esito della eccezionedella controparte, non ulteriori oneri di deduzione nell'atto di opposizione.1.1.- Il motivo è infondato.Innanzitutto, la decisione impugnata è ampiamente motivata, non puòdunque dirsi nulla per difetto assoluto di motivazione, in quanto illustra leragioni per le quali il ricorrente aveva onere di indicare i motivi che hannoreso tardiva l’opposizione.Ma è infondato anche quanto alla censura di violazione di legge.circostanze che avrebbero giustificato la tardività della opposizione, ed haritenuto che neanche la successiva allegazione della tardiva risposta dellacancelleria può supplire a tale iniziale carenza di allegazione.La tesi del ricorrente è che non si può concepire l’onere di allegare le ragioniche hanno reso tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo, nei termini di unNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026onere da assolvere immediatamente, ossia nel senso che sin dall’inizio, edunque sin dall’atto di opposizione, l’opponente deve allegare le ragioni chehanno impedito una tempestiva opposizione, potendolo invece fare all’esitodella eccezione avversaria, come nel caso è stato fatto.Tuttavia, questa suggestiva tesi non è affatto fondata, in quanto anchel’opposizione tardiva è soggetta a termini e comunque è soggetta apresupposti (art. 650 c.p.c.).Tali presupposti vanno allegati e dimostrati dall’opponente, allegazione chenon dipende dalla eventualità che la controparte eccepisca la tardività dellaopposizione stessa, e che dunque non diventa onere solo nel caso in cui visia quella eccezione. In questo senso va letto il precedente di questa Corteche ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decretoingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto idocumenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo ingrado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio diprimo grado (Cass. 28600/ 2024).In sintesi, è tardiva l’allegazione se fatta solo a seguito della eccezione dicontroparte.2.Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 650 c.p.c. comeinterpretato da Cass. 4448/2020.Secondo il ricorrente, la sentenza applica erroneamente l'art. 650 c.p.c.imponendo un dovere di deduzione della causa impediente sin dall'attointroduttivo. Invece, l'art. 650 c.p.c. dispone unicamente l'onere della provadel fatto impediente, non la sua deduzione nell'atto di opposizione.Secondo il ricorrente, il caso è analogo a quello deciso da Cass. 4448/2020:anche in quel caso il ricorrente non aveva dedotto alcunché nell'atto diopposizione, limitandosi a dedurre l'impedimento solo dopo le doglianzeavversarie.È pacifico agli atti che l'opponente ha richiesto visibilità del fascicolomonitorio in data 8.10.2020 e che la stessa non è stata evasa nei terminiNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026di legge (entro il 9.10.2020), ma solo il 10.10.2020 (sabato). Ancheconsiderando la notifica perfezionata il 30.7.2020, è ininfluente che lavisione sia stata richiesta a ridosso della scadenza: all'opponente deveessere garantito per intero il termine di 40 giorni, e ciò in quanto i terminiscadenti di sabato slittano al primo giorno non festivo ex art. 155 co. 5c.p.c.Dunque, secondo il ricorrente, la mancata evasione nei termini di legge dellarichiesta di visione del fascicolo monitorio determina lo "spostamento inavanti" del termine di impugnazione (Cass. 4448/2020).2.1.- Il motivo è infondato.Intanto, il precedente invocato (Cass. 4448/ 2020) non contiene affatto ilprincipio di diritto secondo cui l’opponente può non allegare i presuppostidella tardività al momento in cui fa opposizione e può invece limitarsi a farlosolo dopo che la tardività venga eccepita.Il precedente citato dice tutt’altro: in quel caso era stata data possibilitàall’ingiunto di visionare il decreto ingiuntivo, ma non la documentazioneposta alla base della ingiunzione, che, per errore era stata spedita altrove(Agenzia delle Entrate). In quel precedente si è ragionevolmente dettodunque che chi subisce una ingiunzione non può opporsi se non haconoscenza dei documenti su cui è basata, e che dunque il termine perproporre opposizione non può che decorrere da quando la conoscenza diquei documenti è effettivamente consentita. Quindi se non vengonorispettati i quaranta giorni, è perché sussiste una causa di forza maggiore,che è per l’appunto la mancata conoscenza degli atti posti a fondamentodella ingiunzione.Il che è tutt’altro da ciò che il ricorrente invece fa dire a quel precedente.Ciò detto, nella fattispecie, è evidente come la questione sia nella provadella forza maggiore, ossia nel fatto che il ricorrente era chiamato adimostrare di non aver potuto avere conoscenza degli atti del decretoNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026ingiuntivo per tempo, e ciò per colpa della cancelleria che tardivamente harisposto alla sua richiesta di prenderne visione.Il motivo è inammissibile poiché, da un lato, è volto a contestare unaccertamento in fatto, ossia che tale prova è mancata; per altro verso èinsufficientemente illustrato in quanto non indica quale sia statoesattamente il tempo decorso tra la sua richiesta e la risposta dellacancelleria, e quanto tempo poi è passato da quando il ricorrente ha avutoconoscenza di quest’ultima.Tempi, questi, del resto, che andavano specificati onde verificare, in ipotesi,la forza maggiore, dovuta al ritardo, anche alla luce del fatto che, dalleallegazioni del controricorrente, risulta che la cancelleria ha rispostoesattamente il giorno dopo e che il ricorrente ha atteso due mesi da quelladata per notificare l’opposizione.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione art. 108 D.L. 18/2020 e art.7 L. 890/1982 – Nullità o inesistenza della notificazione.Il ricorrente assume che l'opposizione è stata tempestiva perché la notificaera inesistente o comunque affetta da nullità insanabile ex tunc.In particolare, la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in regimeemergenziale Covid (art. 108 D.L. 18/2020 come modificato dall'art. 46 D.L.34/2020)Non vi è stata consegna brevi manu (traditio) tra notificatore e notificato, el'agente postale non ha indicato in quale luogo ha lasciato il plico. Inoltre,manca la successiva comunicazione con raccomandata a.r. ai sensi dell'art.7 L. 890/1982, necessaria quando il plico non è consegnato direttamentenelle mani del destinatario.Infine, la modalità di notifica emergenziale avrebbe potuto compiersisenza raccomandata informativa solo con notifica a mezzo ufficialegiudiziario, ma nel caso di specie si è scelta la notifica a mezzo posta.Con la conseguenza dunque che, trattandosi di notifica inesistente o affettada nullità insanabile, non decorre alcun termine di impugnazione.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20263.1.- Il motivo è inammissibile.Non coglie la ratio decidendi, che non è entrata nel merito della regolaritàdella notifica e dunque non si è pronunciata sul rispetto dei presupposti dilegge.Ha invece ritenuto che tali eccezioni, ossia che l’irregolarità della notificadel decreto ingiuntivo, o comunque la sua inesistenza, avrebbero dovutoessere tempestivamente allegate dal ricorrente, onde consentire la verificadei presupposti della opposizione tardiva. In altri termini, il ricorrente, al dilà della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, non aveva neancheallegato quando comunque ne avesse avuto conoscenza, e ciò al fine diverificare la stessa tempestività della opposizione tardiva: In ogni casol'opponente non ha indicato una precisa data di conoscenza del decreto,successiva a quella di esecuzione della notifica, alla quale possa farsiriferimento ai fini della tempestività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., cosache di per sé palesa l’inammissibilità dell’opposizione tardiva sotto il primoprofilo dedotto, la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolaritàdella notifica (p. 8 della sentenza)E’ appena il caso di osservare che, dato certo, e non contestato è chesecondo la decisione impugnata, il destinatario del decreto ingiuntivo risulta avere conferito la procura al difensore il 3.08.20, solo tre giorni dopola notifica (p. 8 del sentenza). Ciò per dire che il rilascio della procura aldifensore (affinché proponga opposizione) presuppone che il decretoingiuntivo sia stato ricevuto)4.- Con il quarto motivo si denuncia illegittimità costituzionale art. 46 D.L.34/2020 e art. 108 D.L. 18/2020.In via subordinata al terzo motivo, si solleva questione di illegittimitàcostituzionale della legislazione emergenziale che ha sacrificato oltre modoil principio di garanzia del soggetto notificato.Secondo il ricorrente, la modalità di notifica adottata contrasta con gli artt.2, 3, 24, 97 e 117 Cost.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026Comprime esageratamente e ingiustificatamente l'aspettativa di ricevere laconsegna della notifica negli ambiti di stretto dominio e nelle normalidomestiche sfere di conoscibilità dell'individuo. Sacrifica oltremodo leaspettative del notificando, favorendo un procedimento "poco garantito".La coincidenza con il destinatario attestata dall'agente postale non implicache l'agente abbia incontrato faccia a faccia il destinatario.Il ricorrente chiede dunque rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale perdichiarazione di illegittimità totale o parziale della normativa emergenziale.4.1.- Il motivo è inammissibile.Difetta, prima di ogni altra ragione, di specificità. Non indica i parametri diriferimento delle norme violate, cui è fatto solo generico richiamo (art. 2,3, 24, 97 e 117) ed in che modo si ponga la violazione di tali norme, ossiain che termini la norma sospettata viola i principi espressi da quelle norme– e quali specificamente essi siano.Ma è inammissibile altresì per difetto di rilevanza, posto che qui laquestione, come si è visto, non è se la notifica sia andata a buon fine, maè che il ricorrente non lo ha tempestivamente allegato. Dunque,l’opposizione è stata dichiarata tardiva non già perché il giudice ha ritenutovalida la notifica e legittime le norme che la disciplinano, ma perché haritenuto che il ricorrente non ha comunque allegato quando, a causa dellasupposta irregolarità della notifica, è venuto a conoscenza del decretoingiuntivo.Dunque, la questione di legittimità costituzionale della norma non incidesulla decisione.5.- Con il quinto motivo si prospetta nullità della sentenza per difetto divalida sottoscrizione.Sostiene il ricorrente che il file pdf della sentenza presenta firme invalide,almeno quelle all'apertura del file, nel senso che, all’apertura del file digitalecontenente la sentenza, il sistema segnala l'invalidità di almeno una firmadigitale.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20265.- Il motivo è inammissibile.Non è chiaro in cosa consista la invalidità.Comunque sia, la questione è posta con riferimento alla decisione di primogrado, ossia la nullità è prospettata rispetto a tale decisione. Ma è già statadecisa dal giudice di appello nei seguenti termini Quanto alla dedottanullità della sentenza per difetto di valida sottoscrizione essa è statadepositata telematicamente e la firma è quella che risulta dalprovvedimento così come depositato in originale dal Giudice e accettatodalla Cancelleria che ha poi provveduto alla regolare pubblicazione (p.Rispetto a tale ratio decidendi non è apportata alcuna altra censura. Ossiasi ripropone la stessa censura fatta in appello, senza tenere conto di comein quel grado è stata decisa, e dunque senza censurare specificamente ladecisione di appello.6.- Con il sesto motivo si prospetta nullità della sentenza per error inprocedendo - Omessa menzione delle note scritte dell'opponente.Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata attesta erroneamente ildeposito delle sole note scritte di parte opposta, mentre risulta per tabulasche l'opponente aveva presentato note di trattazione scritta in pari data(15.12.2020).Osserva altresì che il termine per la trattazione scritta non è perentoriosecondo costante giurisprudenza e che la statuizione di sottoporre latrattazione "orale" in forma scritta risulta affetta da radicale nullità, ed infineche risulta rispettato il termine anticipatorio di 30 giorni per lacomunicazione alle parti della scelta di trattazione in forma scritta.6.1.- Il motivo è inammissibile.Non censura la ratio decidendi.La questione infatti era stata già sottoposta al giudice di appello, il quale ,pur preso atto che il giudice di primo grado non aveva fatto menzione dellenote di trattazione scritta depositate dal ricorrente, tuttavia ha osservatoNumero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026che in ogni caso con la motivazione il Giudice di prime cure haargomentato ampiamente su tutte le questioni principali poste a sostegnodella difesa dell’opponente, il cui diritto di difesa non è stato in alcun modolimitato, tanto più che egli aveva già ampiamente prospettato le proprie tesicon la precedente memoria dell’8.7.2021 (p. 7)Dunque, la ratio decidendi, secondo cui l’omissione non ha causato lesionedel diritto di difesa, non è qui censurata in alcun modo.7.- Con il settimo motivo si prospetta nullità della sentenza per error inprocedendo - Mancata riassegnazione al collegio.Secondo il ricorrente, trattandosi di materia di nullità di fideiussione,l'organo giudicante avrebbe dovuto riassegnare il giudizio al Tribunale incomposizione collegiale.La competenza per materia richiedeva la composizione collegiale, nonrispettata nel caso di specie.7.1.- Anche questo motivo è inammissibile, per la stessa ragione delprecedente.La questione infatti era stata sottoposta al giudice di appello nei medesimitermini in cui è proposta qui, ed il giudice di appello l’aveva rigettata sullabase di due argomenti: L’ultima questione relativa alla dedotta nullitàdella sentenza per non avere il [OSCURATO:PERSONA] rimesso al Collegio la decisionevertendosi in tema di nullità di fideiussione, altrettanto non è meritevole diaccoglimento, sia perché così non è, sia perché, rileva questa Corte, vi èuna questione ancor più preliminare rispetto a tutte le altre, sia di rito chedi merito ed è, in particolare, quella relativa alla eccepita tardività dellaopposizione per il decorso del termine di giorni 40 per la sua proposizionerispetto alla notifica del decreto ingiuntivo (p. 8) .Anche in tal caso, il ricorrente non censura queste rationes, ma si limita ariproporre la questione negli stessi termini in cui era stata posta al giudicedi appello e dunque senza tener conto della risposta di quest’ultimo.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/20268.- Con l’ottavo motivo si prospetta violazione dell’art. 5 D.L. 28/2010 -Mancata mediazione obbligatoria.Sostiene il ricorrente che, trattandosi di prestazione concernentefinanziamenti, dopo la statuizione sulla provvisoria esecutività il giudizioavrebbe dovuto essere sospeso o interrotto per celebrare la mediazione aisensi dell'art. 5 D.L. 28/2010.Ciò in quanto la materia rientra tra quelle soggette a mediazioneobbligatoria, non esperita nel caso di specie.8.1.- Il motivo è inammissibile.Non risulta che la questione sia stata posta al giudice di appello.Il giudice di secondo grado non ne fa menzione (neanche nel riassumere imotivi di appello a pagina 4) ed il ricorrente non riporta come ed in chetermini avrebbe posto la questione, per l’appunto, in secondo grado.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma dieuro 5.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 21531/2023Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11800/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris