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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43530/2024

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a seguente SENTENZA sul icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Brescia aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti a lui ascritti e, esclusa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la aggravante contestata sul capo C), ha rideterminato la pena inflittagli confermando nel resto la decisione impugnata;

2. il Cavallini aveva proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli aumenti operati per la ritenuta continuazione; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

3. in data 21.10.2024 è pervenuto in Cancelleria il certificato di morte del rilasciato il 3.9.2024 dal Comune di Sarezzo nel quale si dà atto dell'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in quel Comune in data 23.8.2024.

4. La sentenza impugnata va annullata dunque senza rinvio per intervenuta morte dell'imputato.

Risulta documentalmente (cfr., il certificato sopra richiamato) che [OSCURATO:PERSONA] in Sarezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva a quella della sentenza d'appello che deve essere perciò annullata essendo il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato (cfr., Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Sez. 1, n. 24507 del 9.6.2010, Lombardo ovvero Sez. 3, n. 23906 del 12.5.2016, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr., anche, Sez. 1, n. 35845 del 16.5.2019, Zaccagnini).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pe- morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Brescia aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti a lui ascritti e, esclusa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la aggravante contestata sul capo C), ha rideterminato la pena inflittagli confermando nel resto la decisione impugnata; 2. il Cavallini aveva proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli aumenti operati per la ritenuta continuazione; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 3. in data 21.10.2024 è pervenuto in Cancelleria il certificato di morte del rilasciato il 3.9.2024 dal Comune di Sarezzo nel quale si dà atto dell'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in quel Comune in data 23.8.2024. 4. La sentenza impugnata va annullata dunque senza rinvio per intervenuta morte dell'imputato. Risulta documentalmente (cfr., il certificato sopra richiamato) che [OSCURATO:PERSONA] in Sarezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva a quella della sentenza d'appello che deve essere perciò annullata essendo il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato (cfr., Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Sez. 1, n. 24507 del 9.6.2010, Lombardo ovvero Sez. 3, n. 23906 del 12.5.2016, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr., anche, Sez. 1, n. 35845 del 16.5.2019, Zaccagnini). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pe- morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2024 Il Consigliere e