CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Trani;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamentodella ordinanza con rinvio;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Paccione, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/10/2025, il Tribunale di Trani, decidendo sulla istanza diriesame, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivoemesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 16/10/2025,annullava il decreto, disponendo il dissequestro della struttura sottoposta a vincolo e larestituzione all’avente diritto.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Trani, propone ricorso il Pubblico ministero,articolando cinque motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’art.181 d.lgs. 42/2004 e all’art. 9-ter d.l. 137/2020, rilevando come erroneamente il Tribunaleabbia ritenuto che tale ultima norma, dettata per l’emergenza Covid, legittimasse qualsiasiintervento e fosse applicabile ad opere realizzate in qualsiasi segmento temporale ed anchead opere non temporanee.2.2. Con secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e 1161, comma 1, cod. nav.Sul punto, rileva il ricorrente come ricorra un vizio motivazionale, atteso che il Tribunaleavrebbe dovuto vagliare la legittimità dei titoli autorizzatori rilasciati alla società che gestival’area prima dell’odierno indagato; avrebbe inoltre dovuto ritenere la natura permanente deireati; deduce quindi come, nel caso di specie, le opere realizzate non potessero essereritenute né temporanee né facilmente amovibili.2.3. Con terzo motivo, deduce “erronea applicazione della norma sostanziale in materiadi abusi demaniali e edilizi. Erronea applicazione delle norme sull’accertamento del fatto”.Al riguardo, rileva il ricorrente come vi sia difetto di titoli che consentano la occupazionee come il caso di specie non rientri nella previsione della normativa Covid; sussisterebbe,prima ancora del vizio di motivazione, un error in procedendo, non essendo stato sollecitatoil contraddittorio sull’allegato A alla cessione del ramo di azienda.2.4. Con quarto motivo, deduce “erronea applicazione delle norme processuali inmateria di riesame reale”, rilevando come il mantenimento del vincolo, siccome legato allapericolosità del bene, prescinda dalla valutazione di colpevolezza.2.5. Con quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. pen.,con riferimento al periculum in mora.Al riguardo, deduce come evidenti fossero le esigenze cautelari sottese al sequestro, inpresenza di un reato ed a fronte della esigenza di interromperne gli effetti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608– 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2. Ciò premesso, il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente per ragioni di ordine logico, sono generici e manifestamente infondati. Invero, il Tribunale ha indicato specificamente le autorizzazioni con validità peroccupazione del suolo pubblico intervenute, con varie proroghe, sino al 31/12/2025,ritenendo la sussistenza, alla data dei sopralluoghi di p.g, .di titoli autorizzativi validi eefficaci, con conseguente non configurabilità del fumus commissi delicti in relazione allefattispecie di cui agli artt. 633 cod. pen., 1161 cod. nav., 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 e 44comma 1, lett. c) d.p.R. n. 380/2001, osservando vieppiù come l’opera preesistesse all’attodi cessione di azienda stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 4 e 5 della ordinanza impugnata; vdsanche pag. 6, laddove il Tribunale ha dato altresì rilievo al verbale di constatazione dellostato dei luoghi, da cui emergeva la ottemperanza alle prescrizioni da parte del precedentetitolare della attività commerciale).Si tratta, dunque, di valutazione degli elementi di indagine raccolti che attiene ad unaccertamento in fatto, rispetto al quale lo stesso ricorrente finisce per assumere la (mera)erroneità e una diversa lettura, giungendo ad evocare un vizio della motivazione, quindiprofili e questioni non deducibili e scrutinabili in questa sede.1.3. Anche per il terzo e quarto motivo valgono le superiori considerazioni; i motivisono formulati, poi, anche in maniera perplessa, posto che, pur venendo dedotta la erroneaapplicazione, rispettivamente, di norma sostanziale e di norme processuali, non vengonotuttavia indicate le disposizioni di legge che si assumono violate.Il riferimento, poi, nel terzo motivo, ad un ’allegato A’, che sarebbe stato valutato inassenza di contraddittorio, risulta sfornito di qualsiasi allegazione che consenta di ritenere,prima ancora che specifica, la censura riconducibile ad un vizio deducibile in sede dilegittimità (di contro, dalla lettura del provvedimento impugnato risultando che la difesaproduceva memoria con documentazione allegata alla udienza in camera di consiglio del27/10/2025).1.4. Anche il quinto motivo risulta aspecifico, non essendo indicati le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono la dedotta censura; manca in esso, poi, il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione.Invero, il ricorrente richiama una pronuncia resa da questa Corte, in tema di sequestropreventivo di opere abusivamente costruite, circa l’obbligo di motivazione anche in punto diconseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio, ma nonspiega la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, di contro la censura parendoargomentata sul presupposto di una ‘accertata illegittimità delle opere’ (pag. 8 del ricorso),che non emerge, tuttavia, dalla lettura del provvedimento impugnato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente