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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 44977/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il Difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] dei foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5ITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare personale della detenzione in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 1/2/2021, che ha ravvisato a carico dello stesso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, articola- zione di Isola di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alle famiglie Arena e Gentile (capo 1), di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quale diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), e di porto e deten- zione illegale di arma comune da sparo aggravata ex art. 416bis

1. cod. pen. (capo 18). [OSCURATO:PERSONA] proponeva riesame, tramite il difensore di fiducia, sostenendo la mancanza di gravità indiziaria e la carenza di esigenze cautelari, ma il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta con ordinanza del 16-17/3/2021.

2. Ricorre il Timpa, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta mancanza ed in parte contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la partecipazione del pro- prio assistito all'associazione ex art. 74 Dpr. 309/90.

Il ricorrente riassume, brevemente, la ricostruzione del Tribunale nell'ordi- nanza per il capo 2) della contestazione provvisoria che evidenzia riprendere pe- dissequamente il deciso del GIP: [ordinanza pagg. 3-4] "(..)prima della scissione de/gruppo Papaleo dal gruppo Astorino l'attività di spaccio di sostanza stupefa- cente nell'area di [OSCURATO:PERSONA] era posta in essere da Papaleo, Timpa e Val- lane sotto la guida dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ( ) dopo la rottura dei rapporti tra Papaleo e i fratelli Astorino ( ) conseguentemente le attività inve- stigative hanno consentito di stabilire che l'associazione ruotava prevalentemente attorno alle figure di [OSCURATO:PERSONA] classe 87, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti posti in una posizione verticistica ( ) parte dei proventi dell'attività di spaccio era destinata alla cassa comune, c. d. bacinella, individuan- dosi nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto deputato alla gestione de/la stessa e quindi a svolgere il ruolo di tesoriere ( ) le risultanze de/l'attività di captazione, anche telematica, fornisce la descrizione del Timpa come soggetto inserito, in modo sta- bile e duraturo, nel contesto delinquenziale descritto quale partecipe ( ) dell'as- sociazione finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti." Tanto premesso, per il ricorrente la motivazione del giudice del gravame cautelare appare in parte carente ed in parte contraddittoria.Lamenta il ricorrente che il tribunale del riesame- come già in precedenza il GIP - non renderebbe edotti sul thinking process con il quale identifica il "Giu- seppe", citato nella conversazione tra Papaleo e Giardino, nel Tinnpa.

Il tribunale, inoltre, contraddirebbe se stesso visto che da principio asseri- sce: "l'associazione ruotava prevalentemente attorno alle figure di [OSCURATO:PERSONA]- tonio classe 87, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti posti in una posizione verticistica (...) parte dei proventi de/l'attività di spaccio era desti- nata alla cassa comune, c.d. bacinella, individuandosi nel [OSCURATO:PERSONA] il sog- getto deputato alla gestione dello stessa e quindi a svolgere il ruolo di tesoriere (...)" e consequenzialmente non renderebbe edotti sul come sia possibile asserire che il capo dell'associazione consegni ad un sottoposto i narcoproventi e non al soggetto identificato come tesoriere.

Il tribunale - ci si duole- tenta di superare l'impasse dicendo che il Timpa in quel momento fosse lì per conto del Sestito ma senza che quest'ultimo venga mai citato nella conversazione né si possa evincere in nessun modo che il denaro fosse a lui destinato.

Non vi sarebbero, inoltre, riscontri esterni che possano certificare, incon- trovertibilmente, che la traditio in questione riguardi del narcotico e consequen- zialmente appare quantomeno illogica l'affermazione "in data 20 agosto 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva una richiesta di droga da parte di un terzo soggetto, il quale era in procinto di partire".

Ciò detto, per il ricorrente è facilmente affermabile che l'asserzione del tri- bunale secondo cui "il compendio indicato si rileva conducente per l'affermazione della sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, essendo emerso che egli era coinvolto in attività di spaccio di stupe- facenti insieme a [OSCURATO:PERSONA]" sarebbe illogica, nonché contradditoria rispetto a quanto esposto sopra.

Vieppiù, le considerazioni successive non sarebbero nient'altro che un for- zato collage di intercettazioni che non individualizzano comportamenti afferenti al reato contestato - non vi sarebbero riscontri esterni quali sequestri di sostanza stupefacente o conversazioni concludenti ex se - e che ricalcano il deciso del GIP evitando, con cura, di spingersi nel confrontarsi con le doglianze del difensore prodotte nella memoria a sostegno del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.

Si sottolinea, inoltre, come il tribunale non si sarebbe confrontato, in nes- sun modo, con le coordinate offerte da questa Suprema Corte per l'identificazione del partecipe ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990.

Non vi sarebbe traccia - ci si duole- di un seppur minimo ragionamento dove si possa individuare la consapevolezza del Tinnpa - nonché la sua volontaria adesione - all'associazione dedita al narcotraffico; non vi è traccia di una descri- zione riguardante la sua messa a disposizione per il gruppo nonché del suo ruolo oppure della possibilità per quest'ultimo di accedere ai narcoproventi.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza della motivazione in ordine ai presupposti che giustificano la partecipazione all'associazione ex art 416 bis cod. pen.

Viene preliminarmente sottolineato che il giudice del gravame cautelare, per affermare la partecipazione del Timpa all'associazione mafiosa contestata nel capo 1) della contestazione provvisoria, ritiene concludenti l'utilizzazione di sole tre intercettazioni delle quali due, a ben vedere, registrano le conversazioni tra soggetti diversi dal Timpa.

Per il ricorrente è da stigmatizzare il fatto che, all'attenta lettura dell'ordi- nanza, non si comprenda da cosa si possa evincere la partecipazione del Timpa alla consorteria e come, in sintesi, si riesca a collegare l'idealizzazione dei poten- ziali reati descritti nelle intercettazioni - che probabilmente restano sul piano me- ramente ipotetico non essendo contestati come reati fine - alla partecipazione del Tinnpa all'associazione di tipo mafioso e non ad un estemporaneo progetto crimi- nale che esuli dalle caratteristiche dell'associazione ex art 416 bis cod. pen..

Si evidenzia che, in una conversazione intercorrente tra Papaleo, Niscoscia e Macrillò, dove il primo rende edotti gli altri che il Timpa voglia prendere del denaro dal "Castello", sarebbe bastato che il tribunale del riesame leggesse inte- ramente la trascrizione presente sull'ordinanza del Gip per verificare che nella fase finale della stessa uno dei conversanti (Papaleo) sottolinea agli altri interlocutori che il Tinnpa pretende perché si sente nella posizione di farlo ma in realtà non ha nessun potere per fare determinate richieste.

Si tratterebbe, pertanto, all'evidenza di interlocuzione che offre addirittura un elemento di resistenza rispetto alla partecipazione ad un'associazione mafiosa.

La ricostruzione del tribunale, per il ricorrente, è assolutamente distante dalla realtà descritta dalla trascrizione dell'intercettazione in quanto è il Papaleo a raccontare un evento che è già trascorso, e del quale per giunta non ci sono ri- scontri esterni, che lo riguarda in prima persona.

La conversazione scemerebbe su toni da gossip noir : "e tutti si vogliono morti ad isola Giusè... te li sei fatti questi quattro conti tu? Eh ... quello vuole morto a quello ... quello vuole morto a quello ... ma non è che si muove qualcuno".

Ci si domanda come questo dialogo possa certificare la partecipazione del Timpa ad una consorteria criminale.

Per il ricorrente non si comprende come prima il Gip e poi il tribunale del riesame possano affermare che la conversazione esaltata nel punto tratti un pro- getto onnicidiario.

Vieppiù, si domanda il ricorrente, come si faccia a dire che si tratti della programmazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che, per giunta, non av- verrà mai.

Si sottolinea in ricorso che la conversazione si concretizza in assenza dell'odierno ricorrente.

Tanto premesso, al di là della mera critica all'interpretazione fattuale del tribunale catanzarese, per concludere, per il ricorrente è di primaria importanza sottolineare come il giudice del gravame cautelare non riproduca nell'ordinanza, neppure minimamente, i dettati di questa Corte di legittimità riguardanti gli ele- menti individualizzanti per appurare l'appartenenza dell'odierno ricorrente alla consorteria mafiosa in contestazione (viene richiamato sul punto il dictum di Sez. 6 n. 24442/2020 secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di "partecipazione" è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a dispo- sizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi).

La partecipazione - evidenzia ancora il ricorrente- può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, quali, per esemplificare, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osserva- zione e prova, la rituale affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale consi- derato dall'imputazione (così Sez.

Un., n. 33748 del 1210712005, Mannino, Rv. 231670, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Sez. 5, n. 45840 del 1410612018 Rv. 274180; Sez. 6, n. 12554 del 0110312016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 0611112015, Rv. 266064).

Non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali', anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, co- munque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez.

Un. n. 111 del 3011112017, Gattuso, Rv. 271512).

Ebbene, per il ricorrente non vi sarebbe traccia, nell'ordinanza impugnata, di motivazioni che certifichino, incontrovertibilmente, in modo da giustificare una misura così stringente della libertà personale, la "stabile e organica compenetra- zione con il tessuto organizzativo del sodalizio" da parte dell'odierno ricorrente; e non militerebbero a favore del decisum del tribunale del riesame la mancata con- testazione di delitti scopo, nonché la mancata prova della sua affiliazione, elementi che cozzano, irrimediabilmente, con quanto espresso da questa Corte di legittimità secondo cui "la rituale affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo" e che sono ulteriori presupposti logici per attestare la partecipazione al sodalizio.

Ed è proprio con riguardo all'unico reato-fine contestatogli che per il ricor- rente possono trarsi degli elementi che: a) escludono la sussistenza dell'aggra- vante ex art. 416 bis

1. cod. pen. e, conseguentemente, b) militano in favore della mancata partecipazione del Timpa all'associazione mafiosa de qua.

Con un terzo motivo si lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art 416 bis

1. cod. pen. rispetto al capo 18 della contestazione provvisoria Ricorda il ricorrente che, riguardo ai reati fine, l'unica contestazione è quella del capo 18) che concerne la vendita di un'arma da parte del Timpa.

Il fatto sarebbe aggravato perché commesso "per favorire gli interessi dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta".

Rispetto alla ritenuta aggravante ex art. 416 bis

1. cod. pen. - ci si duole- il tribunale ometterebbe completamente la motivazione.

Il colloquio intercettato, dal quale si è tratta la gravità indiziaria, sarebbe per il ricorrente fortemente significativo del fatto che il Timpa abbia agito in ma- niera autonoma, quindi senza favorire gli interessi di nessuna associazione ma- fiosa, e, proprio questo suo modo di operare nel porre in essere un fatto penal- mente rilevante (in specie la vendita di un'arma) consentirebbe di escludere che egli si trovasse in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (il richiamo è a Sez. 6 n. 24442/2020).

Difatti il Timpa si lamenta con l'interlocutore del fatto che l'acquirente non ha ancora pagato - a fronte di un piccolo anticipo - il prezzo del bene acquistato e che è fermamente convinto che sarà costretto a chiederlo indietro per poter poi rivenderlo ad altri.

Appare quantomeno illogico che un associato ad una consorteria mafiosa abbia difficoltà a farsi pagare, appare oltremodo irrazionale che non riesca a farsi dare l'intero prezzo pattuito fin da subito ed appare oltremodo insensato che se ne lamenti a distanza di parecchio tempo senza essere riuscito ancora, attraverso il timore suscitato dalla sua appartenenza alla consorteria in questione, a farsi pagare il restante denaro pattuito.

Per il ricorrente, prescindendo da una valutazione fattuale e dalla discen- dente critica al deciso del tribunale vi è da dire che è questa stessa Corte a fornirci le coordinate per identificare la possibilità dell'esistenza dell'aggravante: "in altri termini per la sussistenza dell'aggravante nella forma evocata è sufficiente che la condotta assuma veste tipicamente mafiosa e cioè che l'agente ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comune- mente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto" (il richiamo è al dictunn di Sez. 5, n. 32533/2020).

Coordinate che non avrebbero trovato cittadinanza nel caso in esame.

Per il ricorrente non vi sarebbe traccia di una valutazione propria del tribu- nale - che esuli da quanto statuito, in prima battuta, dal GIP - la quale logica sarebbe semplicistica e fallace: il Timpa è un associato e pertanto i reati che pone in essere devono essere, di certo, aggravati ex art. 416 bis

1. cod. pen.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il solo terzo motivo di ricorso appare fondato, discendendone che l'or- dinanza impugnata va annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis

1. cod. pen., con rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione Riesame, per nuovo giudizio sul punto, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.

2. Sono infondati i primi due motivi di ricorso.

In proposito, va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cas- sazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).3.

Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame, in relazione ai capi 1) e 2) dell'incolpazione provvisoria, non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza.

Il tribunale catanzarese richiama le osservazioni del primo giudice quanto alla operatività nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA] di gruppi mafiosi, identificati con le famiglie poste al vertice dei sodalizi, e agli avvenimenti che hanno caratte- rizzato gli ultimi decenni, tendenti a far prevalere, essenzialmente con la uccisione dei rivali e oppositori, un gruppo sugli altri, a stringere alleanze per eliminare i competitori e mantenere assoluto controllo delle attività economiche sul territorio, con inevitabili implicazioni anche sul tessuto sociale e sulle possibilità di sviluppo delle popolazioni che si trovavano strette nella morsa della criminalità organizzata, e quanto all'epilogo derivante dagli ultimi procedimenti penali (N. 4456/2013, de- nominato Jonny, che ha fatto emergere la instaurazione della pax mafiosa tra i diversi gruppi, o meglio, famiglie, ancora in competizione, e il procedimento n. 3132/2018, denominato Tisifone, che ha visto l'emergere di nuove figure che si sono inserite nel vuoto di potere determinato dalla detenzione dei massimi vertici dei gruppi).

Vengono adesivannente richiamate, altresì, le osservazioni attinenti al traf- fico di sostanze stupefacenti gestito dai medesimi gruppi, con la collaborazione di soggetti estranei, che costituiva, unitamente a quella estorsiva, la principale attività delle consorterie di Isola di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 2-4 dell'ordinanza impugnata).

Il tribunale del riesame dà atto che le risultanze dell'attività di captazione, anche telematica, forniscono la descrizione del Timpa come soggetto inserito, in modo stabile e duraturo, nel contesto delinquenziale descritto, quale partecipe sia della associazione mafiosa e sia della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, risultando accertato:

4. Quanto all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2) della prov- visoria imputazione il suo pieno coinvolgimento dell'attività di smercio della so- stanza stupefacente trattata dal gruppo, a cui doveva rendere conto e consegnare i proventi che ne derivavano; viene desunto da una pluralità di conversazioni in- tercettate e precisamente: /. quella in data 6 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove emerge la figura di Timpa come soggetto che gestiva io spaccio di sostanze stupefacenti per conto dei Papaleo;

2. quella del 23 aprile 2018, dal cui contenuto si aveva modo di capire il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] come uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] atteso che Papaleo gli consegnava una prima somma di denaro, dietro la promessa di un'ulteriore dazione, depositata nella cas- saforte di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Papaleo informava il suo interlocutore di avere investito anche [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, seppur in maniera sommaria, dell'illecita attività da porre in essere .in merito allo spaccio di droga.

A questo argomento il Tinnpa sembrava molto interessato e chiedeva al Papaleo se avesse riferito al Nico- scia dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA]; il Papaleo spiegava che per il momento non aveva ritenuto opportuno spiegare al Nicoscia tutti i termini dell'accordo;

3. quella in data 27 aprile 2018, dalla quale si ha contezza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto a cui Papaleo versava somme di denaro provento dello spaccio di droga.

Papaleo spiegava al Tinnpa che l'esigua somma di denaro (100 euro) che gli versava in quel momento era dovuta al fatto che il proprio cognato [OSCURATO:PERSONA] deputato allo spaccio al minuto in località [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito droga a credito e tale azione era motivo di lamentela di Papaleo stesso il quale asseriva che, per recuperare tali somme, era costretto a percuotere gli acquirenti, indicati in Ricchia di Cane e Luchiceddu; nel prosieguo Papale° riferiva ancora al Timpa di dover ri- scuotere la somma di 100,00 da tale Giuseppe inteso il fornaio suscitando l'inte- resse dell'interlocutore per il buon esito dell'incasso; Timpa si interessava attiva- mente al recupero del denaro tanto che chiedeva al Papaleo se avesse in contrato l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] indicato in Luchiceddru ipotizzando di doverlo per- cuotere nonostante l' irrisoria somma di denaro;

4. quella in data 20 agosto 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva una richiesta di droga da parte di un terzo soggetto il quale era in procinto di partire. [OSCURATO:PERSONA]- dio e [OSCURATO:PERSONA] valutavano chi dei due potesse soddisfare tale richiesta at- teso che Papaleo, essendo sottoposto alla sorveglianza speciale di PS aveva l'ob- bligo di rientrare per le successive ore 21,30 presso la propria abitazione mentre [OSCURATO:PERSONA], che eventualmente voleva evitare di effettuare personalmente la consegna, chiedeva la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in loro compagnia, il quale rifiutava tale proposta non conoscendo l'acquirente.

Papaleo comunque si rendeva disponibile ad assolvere alla richiesta di Timpa a condizione che la terza persona pagasse in contanti.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso la motivazione del provvedi- mento impugnato si palesa priva di aporie logiche, completa e corretta in punto di diritto e, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità.

Le conversazioni sono molteplici, concatenate, individualizzanti.Non vi è mai dubbio che l'interlocutore sia il Timpa o che ci si riferisca allo stesso e anche le contestazioni sul punto proposte in questa sede appaiono del tutto generiche.

Va ricordato in proposito che costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio secondo cui le dichiarazioni carpite nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati, hanno piena valenza probatoria e non necessi- tano di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. un., 26 febbraio 2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715).

E cio, evidentemente, vale ancor più in sede cautelare.

Nell'affermare la sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, essendo emerso che egli era coinvolto in attività di spaccio di stupefacenti insieme [OSCURATO:PERSONA], i giudici del gravame cautelare ricordano anche gli incontri dei giorni 4 e 5 aprile 2018 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conversazione 870 del 16 aprile 2018 tra Papaleo e Giardino in cui i due parlavano di una partita di stupefacente nella dispo- nibilità del Timpa.

Inoltre viene evidenziato come dalla conversazione 659 emerga che Tinnpa aveva assunto il ruolo di intermediario tra Papaleo e [OSCURATO:PERSONA] per le questioni insorte tra i due con riferimento al reperimento di stupefacenti.

A dimostrazione del pieno coinvolgimento nelle attività associative del Timpa si pone l'accento sulle captazioni del 19 aprile 2018 da cui emerge che Papaleo era stato invitato da [OSCURATO:PERSONA] presso il bar Calabria per parlare riservatamente, incontro confermato dal tracciamento del sistema satellitare GPS installato sull'auto del Papaleo, ma soprattutto al fine di far incontrare Papaleo con Sestito cosa che avviene subito dopo, a dimostrazione del ruolo di intermediario svolto dal Timpa per le questioni sorte tra Papaleo e Sestito.

Tale ruolo associativo da parte del Timpa si ricava per i giudici della cautela anche dalla conversazione 1002 del 23 aprile 2018, da cui emerge che il Papaleo gli aveva consegnato una somma di danaro quale prezzo per una vendita di stupe- facenti, come si evince anche dalla conversazione 1066 del 27 aprile 2018, da cui emerge che Timpa aveva ottenuto 100 euro dal Papale° per la vendita di stupefa- cente, ma nella circostanza Papaleo ha spiegato al Timpa che egli non disponeva di tutta la somma necessaria per tale acquisto ,a causa del fatto che il cognato lan- none Mirko aveva ceduto stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere subito il corrispettivo in denaro.

In altra conversazione del 20 agosto 2018 Timpa ha rappresentato al Papaleo di aver ricevuto una richiesta di droga da un terzo e il Papaleo si è attivato per procurarla. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il suo ruolo di coadiutore del Papaleo nell'ambito dell'associazione di cui al capo 2 anche quando si è adoperato per il ritiro di somme di denaro relative alla cessione di stupefacente da Papaleo a [OSCURATO:PERSONA].

Ditale cessione si è parlato nella conversazione 1209 del 3 maggio 2018 in cui si evidenziava la scarsa qualità dello stupefacente ceduto da Papaleo a Pullano

5. Il provvedimento impugnato appare motivato congruamente e logica- mente anche in relazione alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso che si riconosce, al vertice, in Arena e [OSCURATO:PERSONA], del quale ultimo risulta essere cugino.

Con motivazione logica e congrua i giudici del gravame cautelare danno atto che la gravità indiziaria emerge da una serie di conversazioni captate in ambientale e modalità telematiche, e più specificatamente:

1. da quella in data 1 giugno 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], dopo avere discusso con [OSCURATO:PERSONA]- tonio classe 87 e con [OSCURATO:PERSONA] di vari argomenti, tra cui l'alterco avuto con [OSCURATO:PERSONA] della necessità di reperire sostanza stupefacente, informava i suoi interlocutori delle pretese di [OSCURATO:PERSONA] di volere imporre una estorsione alla società che gestiva il [OSCURATO:PERSONA] della omonima località.

Nell'occasione PAPALE° avrebbe suggerito di percepire una somma mensile tramite una assun- zione fittizia;

2. da quella in data 3 luglio 2018, nel corso della quale Papaleo e Tinnpa discutevano di istallazioni di slot machine presso gli esercizi commerciali di Isola di [OSCURATO:PERSONA].

Nella circostanza i due facevano esplicito riferimento all'e- ventuale apertura di un nuovo locale in località [OSCURATO:PERSONA], ove avrebbe dovuto impiantare le slot nnachine [OSCURATO:PERSONA].

I due convenivano sul fatto che. essendo il Calabretta affiliato con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, tale ipotesi poteva non essere ben vista da [OSCURATO:PERSONA],quindi l'argomento si concentrava pro- prio sul [OSCURATO:PERSONA].

Si ha motivo di intendere che Papaleo avrebbe dialogato con il [OSCURATO:PERSONA] il quale gli avrebbe confermato l'astio con il Nicoscia al contrario di come immaginava il Papaleo atteso la stipulata pax mafiosa;

3. Da quella in data 28 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali manifestavano il proposito di uccidere [OSCURATO:PERSONA], e, in considerazione di ciò, passavano in rassegna i nominativi dei soggetti da mettere alla guida dall'au- tovettura da utilizzare per la commissione dell'omicidio, indicando tra questi proprio il [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della intraneità di costui alla consorteria degli Arena-Gentile.

E per i giudici del gravame cautelare va osservato, riguardo al pro- posito di eliminare il [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione inter- corsa con Papaleo in data 23 luglio 2018, sopra già richiamata, riferiva di non es- sere ben visto dal [OSCURATO:PERSONA] atteso che veniva additato come la persona che avrebbe materialmente procurato l'autovettura Fiat 500 che sarebbe dovuta essere utilizzata per un attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA], autovettura rinvenuta occultata in un garage nel febbraio del 2018 con all'interno un fucile, sospetto che nella con- versazione non pare trovare smentita da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio richiamato fornisce un quadro di rilevante gravità indiziaria quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa contestata al capo 1) della prov- visoria imputazione, poiché l'essersi interfacciato con il Papaleo, manifestando il proposito di voler sottoporre a estorsione un'attività imprenditoriale e l'essere stato indicato come soggetto da coinvolgere nell'attentato alla vita di esponente apicale del gruppo in competizione, rappresentano elementi indicativi e altamente sinto- matici della intraneità del Timpa alla cosca in esame.

Va ricordato che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché sif- fatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di cre- scita criminale (Sez. 6, n..50965 dei 02/12/2014, Rv. 261379) sempre che risul- tino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'or- ganizzazione.

6. Invece, come si anticipava in precedenza, si palesa fondato il motivo di ricorso afferente all'aggravante ex art. 416 bis

1. cod. pen.

Rileva il tribunale del riesame che, riguardo alla contestazione di violazione della legge sulle armi, l'attenzione deve essere portata sul contenuto della conver- sazione registrata tramite captatore informatico in data 8 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove quest'ultimo riferiva di avere ceduto una pistola a un soggetto indicato come Giuseppe di [OSCURATO:PERSONA], identifi- cabile in [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto pagarla settimanal- mente al Timpa, pagamento che in realtà non era avvenuto in toto, atteso che questi aveva ricevuto solo la somma di 250 euro, motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA]- seppe in un primo momento ipotizza di picchiare l'acquirente dopodiché informava Papaleo della propria intenzione di restituire la citata somma a Giuseppe e ripren- dersi nuovamente l'arma proponendola al Papaleo stesso.

La conversazione, per i giudici del gravame cautelare, appare di sicura valenza indiziare quanto alla con- figurabilità della ipotizzata fattispecie delittuosa di porto e detenzione di arma co- mune da sparo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione in punto di sussistenza in chiave indiziaria dell'aggravante contestata, tuttavia, manca.

Il giudice del gravame cautelare non spiega come il fatto di detenere l'arma, di averla venduta e di volerla riprendere per poi rivenderla, sia atto finalizzato a favorire l'associazione.[OSCURATO:PERSONA] - come rileva il ricorrente- si lamenta con l'interlocutore del fatto che l'acquirente non ha ancora pagato - a fronte di un piccolo anticipo - il prezzo del bene acquistato e che è fermamente convinto che sarà costretto a chiederlo indietro per poter poi rivenderlo ad altri.

E certo non appare illogico il rilievo che appare un po' contraddittorio che un associato ad una consorteria mafiosa abbia difficoltà a farsi pagare e che se ne lamenti a distanza di parecchio tempo senza essere riuscito ancora, attraverso il timore suscitato dalla sua appartenenza alla consorteria in questione, a farsi pagare il restante denaro pattuito.

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà rivalutare il punto, tenendo conto che per la sussistenza dell'aggravante nella forma evocata, ovvero dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante già pre- vista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203 ed oggi dall'art. 416-bis

1. cod. pen., ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando pos- sibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organiz- zazione (così Sez. 6, n. 31874 del 9/5/2017, Ferrante ed altri, Rv. 270590; vedasi anche Sez.

Un., n. 8545 del 19/12/2019 dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278734).

Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il Difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] dei foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5ITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare personale della detenzione in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 1/2/2021, che ha ravvisato a carico dello stesso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, articola- zione di Isola di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alle famiglie Arena e Gentile (capo 1), di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quale diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), e di porto e deten- zione illegale di arma comune da sparo aggravata ex art. 416bis 1. cod. pen. (capo 18). [OSCURATO:PERSONA] proponeva riesame, tramite il difensore di fiducia, sostenendo la mancanza di gravità indiziaria e la carenza di esigenze cautelari, ma il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta con ordinanza del 16-17/3/2021. 2. Ricorre il Timpa, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta mancanza ed in parte contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la partecipazione del pro- prio assistito all'associazione ex art. 74 Dpr. 309/90. Il ricorrente riassume, brevemente, la ricostruzione del Tribunale nell'ordi- nanza per il capo 2) della contestazione provvisoria che evidenzia riprendere pe- dissequamente il deciso del GIP: [ordinanza pagg. 3-4] "(..)prima della scissione de/gruppo Papaleo dal gruppo Astorino l'attività di spaccio di sostanza stupefa- cente nell'area di [OSCURATO:PERSONA] era posta in essere da Papaleo, Timpa e Val- lane sotto la guida dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ( ) dopo la rottura dei rapporti tra Papaleo e i fratelli Astorino ( ) conseguentemente le attività inve- stigative hanno consentito di stabilire che l'associazione ruotava prevalentemente attorno alle figure di [OSCURATO:PERSONA] classe 87, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti posti in una posizione verticistica ( ) parte dei proventi dell'attività di spaccio era destinata alla cassa comune, c. d. bacinella, individuan- dosi nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto deputato alla gestione de/la stessa e quindi a svolgere il ruolo di tesoriere ( ) le risultanze de/l'attività di captazione, anche telematica, fornisce la descrizione del Timpa come soggetto inserito, in modo sta- bile e duraturo, nel contesto delinquenziale descritto quale partecipe ( ) dell'as- sociazione finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti." Tanto premesso, per il ricorrente la motivazione del giudice del gravame cautelare appare in parte carente ed in parte contraddittoria.Lamenta il ricorrente che il tribunale del riesame- come già in precedenza il GIP - non renderebbe edotti sul thinking process con il quale identifica il "Giu- seppe", citato nella conversazione tra Papaleo e Giardino, nel Tinnpa. Il tribunale, inoltre, contraddirebbe se stesso visto che da principio asseri- sce: "l'associazione ruotava prevalentemente attorno alle figure di [OSCURATO:PERSONA]- tonio classe 87, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti posti in una posizione verticistica (...) parte dei proventi de/l'attività di spaccio era desti- nata alla cassa comune, c.d. bacinella, individuandosi nel [OSCURATO:PERSONA] il sog- getto deputato alla gestione dello stessa e quindi a svolgere il ruolo di tesoriere (...)" e consequenzialmente non renderebbe edotti sul come sia possibile asserire che il capo dell'associazione consegni ad un sottoposto i narcoproventi e non al soggetto identificato come tesoriere. Il tribunale - ci si duole- tenta di superare l'impasse dicendo che il Timpa in quel momento fosse lì per conto del Sestito ma senza che quest'ultimo venga mai citato nella conversazione né si possa evincere in nessun modo che il denaro fosse a lui destinato. Non vi sarebbero, inoltre, riscontri esterni che possano certificare, incon- trovertibilmente, che la traditio in questione riguardi del narcotico e consequen- zialmente appare quantomeno illogica l'affermazione "in data 20 agosto 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva una richiesta di droga da parte di un terzo soggetto, il quale era in procinto di partire". Ciò detto, per il ricorrente è facilmente affermabile che l'asserzione del tri- bunale secondo cui "il compendio indicato si rileva conducente per l'affermazione della sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, essendo emerso che egli era coinvolto in attività di spaccio di stupe- facenti insieme a [OSCURATO:PERSONA]" sarebbe illogica, nonché contradditoria rispetto a quanto esposto sopra. Vieppiù, le considerazioni successive non sarebbero nient'altro che un for- zato collage di intercettazioni che non individualizzano comportamenti afferenti al reato contestato - non vi sarebbero riscontri esterni quali sequestri di sostanza stupefacente o conversazioni concludenti ex se - e che ricalcano il deciso del GIP evitando, con cura, di spingersi nel confrontarsi con le doglianze del difensore prodotte nella memoria a sostegno del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. Si sottolinea, inoltre, come il tribunale non si sarebbe confrontato, in nes- sun modo, con le coordinate offerte da questa Suprema Corte per l'identificazione del partecipe ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Non vi sarebbe traccia - ci si duole- di un seppur minimo ragionamento dove si possa individuare la consapevolezza del Tinnpa - nonché la sua volontaria adesione - all'associazione dedita al narcotraffico; non vi è traccia di una descri- zione riguardante la sua messa a disposizione per il gruppo nonché del suo ruolo oppure della possibilità per quest'ultimo di accedere ai narcoproventi. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza della motivazione in ordine ai presupposti che giustificano la partecipazione all'associazione ex art 416 bis cod. pen. Viene preliminarmente sottolineato che il giudice del gravame cautelare, per affermare la partecipazione del Timpa all'associazione mafiosa contestata nel capo 1) della contestazione provvisoria, ritiene concludenti l'utilizzazione di sole tre intercettazioni delle quali due, a ben vedere, registrano le conversazioni tra soggetti diversi dal Timpa. Per il ricorrente è da stigmatizzare il fatto che, all'attenta lettura dell'ordi- nanza, non si comprenda da cosa si possa evincere la partecipazione del Timpa alla consorteria e come, in sintesi, si riesca a collegare l'idealizzazione dei poten- ziali reati descritti nelle intercettazioni - che probabilmente restano sul piano me- ramente ipotetico non essendo contestati come reati fine - alla partecipazione del Tinnpa all'associazione di tipo mafioso e non ad un estemporaneo progetto crimi- nale che esuli dalle caratteristiche dell'associazione ex art 416 bis cod. pen.. Si evidenzia che, in una conversazione intercorrente tra Papaleo, Niscoscia e Macrillò, dove il primo rende edotti gli altri che il Timpa voglia prendere del denaro dal "Castello", sarebbe bastato che il tribunale del riesame leggesse inte- ramente la trascrizione presente sull'ordinanza del Gip per verificare che nella fase finale della stessa uno dei conversanti (Papaleo) sottolinea agli altri interlocutori che il Tinnpa pretende perché si sente nella posizione di farlo ma in realtà non ha nessun potere per fare determinate richieste. Si tratterebbe, pertanto, all'evidenza di interlocuzione che offre addirittura un elemento di resistenza rispetto alla partecipazione ad un'associazione mafiosa. La ricostruzione del tribunale, per il ricorrente, è assolutamente distante dalla realtà descritta dalla trascrizione dell'intercettazione in quanto è il Papaleo a raccontare un evento che è già trascorso, e del quale per giunta non ci sono ri- scontri esterni, che lo riguarda in prima persona. La conversazione scemerebbe su toni da gossip noir : "e tutti si vogliono morti ad isola Giusè... te li sei fatti questi quattro conti tu? Eh ... quello vuole morto a quello ... quello vuole morto a quello ... ma non è che si muove qualcuno". Ci si domanda come questo dialogo possa certificare la partecipazione del Timpa ad una consorteria criminale. Per il ricorrente non si comprende come prima il Gip e poi il tribunale del riesame possano affermare che la conversazione esaltata nel punto tratti un pro- getto onnicidiario. Vieppiù, si domanda il ricorrente, come si faccia a dire che si tratti della programmazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che, per giunta, non av- verrà mai. Si sottolinea in ricorso che la conversazione si concretizza in assenza dell'odierno ricorrente. Tanto premesso, al di là della mera critica all'interpretazione fattuale del tribunale catanzarese, per concludere, per il ricorrente è di primaria importanza sottolineare come il giudice del gravame cautelare non riproduca nell'ordinanza, neppure minimamente, i dettati di questa Corte di legittimità riguardanti gli ele- menti individualizzanti per appurare l'appartenenza dell'odierno ricorrente alla consorteria mafiosa in contestazione (viene richiamato sul punto il dictum di Sez. 6 n. 24442/2020 secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di "partecipazione" è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a dispo- sizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi). La partecipazione - evidenzia ancora il ricorrente- può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, quali, per esemplificare, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osserva- zione e prova, la rituale affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale consi- derato dall'imputazione (così Sez. Un., n. 33748 del 1210712005, Mannino, Rv. 231670, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Sez. 5, n. 45840 del 1410612018 Rv. 274180; Sez. 6, n. 12554 del 0110312016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 0611112015, Rv. 266064). Non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali', anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, co- munque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez. Un. n. 111 del 3011112017, Gattuso, Rv. 271512). Ebbene, per il ricorrente non vi sarebbe traccia, nell'ordinanza impugnata, di motivazioni che certifichino, incontrovertibilmente, in modo da giustificare una misura così stringente della libertà personale, la "stabile e organica compenetra- zione con il tessuto organizzativo del sodalizio" da parte dell'odierno ricorrente; e non militerebbero a favore del decisum del tribunale del riesame la mancata con- testazione di delitti scopo, nonché la mancata prova della sua affiliazione, elementi che cozzano, irrimediabilmente, con quanto espresso da questa Corte di legittimità secondo cui "la rituale affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo" e che sono ulteriori presupposti logici per attestare la partecipazione al sodalizio. Ed è proprio con riguardo all'unico reato-fine contestatogli che per il ricor- rente possono trarsi degli elementi che: a) escludono la sussistenza dell'aggra- vante ex art. 416 bis 1. cod. pen. e, conseguentemente, b) militano in favore della mancata partecipazione del Timpa all'associazione mafiosa de qua. Con un terzo motivo si lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art 416 bis 1. cod. pen. rispetto al capo 18 della contestazione provvisoria Ricorda il ricorrente che, riguardo ai reati fine, l'unica contestazione è quella del capo 18) che concerne la vendita di un'arma da parte del Timpa. Il fatto sarebbe aggravato perché commesso "per favorire gli interessi dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta". Rispetto alla ritenuta aggravante ex art. 416 bis 1. cod. pen. - ci si duole- il tribunale ometterebbe completamente la motivazione. Il colloquio intercettato, dal quale si è tratta la gravità indiziaria, sarebbe per il ricorrente fortemente significativo del fatto che il Timpa abbia agito in ma- niera autonoma, quindi senza favorire gli interessi di nessuna associazione ma- fiosa, e, proprio questo suo modo di operare nel porre in essere un fatto penal- mente rilevante (in specie la vendita di un'arma) consentirebbe di escludere che egli si trovasse in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (il richiamo è a Sez. 6 n. 24442/2020). Difatti il Timpa si lamenta con l'interlocutore del fatto che l'acquirente non ha ancora pagato - a fronte di un piccolo anticipo - il prezzo del bene acquistato e che è fermamente convinto che sarà costretto a chiederlo indietro per poter poi rivenderlo ad altri. Appare quantomeno illogico che un associato ad una consorteria mafiosa abbia difficoltà a farsi pagare, appare oltremodo irrazionale che non riesca a farsi dare l'intero prezzo pattuito fin da subito ed appare oltremodo insensato che se ne lamenti a distanza di parecchio tempo senza essere riuscito ancora, attraverso il timore suscitato dalla sua appartenenza alla consorteria in questione, a farsi pagare il restante denaro pattuito. Per il ricorrente, prescindendo da una valutazione fattuale e dalla discen- dente critica al deciso del tribunale vi è da dire che è questa stessa Corte a fornirci le coordinate per identificare la possibilità dell'esistenza dell'aggravante: "in altri termini per la sussistenza dell'aggravante nella forma evocata è sufficiente che la condotta assuma veste tipicamente mafiosa e cioè che l'agente ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comune- mente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto" (il richiamo è al dictunn di Sez. 5, n. 32533/2020). Coordinate che non avrebbero trovato cittadinanza nel caso in esame. Per il ricorrente non vi sarebbe traccia di una valutazione propria del tribu- nale - che esuli da quanto statuito, in prima battuta, dal GIP - la quale logica sarebbe semplicistica e fallace: il Timpa è un associato e pertanto i reati che pone in essere devono essere, di certo, aggravati ex art. 416 bis 1. cod. pen. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo terzo motivo di ricorso appare fondato, discendendone che l'or- dinanza impugnata va annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis 1. cod. pen., con rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione Riesame, per nuovo giudizio sul punto, dovendosi rigettare il ricorso nel resto. 2. Sono infondati i primi due motivi di ricorso. In proposito, va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cas- sazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame, in relazione ai capi 1) e 2) dell'incolpazione provvisoria, non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza. Il tribunale catanzarese richiama le osservazioni del primo giudice quanto alla operatività nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA] di gruppi mafiosi, identificati con le famiglie poste al vertice dei sodalizi, e agli avvenimenti che hanno caratte- rizzato gli ultimi decenni, tendenti a far prevalere, essenzialmente con la uccisione dei rivali e oppositori, un gruppo sugli altri, a stringere alleanze per eliminare i competitori e mantenere assoluto controllo delle attività economiche sul territorio, con inevitabili implicazioni anche sul tessuto sociale e sulle possibilità di sviluppo delle popolazioni che si trovavano strette nella morsa della criminalità organizzata, e quanto all'epilogo derivante dagli ultimi procedimenti penali (N. 4456/2013, de- nominato Jonny, che ha fatto emergere la instaurazione della pax mafiosa tra i diversi gruppi, o meglio, famiglie, ancora in competizione, e il procedimento n. 3132/2018, denominato Tisifone, che ha visto l'emergere di nuove figure che si sono inserite nel vuoto di potere determinato dalla detenzione dei massimi vertici dei gruppi). Vengono adesivannente richiamate, altresì, le osservazioni attinenti al traf- fico di sostanze stupefacenti gestito dai medesimi gruppi, con la collaborazione di soggetti estranei, che costituiva, unitamente a quella estorsiva, la principale attività delle consorterie di Isola di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 2-4 dell'ordinanza impugnata). Il tribunale del riesame dà atto che le risultanze dell'attività di captazione, anche telematica, forniscono la descrizione del Timpa come soggetto inserito, in modo stabile e duraturo, nel contesto delinquenziale descritto, quale partecipe sia della associazione mafiosa e sia della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, risultando accertato: 4. Quanto all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2) della prov- visoria imputazione il suo pieno coinvolgimento dell'attività di smercio della so- stanza stupefacente trattata dal gruppo, a cui doveva rendere conto e consegnare i proventi che ne derivavano; viene desunto da una pluralità di conversazioni in- tercettate e precisamente: /. quella in data 6 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove emerge la figura di Timpa come soggetto che gestiva io spaccio di sostanze stupefacenti per conto dei Papaleo; 2. quella del 23 aprile 2018, dal cui contenuto si aveva modo di capire il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] come uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] atteso che Papaleo gli consegnava una prima somma di denaro, dietro la promessa di un'ulteriore dazione, depositata nella cas- saforte di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Papaleo informava il suo interlocutore di avere investito anche [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, seppur in maniera sommaria, dell'illecita attività da porre in essere .in merito allo spaccio di droga. A questo argomento il Tinnpa sembrava molto interessato e chiedeva al Papaleo se avesse riferito al Nico- scia dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA]; il Papaleo spiegava che per il momento non aveva ritenuto opportuno spiegare al Nicoscia tutti i termini dell'accordo; 3. quella in data 27 aprile 2018, dalla quale si ha contezza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto a cui Papaleo versava somme di denaro provento dello spaccio di droga. Papaleo spiegava al Tinnpa che l'esigua somma di denaro (100 euro) che gli versava in quel momento era dovuta al fatto che il proprio cognato [OSCURATO:PERSONA] deputato allo spaccio al minuto in località [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito droga a credito e tale azione era motivo di lamentela di Papaleo stesso il quale asseriva che, per recuperare tali somme, era costretto a percuotere gli acquirenti, indicati in Ricchia di Cane e Luchiceddu; nel prosieguo Papale° riferiva ancora al Timpa di dover ri- scuotere la somma di 100,00 da tale Giuseppe inteso il fornaio suscitando l'inte- resse dell'interlocutore per il buon esito dell'incasso; Timpa si interessava attiva- mente al recupero del denaro tanto che chiedeva al Papaleo se avesse in contrato l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] indicato in Luchiceddru ipotizzando di doverlo per- cuotere nonostante l' irrisoria somma di denaro; 4. quella in data 20 agosto 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva una richiesta di droga da parte di un terzo soggetto il quale era in procinto di partire. [OSCURATO:PERSONA]- dio e [OSCURATO:PERSONA] valutavano chi dei due potesse soddisfare tale richiesta at- teso che Papaleo, essendo sottoposto alla sorveglianza speciale di PS aveva l'ob- bligo di rientrare per le successive ore 21,30 presso la propria abitazione mentre [OSCURATO:PERSONA], che eventualmente voleva evitare di effettuare personalmente la consegna, chiedeva la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in loro compagnia, il quale rifiutava tale proposta non conoscendo l'acquirente. Papaleo comunque si rendeva disponibile ad assolvere alla richiesta di Timpa a condizione che la terza persona pagasse in contanti. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso la motivazione del provvedi- mento impugnato si palesa priva di aporie logiche, completa e corretta in punto di diritto e, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità. Le conversazioni sono molteplici, concatenate, individualizzanti.Non vi è mai dubbio che l'interlocutore sia il Timpa o che ci si riferisca allo stesso e anche le contestazioni sul punto proposte in questa sede appaiono del tutto generiche. Va ricordato in proposito che costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio secondo cui le dichiarazioni carpite nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati, hanno piena valenza probatoria e non necessi- tano di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. un., 26 febbraio 2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715). E cio, evidentemente, vale ancor più in sede cautelare. Nell'affermare la sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, essendo emerso che egli era coinvolto in attività di spaccio di stupefacenti insieme [OSCURATO:PERSONA], i giudici del gravame cautelare ricordano anche gli incontri dei giorni 4 e 5 aprile 2018 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conversazione 870 del 16 aprile 2018 tra Papaleo e Giardino in cui i due parlavano di una partita di stupefacente nella dispo- nibilità del Timpa. Inoltre viene evidenziato come dalla conversazione 659 emerga che Tinnpa aveva assunto il ruolo di intermediario tra Papaleo e [OSCURATO:PERSONA] per le questioni insorte tra i due con riferimento al reperimento di stupefacenti. A dimostrazione del pieno coinvolgimento nelle attività associative del Timpa si pone l'accento sulle captazioni del 19 aprile 2018 da cui emerge che Papaleo era stato invitato da [OSCURATO:PERSONA] presso il bar Calabria per parlare riservatamente, incontro confermato dal tracciamento del sistema satellitare GPS installato sull'auto del Papaleo, ma soprattutto al fine di far incontrare Papaleo con Sestito cosa che avviene subito dopo, a dimostrazione del ruolo di intermediario svolto dal Timpa per le questioni sorte tra Papaleo e Sestito. Tale ruolo associativo da parte del Timpa si ricava per i giudici della cautela anche dalla conversazione 1002 del 23 aprile 2018, da cui emerge che il Papaleo gli aveva consegnato una somma di danaro quale prezzo per una vendita di stupe- facenti, come si evince anche dalla conversazione 1066 del 27 aprile 2018, da cui emerge che Timpa aveva ottenuto 100 euro dal Papale° per la vendita di stupefa- cente, ma nella circostanza Papaleo ha spiegato al Timpa che egli non disponeva di tutta la somma necessaria per tale acquisto ,a causa del fatto che il cognato lan- none Mirko aveva ceduto stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere subito il corrispettivo in denaro. In altra conversazione del 20 agosto 2018 Timpa ha rappresentato al Papaleo di aver ricevuto una richiesta di droga da un terzo e il Papaleo si è attivato per procurarla. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il suo ruolo di coadiutore del Papaleo nell'ambito dell'associazione di cui al capo 2 anche quando si è adoperato per il ritiro di somme di denaro relative alla cessione di stupefacente da Papaleo a [OSCURATO:PERSONA]. Ditale cessione si è parlato nella conversazione 1209 del 3 maggio 2018 in cui si evidenziava la scarsa qualità dello stupefacente ceduto da Papaleo a Pullano 5. Il provvedimento impugnato appare motivato congruamente e logica- mente anche in relazione alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso che si riconosce, al vertice, in Arena e [OSCURATO:PERSONA], del quale ultimo risulta essere cugino. Con motivazione logica e congrua i giudici del gravame cautelare danno atto che la gravità indiziaria emerge da una serie di conversazioni captate in ambientale e modalità telematiche, e più specificatamente: 1. da quella in data 1 giugno 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], dopo avere discusso con [OSCURATO:PERSONA]- tonio classe 87 e con [OSCURATO:PERSONA] di vari argomenti, tra cui l'alterco avuto con [OSCURATO:PERSONA] della necessità di reperire sostanza stupefacente, informava i suoi interlocutori delle pretese di [OSCURATO:PERSONA] di volere imporre una estorsione alla società che gestiva il [OSCURATO:PERSONA] della omonima località. Nell'occasione PAPALE° avrebbe suggerito di percepire una somma mensile tramite una assun- zione fittizia; 2. da quella in data 3 luglio 2018, nel corso della quale Papaleo e Tinnpa discutevano di istallazioni di slot machine presso gli esercizi commerciali di Isola di [OSCURATO:PERSONA]. Nella circostanza i due facevano esplicito riferimento all'e- ventuale apertura di un nuovo locale in località [OSCURATO:PERSONA], ove avrebbe dovuto impiantare le slot nnachine [OSCURATO:PERSONA]. I due convenivano sul fatto che. essendo il Calabretta affiliato con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, tale ipotesi poteva non essere ben vista da [OSCURATO:PERSONA],quindi l'argomento si concentrava pro- prio sul [OSCURATO:PERSONA]. Si ha motivo di intendere che Papaleo avrebbe dialogato con il [OSCURATO:PERSONA] il quale gli avrebbe confermato l'astio con il Nicoscia al contrario di come immaginava il Papaleo atteso la stipulata pax mafiosa; 3. Da quella in data 28 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali manifestavano il proposito di uccidere [OSCURATO:PERSONA], e, in considerazione di ciò, passavano in rassegna i nominativi dei soggetti da mettere alla guida dall'au- tovettura da utilizzare per la commissione dell'omicidio, indicando tra questi proprio il [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della intraneità di costui alla consorteria degli Arena-Gentile. E per i giudici del gravame cautelare va osservato, riguardo al pro- posito di eliminare il [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione inter- corsa con Papaleo in data 23 luglio 2018, sopra già richiamata, riferiva di non es- sere ben visto dal [OSCURATO:PERSONA] atteso che veniva additato come la persona che avrebbe materialmente procurato l'autovettura Fiat 500 che sarebbe dovuta essere utilizzata per un attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA], autovettura rinvenuta occultata in un garage nel febbraio del 2018 con all'interno un fucile, sospetto che nella con- versazione non pare trovare smentita da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio richiamato fornisce un quadro di rilevante gravità indiziaria quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa contestata al capo 1) della prov- visoria imputazione, poiché l'essersi interfacciato con il Papaleo, manifestando il proposito di voler sottoporre a estorsione un'attività imprenditoriale e l'essere stato indicato come soggetto da coinvolgere nell'attentato alla vita di esponente apicale del gruppo in competizione, rappresentano elementi indicativi e altamente sinto- matici della intraneità del Timpa alla cosca in esame. Va ricordato che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché sif- fatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di cre- scita criminale (Sez. 6, n..50965 dei 02/12/2014, Rv. 261379) sempre che risul- tino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'or- ganizzazione. 6. Invece, come si anticipava in precedenza, si palesa fondato il motivo di ricorso afferente all'aggravante ex art. 416 bis 1. cod. pen. Rileva il tribunale del riesame che, riguardo alla contestazione di violazione della legge sulle armi, l'attenzione deve essere portata sul contenuto della conver- sazione registrata tramite captatore informatico in data 8 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove quest'ultimo riferiva di avere ceduto una pistola a un soggetto indicato come Giuseppe di [OSCURATO:PERSONA], identifi- cabile in [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto pagarla settimanal- mente al Timpa, pagamento che in realtà non era avvenuto in toto, atteso che questi aveva ricevuto solo la somma di 250 euro, motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA]- seppe in un primo momento ipotizza di picchiare l'acquirente dopodiché informava Papaleo della propria intenzione di restituire la citata somma a Giuseppe e ripren- dersi nuovamente l'arma proponendola al Papaleo stesso. La conversazione, per i giudici del gravame cautelare, appare di sicura valenza indiziare quanto alla con- figurabilità della ipotizzata fattispecie delittuosa di porto e detenzione di arma co- mune da sparo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione in punto di sussistenza in chiave indiziaria dell'aggravante contestata, tuttavia, manca. Il giudice del gravame cautelare non spiega come il fatto di detenere l'arma, di averla venduta e di volerla riprendere per poi rivenderla, sia atto finalizzato a favorire l'associazione.[OSCURATO:PERSONA] - come rileva il ricorrente- si lamenta con l'interlocutore del fatto che l'acquirente non ha ancora pagato - a fronte di un piccolo anticipo - il prezzo del bene acquistato e che è fermamente convinto che sarà costretto a chiederlo indietro per poter poi rivenderlo ad altri. E certo non appare illogico il rilievo che appare un po' contraddittorio che un associato ad una consorteria mafiosa abbia difficoltà a farsi pagare e che se ne lamenti a distanza di parecchio tempo senza essere riuscito ancora, attraverso il timore suscitato dalla sua appartenenza alla consorteria in questione, a farsi pagare il restante denaro pattuito. Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà rivalutare il punto, tenendo conto che per la sussistenza dell'aggravante nella forma evocata, ovvero dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante già pre- vista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203 ed oggi dall'art. 416-bis 1. cod. pen., ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando pos- sibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organiz- zazione (così Sez. 6, n. 31874 del 9/5/2017, Ferrante ed altri, Rv. 270590; vedasi anche Sez. Un., n. 8545 del 19/12/2019 dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278734). Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att