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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38721/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose, su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio.

Rilevato che la difesa lamenta l'assenza della condizione di procedibilità della querela.

Considerato che la doglianza è destituita di fondamento: i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata dell'essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, tale essendo l'energia elettrica (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:"In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta"); in ragione ciò il reato è procedibile d'ufficio: ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto, punibile a querela della persona offesa dall'entrata in vigore della legge, è tuttavia procedibile d'ufficio ove ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.

Ne consegue che per il reato in contestazione si procede d'ufficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose, su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio. Rilevato che la difesa lamenta l'assenza della condizione di procedibilità della querela. Considerato che la doglianza è destituita di fondamento: i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata dell'essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, tale essendo l'energia elettrica (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:"In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta"); in ragione ciò il reato è procedibile d'ufficio: ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto, punibile a querela della persona offesa dall'entrata in vigore della legge, è tuttavia procedibile d'ufficio ove ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Ne consegue che per il reato in contestazione si procede d'ufficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38721/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris