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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 44846/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 14 marzo-26 aprile 2023, la Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio in seguito ad annullamento di precedente ordinanza da parte della Sesta sezione di questa Corte, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Latina del 6 marzo 2019, riduceva la durata della misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza applicata a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due, confermando il sequestro e la confisca dell'intero capitale sociale della Tecnoimp s.r.I., della TPS [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA] e di una imbarcazione. 1.1 Avverso il decreto ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la erronea applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) D. Lgs. 159/2011 in relazione alla condizione soggettiva dell'attualità della pericolosità qualificata; osservano che la Corte di appello aveva confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione personale, ritenendo la ricorrenza dell'attualità della pericolosità qualificata del proposto sulla scorta della presenza di un procedimento penale successivo alla emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione da parte del Tribunale di Latina, senza considerare che tale attualità deve essere individuata nel momento in cui viene emessa la decisione di primo grado; tale conclusione discende dalla circostanza che il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale emesso in primo grado è immediatamente esecutivo e la sua efficacia non è sospesa in conseguenza della proposizione di una impugnazione; pertanto, elementi successivi al decreto di applicazione della misura emesso in primo grado non possono incidere sul momento al quale parametrare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, ma semmai possono essere oggetto di valutazione solo in via eccezionale ed in senso favorevole allo stesso.

I difensori evidenziano che la contestazione relativa all'ipotesi di tentata estorsione atteneva fatti denunciati come avvenuti nel gennaio 2020 e la contestazione di intestazione fittizia si sarebbe realizzata mediante cessione di quote sociali successive alla pronuncia del decreto applicativo della misura di prevenzione emesso dal tribunale di Latina in data 4 giugno 2019 per cui tutte le condotte contestate alla proposto erano ampiamente successive al decreto impeditivo della misura di prevenzione che costituiva il limite temporale insuperabile al quale parametrare il requisito dell'attualità della pericolosità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. -n ( 1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356 (ora art. 512-bis cod. pen.), intervenuta nell'anno 2015, che legittimava pertanto l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n. 159/2011 Dopo questa valutazione, la Corte di appello ha esaminato gli elementi sopravvenuti, ritenendo che la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del proposto ed alla sua pericolosità era stata confermata da fatti sopravvenuti desunti dal carico pendente emergente dal certificato della Procura di Latina che attestava altri reati commessi nel 2020; il carico pendente è stato quindi ritenuto non solo rafforzativo della prognosi negativa effettuata dal primo giudice, ma ne ha attesta in concreto l'attualità della pericolosità sociale qualificata, così lasciando intendere che il nuovo elemento sia stato valutato per escludere un'attenuazione della pericolosità sociale del proposto; peraltro, si deve ribadire che "nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento" (Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038) Con riferimento quindi all'unico motivo di ricorso proposto, si deve ribadire che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Oedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).) Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene, per quanto sopra esposto.

2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 14 marzo-26 aprile 2023, la Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio in seguito ad annullamento di precedente ordinanza da parte della Sesta sezione di questa Corte, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Latina del 6 marzo 2019, riduceva la durata della misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza applicata a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due, confermando il sequestro e la confisca dell'intero capitale sociale della Tecnoimp s.r.I., della TPS [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA] e di una imbarcazione. 1.1 Avverso il decreto ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la erronea applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) D. Lgs. 159/2011 in relazione alla condizione soggettiva dell'attualità della pericolosità qualificata; osservano che la Corte di appello aveva confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione personale, ritenendo la ricorrenza dell'attualità della pericolosità qualificata del proposto sulla scorta della presenza di un procedimento penale successivo alla emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione da parte del Tribunale di Latina, senza considerare che tale attualità deve essere individuata nel momento in cui viene emessa la decisione di primo grado; tale conclusione discende dalla circostanza che il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale emesso in primo grado è immediatamente esecutivo e la sua efficacia non è sospesa in conseguenza della proposizione di una impugnazione; pertanto, elementi successivi al decreto di applicazione della misura emesso in primo grado non possono incidere sul momento al quale parametrare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, ma semmai possono essere oggetto di valutazione solo in via eccezionale ed in senso favorevole allo stesso. I difensori evidenziano che la contestazione relativa all'ipotesi di tentata estorsione atteneva fatti denunciati come avvenuti nel gennaio 2020 e la contestazione di intestazione fittizia si sarebbe realizzata mediante cessione di quote sociali successive alla pronuncia del decreto applicativo della misura di prevenzione emesso dal tribunale di Latina in data 4 giugno 2019 per cui tutte le condotte contestate alla proposto erano ampiamente successive al decreto impeditivo della misura di prevenzione che costituiva il limite temporale insuperabile al quale parametrare il requisito dell'attualità della pericolosità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. -n ( 1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356 (ora art. 512-bis cod. pen.), intervenuta nell'anno 2015, che legittimava pertanto l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n. 159/2011 Dopo questa valutazione, la Corte di appello ha esaminato gli elementi sopravvenuti, ritenendo che la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del proposto ed alla sua pericolosità era stata confermata da fatti sopravvenuti desunti dal carico pendente emergente dal certificato della Procura di Latina che attestava altri reati commessi nel 2020; il carico pendente è stato quindi ritenuto non solo rafforzativo della prognosi negativa effettuata dal primo giudice, ma ne ha attesta in concreto l'attualità della pericolosità sociale qualificata, così lasciando intendere che il nuovo elemento sia stato valutato per escludere un'attenuazione della pericolosità sociale del proposto; peraltro, si deve ribadire che "nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento" (Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038) Con riferimento quindi all'unico motivo di ricorso proposto, si deve ribadire che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Oedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).) Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene, per quanto sopra esposto. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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