Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31409/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio,l’inammissibilità nel resto del ricorso e la dichiarazione di irrevocabilità delle partidella sentenza non annullate;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed IniziativeCulturali [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso nella parte relativa all’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato e alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile,con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presentegrado;lette le conclusioni del difensore delle parti civili Solidaria S.C.S. - [OSCURATO:PERSONA] e S.O.S.[OSCURATO:PERSONA] A.P.S., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in via principale,dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, conconferma della sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità e conrifusione delle spese del presente grado;lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] perl’Italia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],Turistiche e dei Servizi - [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato, con condanna delricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado;lette le conclusioni del difensore della parte civile Sicindustria, avv. [OSCURATO:PERSONA]Barcellona, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto avverso la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità dell’imputato elo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;lette le conclusioni - tardivamente pervenute - del difensore della parte civile F.A.I.- Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Antoni, che ha chiesto la condanna del ricorrente anche per il capo e) e,associandosi alle argomentazioni del Procuratore generale, il rigetto nel resto delricorso, la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese sostenutenel presente grado;lette le conclusioni dei difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto e avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorsoe, nella memoria di replica, hanno insistito in particolare per l’annullamento dellasentenza impugnata in relazione al primo motivo, con i provvedimenticonsequenziali.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28 maggio 2024, il Tribunale di Palermo dichiarava AndreaGioè colpevole del delitto di partecipazione all’associazione mafiosa denominata“cosa nostra”, famiglia di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo b), per avere fattoparte del sodalizio ed esserne stato referente per il quartiere di Sferracavallo,occupandosi anche di attività estorsive, beneficiando dei relativi introiti, conl’aggravante dell’associazione armata di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod.pen.; lo dichiarava, inoltre, colpevole del delitto di estorsione aggravata contestatoal capo e), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giudicati separatamente, in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a versare lasomma di circa euro 1.000,00 quale “messa a posto” per lavori edili da eseguirein una villetta bifamiliare ubicata in via Montebianco.Il Tribunale, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta larecidiva contestata ed escluse l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma,cod. pen. e quella di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, secondo comma,n. 1, cod. pen., condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione, oltre peneaccessorie, misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre e statuizioni civiliin favore delle parti civili costituite.2.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 ottobre 2025, in parzialeriforma della decisione di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione pernon avere commesso il fatto e ne confermava, invece, la responsabilità per ildelitto di partecipazione alla cosca mafiosa, con l’aggravante dell’associazionearmata: sicché, riconosciuta la continuazione tra il reato oggetto del presenteprocedimento e i reati già giudicati con le sentenze della Corte di appello diPalermo del 15 marzo 2002, irrevocabile il 7 ottobre 2003, e dell’8 aprile 2011,irrevocabile il 27 settembre 2012, rideterminava la pena complessiva in anniventiquattro e mesi otto di reclusione, di cui anni dodici per il reato oggetto delpresente procedimento, confermando nel resto la sentenza impugnata.2.1.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte territorialeprecisava, in via preliminare, di non fondare la conferma della responsabilità sualcuni elementi valorizzati dal Tribunale, ritenuti, in appello, non decisivi.

Inparticolare, escludeva che potessero assumere autonomo rilievo dimostrativo gliincontri avvenuti presso l’abitazione della madre dell’imputato, poiché compatibilicon la prospettata vendita di quello stesso immobile e, dunque, nonnecessariamente riconducibili a riunioni o contatti di natura mafiosa.

Parimenti,ridimensionava il significato delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], osservando cheesse sembravano riferirsi a un periodo anteriore a quello oggetto dellacontestazione e non potevano, quindi, essere poste a fondamento diretto dellapermanenza del vincolo associativo nel segmento temporale in esame.2.2.

La Corte di appello riteneva, tuttavia, che, pur espunti tali dati, residuasseun compendio indiziario autonomamente sufficiente, costituito da conversazioni eincontri specificamente riferibili al periodo contestato e indicativi del ruolo svoltodal [OSCURATO:PERSONA] nella regolazione mafiosa dei lavori edili nel territorio di Sferracavallo.2.2.1.

In primo luogo, la Corte di appello valorizzava la conversazione del 10maggio 2017, progressivi n. 1019 e n. 1023, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la sentenza impugnata, in tale dialogo i due non si erano limitati asvolgere generiche considerazioni su rapporti personali o lavorativi, ma avevanocommentato l’operato di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle richiesteestorsive e della riscossione di somme di denaro per conto del sodalizio; nelprosieguo, attraversando il territorio di Sferracavallo, avevano parlato dei lavoriedili in corso, dei soggetti ai quali erano stati assegnati, dei possibili guadagni edella necessità, prospettata dal [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] esigesse con regolarità la“simanata” (prelievo estorsivo periodico sul cantiere o sull’attività edilizia).

LaCorte traeva da tale conversazione un indice del coinvolgimento operativodell’imputato nella regolazione mafiosa del settore edilizio della zona.2.2.2.

La sentenza impugnata richiamava, poi, alcune conversazioni intercorsetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputate idonee a confermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto dainterpellare per l’assegnazione o il controllo dei lavori edili nell’area diSferracavallo.In particolare, dalla conversazione del 29 dicembre 2016 la Corte desumevache [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero necessità di incontrare “[OSCURATO:PERSONA]”, dopo che Taorminaaveva riferito di averlo visto a Sferracavallo e di avere ricevuto da lui la richiestadi sapere “comu finiu cuddu riscursu”; a seguito di tale dialogo, secondo la Corte,i due si erano portati a Sferracavallo alla ricerca dell’odierno imputato.La Corte richiamava, inoltre, la conversazione del 20 febbraio 2017, nellaquale [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] che altri, e non lui, stavano lavorando: alche [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione della sentenza, si era offerto di parlare con Gioèaffinché fosse il [OSCURATO:PERSONA] ad avere l’assegnazione di altri lavori.Ulteriore rilievo era attribuito alla conversazione del 7 settembre 2017, nellaquale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA] di lavori edili nel quartiere di Sferracavallo,affermava che avrebbe parlato con il capomandamento [OSCURATO:PERSONA] perinserirsi negli affari della zona, poiché “[OSCURATO:PERSONA] dormi”: espressione interpretatadalla Corte come riferimento all’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a compiti di controllo eintervento che gli competevano.2.2.3.

La Corte territoriale riteneva, inoltre, emblematico l’intervento del Gioènella contesa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dilavori presso il cantiere gestito da [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il 27 febbraio 2017Taormina aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbestato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a eseguire i lavori, portando l’escavatore il giornosuccessivo.

Appresa tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] si era recato da [OSCURATO:PERSONA] affinchéintervenisse in suo favore; l’incontro era stato riferito dal teste Corselli ed era statoconfermato dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee.In una successiva conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambiavevano fatto riferimento al [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] adandare insieme da “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di essersi già vistocon lui e che proprio “[OSCURATO:PERSONA]” gli aveva detto di fare il lavoro.

All’esito dellavicenda, dopo l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] cheavrebbe dovuto servirsi di [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dello scavo.

La Corte diappello ha valorizzato il fatto che la decisione sull’esecuzione dei lavori era statadel [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] vi si fosse adeguato.2.2.4.

La Corte aggiungeva a tali elementi gli incontri monitorati tra [OSCURATO:PERSONA] ealtri soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, tra cui quelli con [OSCURATO:PERSONA],con [OSCURATO:PERSONA] e, il 28 marzo 2017, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], due soggetti nonidentificati e [OSCURATO:PERSONA], incontro nel quale si era discusso di un lavoro edileeseguito senza preventiva autorizzazione dell’associazione criminale.2.3.

La Corte territoriale riteneva, per contro, fondato il motivo di appellorelativo al capo e).

Pur reputando provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto aBrunone la somma di euro 1.000,00 a titolo di “messa a posto” e che [OSCURATO:PERSONA] avessechiesto a [OSCURATO:PERSONA] un prestito di euro 500,00 per la comunione della figlia, laCorte escludeva che fosse stata raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito suincarico del [OSCURATO:PERSONA] o che quest’ultimo fosse consapevole dell’origine estorsiva dellasomma.

Valorizzava, in particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato dinon conoscere [OSCURATO:PERSONA], che la richiesta estorsiva era stata formulata dal Taorminaprima della richiesta di denaro proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e che la conversazione del 18marzo 2017 deponeva per una decisione autonoma del [OSCURATO:PERSONA] di destinare partedella somma estorta al [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle regole di ripartizione tra gliassociati.

Per tali ragioni, assolveva l’imputato dal capo e) per non averecommesso il fatto.2.4.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, riconosciuta lacontinuazione tra il reato di cui al capo b) e i reati già giudicati con le sentenzeirrevocabili della Corte di appello di Palermo del 15 marzo 2002 e dell’8 aprile2011, escludeva la recidiva, negava le circostanze attenuanti generiche eindividuava quale violazione più grave il delitto associativo oggetto del presenteprocedimento, determinando per esso la pena base di anni dodici di reclusione.Applicava, quindi, gli aumenti per la continuazione in relazione ai reati già giudicaticon le due precedenti sentenze, rideterminando la pena complessiva in anniventiquattro e mesi otto di reclusione.3.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione idifensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazionealla confermata affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen.

Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe solo apparentementerisposto alle censure proposte con il gravame, limitandosi a riproporre gli elementivalorizzati dal Tribunale senza confrontarsi con le deduzioni difensive, chefacevano emergere l’insufficienza degli elementi a carico.3.1.1.

Il ricorrente rileva, anzitutto, che la sentenza sarebbe intrinsecamentecontraddittoria nella parte in cui, pur avendo escluso dal compendio indiziario gliincontri presso l’abitazione della madre dell’imputato e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],avrebbe poi continuato a valorizzare gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come incontritra “uomini d’onore”, sebbene anch’essi, secondo la prospettazione difensiva,fossero riconducibili alla vendita dell’immobile materno e non a dinamiche mafiose.3.1.2.

Si censura, poi, la motivazione relativa alla vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale non avrebbe esaminato le specifiche doglianze di appello,con le quali si era evidenziato, anzitutto, che le indagini sulla vicenda erano statecaratterizzate da profili di incertezza tali da richiedere la rinnovata audizione delteste Corselli ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., al fine di chiarire tempi emodalità degli spostamenti rilevati attraverso le videoriprese e i servizi diosservazione.

Secondo il ricorrente, proprio la tempistica ricostruita dal testeCorselli rendeva plausibile la versione alternativa offerta dall’imputato nelledichiarazioni spontanee.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] sifosse recato presso la sua abitazione non per sollecitarne l’interventosull’assegnazione dei lavori da eseguire presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], ma perragioni professionali, e cioè per un preventivo da sottoporre all’attenzione di unodei cognati dell’imputato, indicato come esercente la professione di architetto.

Ladifesa aggiunge che tale spiegazione alternativa non sarebbe stata vagliata né dalTribunale né dalla Corte di appello, neppure al fine di confutarla, nonostante fosseemerso dalle indagini che [OSCURATO:PERSONA] non si era recato solo in quella occasionepresso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene, inoltre, che la ricostruzione recepita dai giudici di meritosarebbe illogica anche sotto altro profilo. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un affiliato chiamatoa decidere nell’interesse del sodalizio mafioso, non si comprenderebbe perchéavrebbe favorito [OSCURATO:PERSONA], soggetto non indicato come appartenenteall’associazione, anziché [OSCURATO:PERSONA], pacificamente intraneo al sodalizio e, secondola ricostruzione del primo giudice, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA].

La difesa deduce, dunque,che l’episodio, lungi dal dimostrare un ruolo mafioso dell’imputato nellaregolazione dei lavori edili, avrebbe al più evidenziato una mediazione occasionaletra soggetti che si conoscevano da tempo.A tale proposito, il ricorrente richiama il principio secondo cui non integrapartecipazione ad associazione di tipo mafioso l’attività meramente episodica dichi si limiti a fare da “paciere” o da “tramite” tra soggetti mafiosi in relazione auna singola controversia, lamentando che la sentenza impugnata non si siaconfrontata con tale specifica deduzione difensiva.3.1.3.

La difesa contesta, inoltre, la valorizzazione delle conversazioni traTaormina e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che esse non dimostrerebbero il potere di [OSCURATO:PERSONA] didecidere chi dovesse eseguire lavori nel territorio di Sferracavallo.

In particolare,quanto alla conversazione del 29 dicembre 2016, il ricorrente sostiene che levicende cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento erano collegate ad altre presunteestorsioni e ad altri lavori, anche riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA]; osserva, quindi,che la Corte non avrebbe risposto alla specifica deduzione secondo cui il soggettodi nome “[OSCURATO:PERSONA]” cercato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potesse essere [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA].3.1.4.

Il ricorrente censura, infine, come apparente la conclusione della Corteterritoriale secondo cui le doglianze difensive avrebbero riguardato aspetti singolie secondari: secondo la difesa, l’atto di appello aveva invece affrontato tutti glielementi ritenuti decisivi per affermare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge che l’assoluzionedal capo e), unico reato estorsivo specificamente contestato nel presenteprocedimento, renderebbe logicamente fragile l’attribuzione all’imputato del ruolodi sovraintendente dei lavori edili nella zona di Sferracavallo.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneagli artt. 81 cod. pen. e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardoall’individuazione del reato più grave nell’ambito della continuazione riconosciutacon la sentenza d’appello.La difesa non censura tale riconoscimento, ma l’individuazione della violazionepiù grave nel reato di cui al capo b) del presente procedimento.

Osserva che laCorte di appello, facendo riferimento alla pena ratione temporis, avrebbe utilizzatoil criterio della gravità edittale, ma lo avrebbe applicato erroneamente, poiché ilreato più grave avrebbe dovuto essere individuato in quello giudicato con lasentenza della Corte di appello di Palermo n. 1352 del 2011, relativo al delitto diassociazione mafiosa in posizione di vertice, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis,quarto e sesto comma, cod. pen. e dell’art. 61, n. 6, cod. pen.Secondo il ricorrente, tale reato, tenuto conto della disciplina vigente all’epocadei fatti, presentava una cornice edittale più elevata rispetto al delitto di cui alcapo b) del presente procedimento, contestato ai sensi dell’art. 416-bis, primo equarto comma, cod. pen., dopo l’esclusione dell’aggravante di cui al sesto comma.La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziata per avere individuato come penabase quella relativa all’attuale procedimento e non quella relativa alla precedentecondanna del 2011.4.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo,perché volto a una rivalutazione del compendio indiziario, e annullarsi con rinviola sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo chela violazione più grave dovesse essere individuata nel reato giudicato con lasentenza del 2011, con declaratoria di irrevocabilità delle parti non annullate.Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], SolidariaS.C.S. - [OSCURATO:PERSONA], S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] A.P.S., [OSCURATO:PERSONA] per l’ItaliaPalermo, [OSCURATO:PERSONA] di Palermo e Sicindustria hanno chiesto, perquanto di rispettivo interesse, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il suorigetto, con conferma delle statuizioni penali e civili e rifusione delle spese,sostenendo che il primo motivo solleciti una non consentita rivalutazione delmerito e che la sentenza impugnata abbia logicamente valutato in modo unitariole conversazioni e gli incontri indicativi del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella regolazione deilavori edili.La parte civile F.A.I. - Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e AntiusuraItaliane ha tardivamente depositato conclusioni con le quali, associandosi alleargomentazioni del Procuratore generale, ha chiesto anche la condanna delricorrente per il capo e), il rigetto nel resto e la rifusione delle spese.La difesa del ricorrente, con memoria di replica, ha insistito sul primo motivo,contestando che la conversazione del 10 maggio 2017 contenesse riferimenti al«pizzo», negando che emergesse il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale referente dei lavori edilidi Sferracavallo e richiamando l’assoluzione dal capo e) e l’ordinanza cautelare delprocedimento c.d.

“Metus”, che avrebbe attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo direferente della borgata dal novembre 2011 al luglio 2023.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo, con il quale si censura la conferma dell’affermazione diresponsabilità per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capob), è infondato.3.

Occorre muovere dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità intema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.Le Sezioni Unite hanno chiarito che la condotta di partecipazione postula lostabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio e la suamessa a disposizione per il perseguimento degli scopi comuni, non essendosufficiente la mera vicinanza, contiguità, frequentazione o disponibilità occasionaleverso soggetti appartenenti all’associazione.

È necessario, dunque, che il giudiceaccerti, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, l’esistenza del vincoloassociativo, la volontà individuale di far parte del sodalizio e il riconoscimento delsoggetto da parte dell’organizzazione, anche per facta concludentia, purché risultiun contributo effettivo, stabile e funzionale alla conservazione o al rafforzamentodell’associazione ovvero al perseguimento dei suoi scopi: Sez.

U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01 e Rv. 281889-02.Il relativo accertamento appartiene al giudice di merito e non può essererivalutato in sede di legittimità mediante una rilettura alternativa del compendioprobatorio, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, contraddittoria omanifestamente illogica.4.

La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi.La Corte di appello non ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base diun automatismo desunto dalle pregresse condanne per associazione mafiosa, néha attribuito decisività a meri rapporti di conoscenza, frequentazione o contiguitàcon soggetti appartenenti a “cosa nostra”.

Al contrario, ha operato una selezionecritica degli elementi valorizzati dal primo giudice.

Da un lato, ha ritenuto nondecisivi gli incontri avvenuti presso l’abitazione della madre dell’imputato, perchéspiegabili anche con la prospettata vendita di quell’immobile, e le dichiarazioni dioggetto della contestazione.

Dall’altro lato, ha reputato comunque persistente unquadro indiziario grave e convergente, fondato su conversazioni e incontri coevi aifatti, dai quali ha desunto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse un mero conoscente di soggettimafiosi, ma svolgesse un ruolo operativo nella gestione e nel controllo dei lavoriedili nel territorio di Sferracavallo.La circostanza che la Corte territoriale abbia espunto o ridimensionato alcunidati valorizzati dal Tribunale non determina, quindi, alcuna contraddizione logica.Essa, al contrario, dimostra che il giudice di appello ha riesaminato il compendioprobatorio alla luce delle censure difensive, distinguendo gli elementi non decisivida quelli ritenuti idonei, se valutati unitariamente, a dimostrare la perdurantepartecipazione dell’imputato alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA].5.

Il nucleo argomentativo della sentenza impugnata si fonda, in particolare,su tre principali gruppi di elementi, tra loro coordinati, cui si aggiungono gli incontricon soggetti inseriti nel medesimo contesto mafioso: la conversazione del 10maggio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alcune conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lavicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].5.1.

Quanto alla conversazione del 10 maggio 2017, la Corte di appello ne havalorizzato il contenuto in termini non manifestamente illogici.Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, in tale dialogo [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] non si erano limitati a svolgere generiche considerazioni surapporti personali o lavorativi, ma avevano discusso delle modalità di gestionedelle richieste estorsive e della riscossione del denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] PaoloLiga, esprimendo valutazioni critiche sulla sua capacità di recuperare somme perconto del sodalizio.Nel prosieguo della conversazione, mentre i due attraversavano il territorio diSferracavallo, il dialogo si era spostato sui lavori edili in corso nella zona, suisoggetti ai quali essi erano stati affidati, sui possibili guadagni e sulla necessità,prospettata dal [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] pretendesse con regolarità la “simanata”,intesa dalla Corte territoriale come prelievo estorsivo periodico sul cantiere osull’attività edilizia.La Corte di appello ha tratto da tale conversazione che il ricorrente non fossesemplicemente a conoscenza di dinamiche ambientali, ma avesse un interessediretto, consapevole e operativo alla regolazione dei lavori edili nel territorio diriferimento della famiglia mafiosa.

Tale valutazione non è eccentrica rispetto alcontenuto del dialogo, poiché la conversazione, per come ricostruita dai giudici dimerito, riguarda proprio l’assegnazione dei lavori, l’attribuzione dei guadagni e lacostante riscossione di utilità economiche in un settore tipicamente sottoposto alcontrollo del sodalizio.5.2.

Neppure colgono nel segno le censure relative alla valorizzazione delleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che tali dialoghi non dimostrerebbero che spettasse alGioè decidere chi dovesse eseguire i lavori edili nel territorio di Sferracavallo e,con specifico riguardo alla conversazione del 29 dicembre 2016, deduce che ilriferimento ad «[OSCURATO:PERSONA]» avrebbe potuto riguardare [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta,inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alla corrispondentededuzione formulata con l’atto di appello.Quest’ultimo assunto non trova, tuttavia, riscontro negli atti.

L’appello nonconteneva alcun riferimento alla conversazione del 29 dicembre 2016, nécontestava l’identificazione di «[OSCURATO:PERSONA]» nell’odierno ricorrente, prospettando lapossibile riferibilità del nome ad [OSCURATO:PERSONA].

La specifica deduzione è stataformulata soltanto con il ricorso per cassazione, benché la conversazione fossestata già espressamente valorizzata dalla sentenza di primo grado, la quale avevaaffermato che da essa risultava la reciproca necessità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di incontrarsie aveva rilevato che, subito dopo il dialogo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano portati aSferracavallo alla ricerca di quest’ultimo.

Non è, pertanto, configurabile ildenunciato difetto di risposta della Corte territoriale rispetto a una questione chenon le era stata devoluta.In ogni caso, l’identificazione operata dai giudici di merito non èmanifestamente illogica.

Nella conversazione del 29 dicembre 2016, Taorminariferiva di avere incontrato quella mattina «[OSCURATO:PERSONA]» a Sferracavallo e di averericevuto da lui l’incarico di chiedere a [OSCURATO:PERSONA] «comu finiu cu ddu riscursu»; Ligamanifestava, a sua volta, la necessità di incontrarlo e i due si dirigevanoimmediatamente a Sferracavallo per cercarlo.

La riferibilità del dialogo al [OSCURATO:PERSONA] nonè stata, dunque, desunta dal solo nome di battesimo, astrattamente equivoco, madal contesto territoriale, dallo sviluppo della conversazione e dal collegamento congli ulteriori elementi concernenti il ruolo attribuito al ricorrente nella regolazionedei lavori edili in quella borgata.

Non assume rilievo contrario la circostanza cheanche [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nel medesimo procedimento, poiché laposizione contestata a quest’ultimo riguardava il diverso quartiere della Marinella.La Corte territoriale ha poi richiamato la conversazione del 20 febbraio 2017,nella quale [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] di essere rimasto escluso da lavori ediliin corso, mentre altri stavano lavorando, e [OSCURATO:PERSONA] si offriva di parlare con «[OSCURATO:PERSONA]»affinché fosse fatto lavorare [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA].

Anche lariferibilità di tale indicazione al [OSCURATO:PERSONA] è stata motivatamente desunta dal contenutodel colloquio, concernente l’assegnazione di lavori nel territorio di Sferracavallo, edalla sua lettura congiunta con gli altri elementi acquisiti, dai quali emergeva cheproprio il ricorrente era il soggetto interpellato in relazione alle controversie sortein quel settore.Nella medesima prospettiva è stata valorizzata la conversazione del 7settembre 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA], discutendo con [OSCURATO:PERSONA] dei lavori edili in corsoa Sferracavallo, affermava che avrebbe parlato con il capomandamento GiulioCaporrimo per inserirsi negli affari della zona, poiché «[OSCURATO:PERSONA] dormi».

La Corte hainterpretato tale espressione come un riferimento all’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a unambito nel quale, secondo la ricostruzione complessiva delle risultanze, egli eraordinariamente chiamato a intervenire.Il ricorso, isolando i singoli riferimenti nominali dal contesto nel quale eranostati formulati, non si confronta adeguatamente con la valutazione unitariacompiuta dalla sentenza impugnata.

Questa non ha fondato la prova del ruolo delGioè su una sola delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma le ha consideratequali elementi convergenti con la conversazione diretta del 10 maggio 2017 traGioè e [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha ravvisato riferimenti alla gestione delle richiesteestorsive, ai lavori edili nel territorio di Sferracavallo e alla riscossione della«simanata»; con la vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nella quale entrambi icontendenti avevano ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] la decisione su chi dovesse eseguire i lavorie [OSCURATO:PERSONA] si era successivamente adeguato all’indicazione a lui sfavorevole;nonché con gli incontri monitorati con soggetti inseriti nel medesimo contestomafioso, tra i quali quello del 28 marzo 2017 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altridue soggetti, nel corso del quale si era discusso di un lavoro edile eseguito senzala preventiva autorizzazione dell’associazione.La diversa lettura proposta dalla difesa, oltre a introdurre quantoall’identificazione in [OSCURATO:PERSONA] una questione non devoluta con l’appello, tendepertanto a sostituire alla valutazione complessiva e non manifestamente illogicadei giudici di merito un’interpretazione alternativa dei singoli elementi probatori,non consentita nel giudizio di legittimità.5.3.

Anche la valutazione dell’episodio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] resistealle censure difensive.La Corte di appello non ha utilizzato tale episodio per affermare il concorso delGioè nella specifica estorsione contestata al capo e), dalla quale l’imputato è statoassolto.

Lo ha invece valorizzato, sul distinto piano associativo, come indice delpotere dell’imputato di incidere sull’assegnazione dei lavori edili nel territorio diSferracavallo.La sequenza ricostruita dalla sentenza impugnata è puntuale. [OSCURATO:PERSONA] avevacomunicato a [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], chesarebbe stato lui stesso, il [OSCURATO:PERSONA], a eseguire i lavori, portando l’escavatore ilgiorno successivo.

Appresa tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] si era recato da [OSCURATO:PERSONA] persollecitarne l’intervento.

La circostanza dell’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è statariferita dal teste Corselli ed è stata ammessa, sia pure con diversa spiegazionecausale, dallo stesso imputato nelle dichiarazioni spontanee.Nei successivi dialoghi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto entrambiriferimento al [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] ad andare insieme da“[OSCURATO:PERSONA]”, mentre [OSCURATO:PERSONA] affermava di essersi già incontrato con lui e cheproprio “[OSCURATO:PERSONA]” gli aveva detto che sarebbe stato lui ad eseguire il lavoro.

All’esitodella vicenda, dopo l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a Brunoneche avrebbe dovuto servirsi del [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dello scavo.La Corte di appello ha ritenuto significativo non il vantaggio finale delPensabene in sé considerato, ma il fatto che la decisione sull’esecuzione dei lavorifosse stata ricondotta al [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto appartenente alsodalizio, si fosse adeguato a tale decisione.La diversa lettura proposta dal ricorrente, secondo cui l’incontro conPensabene sarebbe spiegabile con la richiesta di un preventivo da sottoporre,secondo quanto dichiarato dall’imputato, a uno dei suoi cognati, esercente laprofessione di architetto, costituisce una ricostruzione alternativa del fatto, nonesaminabile in questa sede.

Essa non dimostra, infatti, che quella accolta dallaCorte di appello sia manifestamente illogica o incompatibile con le risultanzerichiamate in sentenza.Né l’assoluzione dal capo e) determina una frattura logica nella motivazione.La Corte territoriale ha escluso la prova del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella specificaestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché ha ritenuto non dimostrato, oltre ilragionevole dubbio, che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito su incarico dell’imputato o chequest’ultimo fosse consapevole dell’origine estorsiva della somma poi in partedestinata a soddisfare una sua richiesta di prestito.

Tale conclusione non elide,tuttavia, il diverso apprezzamento dell’episodio quale indice del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nellaregolazione dei lavori edili nel territorio di Sferracavallo.

La sentenza impugnataha, dunque, correttamente distinto il piano della prova del concorso nello specificofatto estorsivo dal piano, più ampio, della prova della partecipazione associativa.5.4.

Non è pertinente, nei termini prospettati dal ricorrente, il richiamo alprincipio secondo cui non integra partecipazione ad associazione mafiosa l’attivitàmeramente episodica di chi si limiti a fare da “paciere” o da “tramite” tra soggettimafiosi in relazione a una singola controversia.La Corte territoriale non ha desunto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] da un singolointervento isolato, ma da una pluralità di elementi tra loro convergenti.

L’episodioPensabene-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è stato inserito in un quadro più ampio,comprendente la conversazione del 10 maggio 2017, i dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] eLiga, gli incontri con soggetti inseriti nel medesimo contesto mafioso e la pregressastoria associativa dell’imputato, quest’ultima espressamente considerata noncome prova autonoma della perdurante partecipazione, ma solo come dato dicontesto.La sentenza impugnata, dunque, non confonde la mediazione episodica con lapartecipazione mafiosa; piuttosto, ritiene che quella vicenda, letta insieme agliulteriori elementi acquisiti, manifesti il concreto esercizio di un ruolo stabile diintervento e regolazione in un settore economico che, secondo la ricostruzione deigiudici di merito, era sottoposto all’influenza della famiglia mafiosa di TommasoNatale.5.5.

Neppure può ritenersi apparente o omissiva la motivazione della Corteterritoriale.È principio costante che il giudice di merito non sia tenuto a confutareanaliticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che dia conto delleragioni poste a fondamento della decisione e che tali ragioni siano logicamenteincompatibili con le tesi disattese (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023,Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv.275500-01; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n.20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha esaminato il nucleo essenziale delledoglianze: ha escluso gli elementi ritenuti non decisivi, ha indicato quelli residui,ha spiegato, in modo congruo, come detto, perché essi fossero idonei a dimostrarenon una mera contiguità, ma un ruolo operativo del [OSCURATO:PERSONA].5.6.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.6.

Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.Il ricorrente censura l’individuazione del reato più grave nell’ambito dellacontinuazione riconosciuta dalla Corte di appello tra il reato di cui al capo b) delpresente procedimento e quelli già giudicati con le sentenze irrevocabili della Cortedi appello di Palermo del 15 marzo 2002 e dell’8 aprile 2011.La censura muove dal principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, intema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in basealla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, tenendo conto dellesingole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell’eventuale giudizio dicomparazione tra esse: Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc.

Ciabotti,Rv. 255347-01.Secondo il ricorrente, proprio in applicazione di tale criterio, la Corteterritoriale avrebbe dovuto individuare quale violazione più grave non il delittoassociativo oggetto del presente procedimento, punito, dopo l’esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., con la pena dellareclusione da anni dodici ad anni venti, ma il delitto associativo giudicato con lasentenza n. 1352 del 2011, connotato, secondo la stessa prospettazione difensiva,da una cornice edittale più elevata, da anni tredici e mesi quattro ad anni trentadi reclusione.Il motivo, tuttavia, non è sorretto da un concreto interesse all’impugnazione.È principio di legittimità che, in tema di applicazione della disciplina del reatocontinuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso del condannato che,contestando sotto il profilo della violazione di legge la valutazione effettuata dalgiudice ai fini della rideterminazione della pena, miri a ottenere un’inversione digravità dei reati, quando l’eventuale accoglimento comporterebbe una reformatioin peius conseguente alla necessità di aumentare la pena-base per il reato piùgrave (Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894-01; Sez.4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha determinato la pena-base per il reatooggi sub iudice in anni dodici di reclusione.

Il ricorrente chiede, invece, che siaindividuato quale reato più grave quello giudicato con la sentenza del 2011 proprioperché, a suo dire, punito con cornice edittale superiore, sia nel minimo che nelmassimo, e con minimo pari ad anni tredici e mesi quattro di reclusione.

Laprospettazione difensiva tende, dunque, a sostituire alla pena-base attualmenteapplicata una pena-base necessariamente più elevata, senza indicare un concretorisultato sanzionatorio più favorevole derivante dalla invocata inversione eneppure le ragioni che porterebbero a tale risultato.Né la correttezza astratta del criterio richiamato dal ricorrente è sufficiente aradicare l’interesse all’impugnazione, poiché l’interesse non può esaurirsi nellamera esatta applicazione della legge penale, ma deve tradursi in un’utilità concretae attuale per l’impugnante.

Tale utilità non ricorre quando la censura, ove accolta,determinerebbe l’applicazione di una pena-base più grave.Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza diinteresse.7.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione dellespese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

Nulla va liquidatoin favore della parte civile F.A.I. - Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] eAntiusura [OSCURATO:PERSONA], le cui conclusioni e nota spese sono state tardivamentedepositate.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida: in favore del CentroStudi [OSCURATO:PERSONA] e di Sicindustria in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, perciascuna delle dette parti civili; in favore di Solidaria S.C.S. [OSCURATO:PERSONA] e di S.O.S.[OSCURATO:PERSONA] A.P.S., entrambe difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], incomplessivi euro 5.200,00, oltre accessori di legge; in favore di ConfcommercioImprese per l'Italia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Italiana ImpreseCommerciali, Turistiche e dei Servizi - [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, entrambe difesedall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 5.200,00, oltre accessori dilegge.

Nulla per le spese della costituita parte civile F.A.I.Così deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio,l’inammissibilità nel resto del ricorso e la dichiarazione di irrevocabilità delle partidella sentenza non annullate;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed IniziativeCulturali [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso nella parte relativa all’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato e alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile,con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presentegrado;lette le conclusioni del difensore delle parti civili Solidaria S.C.S. - [OSCURATO:PERSONA] e S.O.S.[OSCURATO:PERSONA] A.P.S., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in via principale,dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, conconferma della sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità e conrifusione delle spese del presente grado;lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] perl’Italia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],Turistiche e dei Servizi - [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato, con condanna delricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado;lette le conclusioni del difensore della parte civile Sicindustria, avv. [OSCURATO:PERSONA]Barcellona, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto avverso la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità dell’imputato elo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;lette le conclusioni - tardivamente pervenute - del difensore della parte civile F.A.I.- Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Antoni, che ha chiesto la condanna del ricorrente anche per il capo e) e,associandosi alle argomentazioni del Procuratore generale, il rigetto nel resto delricorso, la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese sostenutenel presente grado;lette le conclusioni dei difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto e avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorsoe, nella memoria di replica, hanno insistito in particolare per l’annullamento dellasentenza impugnata in relazione al primo motivo, con i provvedimenticonsequenziali.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 maggio 2024, il Tribunale di Palermo dichiarava AndreaGioè colpevole del delitto di partecipazione all’associazione mafiosa denominata“cosa nostra”, famiglia di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo b), per avere fattoparte del sodalizio ed esserne stato referente per il quartiere di Sferracavallo,occupandosi anche di attività estorsive, beneficiando dei relativi introiti, conl’aggravante dell’associazione armata di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod.pen.; lo dichiarava, inoltre, colpevole del delitto di estorsione aggravata contestatoal capo e), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giudicati separatamente, in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a versare lasomma di circa euro 1.000,00 quale “messa a posto” per lavori edili da eseguirein una villetta bifamiliare ubicata in via Montebianco.Il Tribunale, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta larecidiva contestata ed escluse l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma,cod. pen. e quella di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, secondo comma,n. 1, cod. pen., condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione, oltre peneaccessorie, misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre e statuizioni civiliin favore delle parti civili costituite.2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 ottobre 2025, in parzialeriforma della decisione di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione pernon avere commesso il fatto e ne confermava, invece, la responsabilità per ildelitto di partecipazione alla cosca mafiosa, con l’aggravante dell’associazionearmata: sicché, riconosciuta la continuazione tra il reato oggetto del presenteprocedimento e i reati già giudicati con le sentenze della Corte di appello diPalermo del 15 marzo 2002, irrevocabile il 7 ottobre 2003, e dell’8 aprile 2011,irrevocabile il 27 settembre 2012, rideterminava la pena complessiva in anniventiquattro e mesi otto di reclusione, di cui anni dodici per il reato oggetto delpresente procedimento, confermando nel resto la sentenza impugnata.2.1. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte territorialeprecisava, in via preliminare, di non fondare la conferma della responsabilità sualcuni elementi valorizzati dal Tribunale, ritenuti, in appello, non decisivi. Inparticolare, escludeva che potessero assumere autonomo rilievo dimostrativo gliincontri avvenuti presso l’abitazione della madre dell’imputato, poiché compatibilicon la prospettata vendita di quello stesso immobile e, dunque, nonnecessariamente riconducibili a riunioni o contatti di natura mafiosa. Parimenti,ridimensionava il significato delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], osservando cheesse sembravano riferirsi a un periodo anteriore a quello oggetto dellacontestazione e non potevano, quindi, essere poste a fondamento diretto dellapermanenza del vincolo associativo nel segmento temporale in esame.2.2. La Corte di appello riteneva, tuttavia, che, pur espunti tali dati, residuasseun compendio indiziario autonomamente sufficiente, costituito da conversazioni eincontri specificamente riferibili al periodo contestato e indicativi del ruolo svoltodal [OSCURATO:PERSONA] nella regolazione mafiosa dei lavori edili nel territorio di Sferracavallo.2.2.1. In primo luogo, la Corte di appello valorizzava la conversazione del 10maggio 2017, progressivi n. 1019 e n. 1023, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la sentenza impugnata, in tale dialogo i due non si erano limitati asvolgere generiche considerazioni su rapporti personali o lavorativi, ma avevanocommentato l’operato di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle richiesteestorsive e della riscossione di somme di denaro per conto del sodalizio; nelprosieguo, attraversando il territorio di Sferracavallo, avevano parlato dei lavoriedili in corso, dei soggetti ai quali erano stati assegnati, dei possibili guadagni edella necessità, prospettata dal [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] esigesse con regolarità la“simanata” (prelievo estorsivo periodico sul cantiere o sull’attività edilizia). LaCorte traeva da tale conversazione un indice del coinvolgimento operativodell’imputato nella regolazione mafiosa del settore edilizio della zona.2.2.2. La sentenza impugnata richiamava, poi, alcune conversazioni intercorsetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputate idonee a confermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto dainterpellare per l’assegnazione o il controllo dei lavori edili nell’area diSferracavallo.In particolare, dalla conversazione del 29 dicembre 2016 la Corte desumevache [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero necessità di incontrare “[OSCURATO:PERSONA]”, dopo che Taorminaaveva riferito di averlo visto a Sferracavallo e di avere ricevuto da lui la richiestadi sapere “comu finiu cuddu riscursu”; a seguito di tale dialogo, secondo la Corte,i due si erano portati a Sferracavallo alla ricerca dell’odierno imputato.La Corte richiamava, inoltre, la conversazione del 20 febbraio 2017, nellaquale [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] che altri, e non lui, stavano lavorando: alche [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione della sentenza, si era offerto di parlare con Gioèaffinché fosse il [OSCURATO:PERSONA] ad avere l’assegnazione di altri lavori.Ulteriore rilievo era attribuito alla conversazione del 7 settembre 2017, nellaquale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA] di lavori edili nel quartiere di Sferracavallo,affermava che avrebbe parlato con il capomandamento [OSCURATO:PERSONA] perinserirsi negli affari della zona, poiché “[OSCURATO:PERSONA] dormi”: espressione interpretatadalla Corte come riferimento all’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a compiti di controllo eintervento che gli competevano.2.2.3. La Corte territoriale riteneva, inoltre, emblematico l’intervento del Gioènella contesa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dilavori presso il cantiere gestito da [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il 27 febbraio 2017Taormina aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbestato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a eseguire i lavori, portando l’escavatore il giornosuccessivo. Appresa tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] si era recato da [OSCURATO:PERSONA] affinchéintervenisse in suo favore; l’incontro era stato riferito dal teste Corselli ed era statoconfermato dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee.In una successiva conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambiavevano fatto riferimento al [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] adandare insieme da “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di essersi già vistocon lui e che proprio “[OSCURATO:PERSONA]” gli aveva detto di fare il lavoro. All’esito dellavicenda, dopo l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] cheavrebbe dovuto servirsi di [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dello scavo. La Corte diappello ha valorizzato il fatto che la decisione sull’esecuzione dei lavori era statadel [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] vi si fosse adeguato.2.2.4. La Corte aggiungeva a tali elementi gli incontri monitorati tra [OSCURATO:PERSONA] ealtri soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, tra cui quelli con [OSCURATO:PERSONA],con [OSCURATO:PERSONA] e, il 28 marzo 2017, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], due soggetti nonidentificati e [OSCURATO:PERSONA], incontro nel quale si era discusso di un lavoro edileeseguito senza preventiva autorizzazione dell’associazione criminale.2.3. La Corte territoriale riteneva, per contro, fondato il motivo di appellorelativo al capo e). Pur reputando provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto aBrunone la somma di euro 1.000,00 a titolo di “messa a posto” e che [OSCURATO:PERSONA] avessechiesto a [OSCURATO:PERSONA] un prestito di euro 500,00 per la comunione della figlia, laCorte escludeva che fosse stata raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito suincarico del [OSCURATO:PERSONA] o che quest’ultimo fosse consapevole dell’origine estorsiva dellasomma. Valorizzava, in particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato dinon conoscere [OSCURATO:PERSONA], che la richiesta estorsiva era stata formulata dal Taorminaprima della richiesta di denaro proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e che la conversazione del 18marzo 2017 deponeva per una decisione autonoma del [OSCURATO:PERSONA] di destinare partedella somma estorta al [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle regole di ripartizione tra gliassociati. Per tali ragioni, assolveva l’imputato dal capo e) per non averecommesso il fatto.2.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, riconosciuta lacontinuazione tra il reato di cui al capo b) e i reati già giudicati con le sentenzeirrevocabili della Corte di appello di Palermo del 15 marzo 2002 e dell’8 aprile2011, escludeva la recidiva, negava le circostanze attenuanti generiche eindividuava quale violazione più grave il delitto associativo oggetto del presenteprocedimento, determinando per esso la pena base di anni dodici di reclusione.Applicava, quindi, gli aumenti per la continuazione in relazione ai reati già giudicaticon le due precedenti sentenze, rideterminando la pena complessiva in anniventiquattro e mesi otto di reclusione.3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione idifensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazionealla confermata affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe solo apparentementerisposto alle censure proposte con il gravame, limitandosi a riproporre gli elementivalorizzati dal Tribunale senza confrontarsi con le deduzioni difensive, chefacevano emergere l’insufficienza degli elementi a carico.3.1.1. Il ricorrente rileva, anzitutto, che la sentenza sarebbe intrinsecamentecontraddittoria nella parte in cui, pur avendo escluso dal compendio indiziario gliincontri presso l’abitazione della madre dell’imputato e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],avrebbe poi continuato a valorizzare gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come incontritra “uomini d’onore”, sebbene anch’essi, secondo la prospettazione difensiva,fossero riconducibili alla vendita dell’immobile materno e non a dinamiche mafiose.3.1.2. Si censura, poi, la motivazione relativa alla vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale non avrebbe esaminato le specifiche doglianze di appello,con le quali si era evidenziato, anzitutto, che le indagini sulla vicenda erano statecaratterizzate da profili di incertezza tali da richiedere la rinnovata audizione delteste Corselli ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., al fine di chiarire tempi emodalità degli spostamenti rilevati attraverso le videoriprese e i servizi diosservazione. Secondo il ricorrente, proprio la tempistica ricostruita dal testeCorselli rendeva plausibile la versione alternativa offerta dall’imputato nelledichiarazioni spontanee. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] sifosse recato presso la sua abitazione non per sollecitarne l’interventosull’assegnazione dei lavori da eseguire presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], ma perragioni professionali, e cioè per un preventivo da sottoporre all’attenzione di unodei cognati dell’imputato, indicato come esercente la professione di architetto. Ladifesa aggiunge che tale spiegazione alternativa non sarebbe stata vagliata né dalTribunale né dalla Corte di appello, neppure al fine di confutarla, nonostante fosseemerso dalle indagini che [OSCURATO:PERSONA] non si era recato solo in quella occasionepresso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene, inoltre, che la ricostruzione recepita dai giudici di meritosarebbe illogica anche sotto altro profilo. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un affiliato chiamatoa decidere nell’interesse del sodalizio mafioso, non si comprenderebbe perchéavrebbe favorito [OSCURATO:PERSONA], soggetto non indicato come appartenenteall’associazione, anziché [OSCURATO:PERSONA], pacificamente intraneo al sodalizio e, secondola ricostruzione del primo giudice, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa deduce, dunque,che l’episodio, lungi dal dimostrare un ruolo mafioso dell’imputato nellaregolazione dei lavori edili, avrebbe al più evidenziato una mediazione occasionaletra soggetti che si conoscevano da tempo.A tale proposito, il ricorrente richiama il principio secondo cui non integrapartecipazione ad associazione di tipo mafioso l’attività meramente episodica dichi si limiti a fare da “paciere” o da “tramite” tra soggetti mafiosi in relazione auna singola controversia, lamentando che la sentenza impugnata non si siaconfrontata con tale specifica deduzione difensiva.3.1.3. La difesa contesta, inoltre, la valorizzazione delle conversazioni traTaormina e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che esse non dimostrerebbero il potere di [OSCURATO:PERSONA] didecidere chi dovesse eseguire lavori nel territorio di Sferracavallo. In particolare,quanto alla conversazione del 29 dicembre 2016, il ricorrente sostiene che levicende cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento erano collegate ad altre presunteestorsioni e ad altri lavori, anche riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA]; osserva, quindi,che la Corte non avrebbe risposto alla specifica deduzione secondo cui il soggettodi nome “[OSCURATO:PERSONA]” cercato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potesse essere [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA].3.1.4. Il ricorrente censura, infine, come apparente la conclusione della Corteterritoriale secondo cui le doglianze difensive avrebbero riguardato aspetti singolie secondari: secondo la difesa, l’atto di appello aveva invece affrontato tutti glielementi ritenuti decisivi per affermare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che l’assoluzionedal capo e), unico reato estorsivo specificamente contestato nel presenteprocedimento, renderebbe logicamente fragile l’attribuzione all’imputato del ruolodi sovraintendente dei lavori edili nella zona di Sferracavallo.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneagli artt. 81 cod. pen. e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardoall’individuazione del reato più grave nell’ambito della continuazione riconosciutacon la sentenza d’appello.La difesa non censura tale riconoscimento, ma l’individuazione della violazionepiù grave nel reato di cui al capo b) del presente procedimento. Osserva che laCorte di appello, facendo riferimento alla pena ratione temporis, avrebbe utilizzatoil criterio della gravità edittale, ma lo avrebbe applicato erroneamente, poiché ilreato più grave avrebbe dovuto essere individuato in quello giudicato con lasentenza della Corte di appello di Palermo n. 1352 del 2011, relativo al delitto diassociazione mafiosa in posizione di vertice, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis,quarto e sesto comma, cod. pen. e dell’art. 61, n. 6, cod. pen.Secondo il ricorrente, tale reato, tenuto conto della disciplina vigente all’epocadei fatti, presentava una cornice edittale più elevata rispetto al delitto di cui alcapo b) del presente procedimento, contestato ai sensi dell’art. 416-bis, primo equarto comma, cod. pen., dopo l’esclusione dell’aggravante di cui al sesto comma.La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziata per avere individuato come penabase quella relativa all’attuale procedimento e non quella relativa alla precedentecondanna del 2011.4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo,perché volto a una rivalutazione del compendio indiziario, e annullarsi con rinviola sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo chela violazione più grave dovesse essere individuata nel reato giudicato con lasentenza del 2011, con declaratoria di irrevocabilità delle parti non annullate.Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], SolidariaS.C.S. - [OSCURATO:PERSONA], S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] A.P.S., [OSCURATO:PERSONA] per l’ItaliaPalermo, [OSCURATO:PERSONA] di Palermo e Sicindustria hanno chiesto, perquanto di rispettivo interesse, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il suorigetto, con conferma delle statuizioni penali e civili e rifusione delle spese,sostenendo che il primo motivo solleciti una non consentita rivalutazione delmerito e che la sentenza impugnata abbia logicamente valutato in modo unitariole conversazioni e gli incontri indicativi del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella regolazione deilavori edili.La parte civile F.A.I. - Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e AntiusuraItaliane ha tardivamente depositato conclusioni con le quali, associandosi alleargomentazioni del Procuratore generale, ha chiesto anche la condanna delricorrente per il capo e), il rigetto nel resto e la rifusione delle spese.La difesa del ricorrente, con memoria di replica, ha insistito sul primo motivo,contestando che la conversazione del 10 maggio 2017 contenesse riferimenti al«pizzo», negando che emergesse il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale referente dei lavori edilidi Sferracavallo e richiamando l’assoluzione dal capo e) e l’ordinanza cautelare delprocedimento c.d. “Metus”, che avrebbe attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo direferente della borgata dal novembre 2011 al luglio 2023.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo, con il quale si censura la conferma dell’affermazione diresponsabilità per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capob), è infondato.3. Occorre muovere dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità intema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.Le Sezioni Unite hanno chiarito che la condotta di partecipazione postula lostabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio e la suamessa a disposizione per il perseguimento degli scopi comuni, non essendosufficiente la mera vicinanza, contiguità, frequentazione o disponibilità occasionaleverso soggetti appartenenti all’associazione. È necessario, dunque, che il giudiceaccerti, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, l’esistenza del vincoloassociativo, la volontà individuale di far parte del sodalizio e il riconoscimento delsoggetto da parte dell’organizzazione, anche per facta concludentia, purché risultiun contributo effettivo, stabile e funzionale alla conservazione o al rafforzamentodell’associazione ovvero al perseguimento dei suoi scopi: Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01 e Rv. 281889-02.Il relativo accertamento appartiene al giudice di merito e non può essererivalutato in sede di legittimità mediante una rilettura alternativa del compendioprobatorio, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, contraddittoria omanifestamente illogica.4. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi.La Corte di appello non ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base diun automatismo desunto dalle pregresse condanne per associazione mafiosa, néha attribuito decisività a meri rapporti di conoscenza, frequentazione o contiguitàcon soggetti appartenenti a “cosa nostra”. Al contrario, ha operato una selezionecritica degli elementi valorizzati dal primo giudice. Da un lato, ha ritenuto nondecisivi gli incontri avvenuti presso l’abitazione della madre dell’imputato, perchéspiegabili anche con la prospettata vendita di quell’immobile, e le dichiarazioni dioggetto della contestazione. Dall’altro lato, ha reputato comunque persistente unquadro indiziario grave e convergente, fondato su conversazioni e incontri coevi aifatti, dai quali ha desunto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse un mero conoscente di soggettimafiosi, ma svolgesse un ruolo operativo nella gestione e nel controllo dei lavoriedili nel territorio di Sferracavallo.La circostanza che la Corte territoriale abbia espunto o ridimensionato alcunidati valorizzati dal Tribunale non determina, quindi, alcuna contraddizione logica.Essa, al contrario, dimostra che il giudice di appello ha riesaminato il compendioprobatorio alla luce delle censure difensive, distinguendo gli elementi non decisivida quelli ritenuti idonei, se valutati unitariamente, a dimostrare la perdurantepartecipazione dell’imputato alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA].5. Il nucleo argomentativo della sentenza impugnata si fonda, in particolare,su tre principali gruppi di elementi, tra loro coordinati, cui si aggiungono gli incontricon soggetti inseriti nel medesimo contesto mafioso: la conversazione del 10maggio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alcune conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lavicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].5.1. Quanto alla conversazione del 10 maggio 2017, la Corte di appello ne havalorizzato il contenuto in termini non manifestamente illogici.Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, in tale dialogo [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] non si erano limitati a svolgere generiche considerazioni surapporti personali o lavorativi, ma avevano discusso delle modalità di gestionedelle richieste estorsive e della riscossione del denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] PaoloLiga, esprimendo valutazioni critiche sulla sua capacità di recuperare somme perconto del sodalizio.Nel prosieguo della conversazione, mentre i due attraversavano il territorio diSferracavallo, il dialogo si era spostato sui lavori edili in corso nella zona, suisoggetti ai quali essi erano stati affidati, sui possibili guadagni e sulla necessità,prospettata dal [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] pretendesse con regolarità la “simanata”,intesa dalla Corte territoriale come prelievo estorsivo periodico sul cantiere osull’attività edilizia.La Corte di appello ha tratto da tale conversazione che il ricorrente non fossesemplicemente a conoscenza di dinamiche ambientali, ma avesse un interessediretto, consapevole e operativo alla regolazione dei lavori edili nel territorio diriferimento della famiglia mafiosa. Tale valutazione non è eccentrica rispetto alcontenuto del dialogo, poiché la conversazione, per come ricostruita dai giudici dimerito, riguarda proprio l’assegnazione dei lavori, l’attribuzione dei guadagni e lacostante riscossione di utilità economiche in un settore tipicamente sottoposto alcontrollo del sodalizio.5.2. Neppure colgono nel segno le censure relative alla valorizzazione delleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che tali dialoghi non dimostrerebbero che spettasse alGioè decidere chi dovesse eseguire i lavori edili nel territorio di Sferracavallo e,con specifico riguardo alla conversazione del 29 dicembre 2016, deduce che ilriferimento ad «[OSCURATO:PERSONA]» avrebbe potuto riguardare [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta,inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alla corrispondentededuzione formulata con l’atto di appello.Quest’ultimo assunto non trova, tuttavia, riscontro negli atti. L’appello nonconteneva alcun riferimento alla conversazione del 29 dicembre 2016, nécontestava l’identificazione di «[OSCURATO:PERSONA]» nell’odierno ricorrente, prospettando lapossibile riferibilità del nome ad [OSCURATO:PERSONA]. La specifica deduzione è stataformulata soltanto con il ricorso per cassazione, benché la conversazione fossestata già espressamente valorizzata dalla sentenza di primo grado, la quale avevaaffermato che da essa risultava la reciproca necessità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di incontrarsie aveva rilevato che, subito dopo il dialogo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano portati aSferracavallo alla ricerca di quest’ultimo. Non è, pertanto, configurabile ildenunciato difetto di risposta della Corte territoriale rispetto a una questione chenon le era stata devoluta.In ogni caso, l’identificazione operata dai giudici di merito non èmanifestamente illogica. Nella conversazione del 29 dicembre 2016, Taorminariferiva di avere incontrato quella mattina «[OSCURATO:PERSONA]» a Sferracavallo e di averericevuto da lui l’incarico di chiedere a [OSCURATO:PERSONA] «comu finiu cu ddu riscursu»; Ligamanifestava, a sua volta, la necessità di incontrarlo e i due si dirigevanoimmediatamente a Sferracavallo per cercarlo. La riferibilità del dialogo al [OSCURATO:PERSONA] nonè stata, dunque, desunta dal solo nome di battesimo, astrattamente equivoco, madal contesto territoriale, dallo sviluppo della conversazione e dal collegamento congli ulteriori elementi concernenti il ruolo attribuito al ricorrente nella regolazionedei lavori edili in quella borgata. Non assume rilievo contrario la circostanza cheanche [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nel medesimo procedimento, poiché laposizione contestata a quest’ultimo riguardava il diverso quartiere della Marinella.La Corte territoriale ha poi richiamato la conversazione del 20 febbraio 2017,nella quale [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] di essere rimasto escluso da lavori ediliin corso, mentre altri stavano lavorando, e [OSCURATO:PERSONA] si offriva di parlare con «[OSCURATO:PERSONA]»affinché fosse fatto lavorare [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA]. Anche lariferibilità di tale indicazione al [OSCURATO:PERSONA] è stata motivatamente desunta dal contenutodel colloquio, concernente l’assegnazione di lavori nel territorio di Sferracavallo, edalla sua lettura congiunta con gli altri elementi acquisiti, dai quali emergeva cheproprio il ricorrente era il soggetto interpellato in relazione alle controversie sortein quel settore.Nella medesima prospettiva è stata valorizzata la conversazione del 7settembre 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA], discutendo con [OSCURATO:PERSONA] dei lavori edili in corsoa Sferracavallo, affermava che avrebbe parlato con il capomandamento GiulioCaporrimo per inserirsi negli affari della zona, poiché «[OSCURATO:PERSONA] dormi». La Corte hainterpretato tale espressione come un riferimento all’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a unambito nel quale, secondo la ricostruzione complessiva delle risultanze, egli eraordinariamente chiamato a intervenire.Il ricorso, isolando i singoli riferimenti nominali dal contesto nel quale eranostati formulati, non si confronta adeguatamente con la valutazione unitariacompiuta dalla sentenza impugnata. Questa non ha fondato la prova del ruolo delGioè su una sola delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma le ha consideratequali elementi convergenti con la conversazione diretta del 10 maggio 2017 traGioè e [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha ravvisato riferimenti alla gestione delle richiesteestorsive, ai lavori edili nel territorio di Sferracavallo e alla riscossione della«simanata»; con la vicenda [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nella quale entrambi icontendenti avevano ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] la decisione su chi dovesse eseguire i lavorie [OSCURATO:PERSONA] si era successivamente adeguato all’indicazione a lui sfavorevole;nonché con gli incontri monitorati con soggetti inseriti nel medesimo contestomafioso, tra i quali quello del 28 marzo 2017 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altridue soggetti, nel corso del quale si era discusso di un lavoro edile eseguito senzala preventiva autorizzazione dell’associazione.La diversa lettura proposta dalla difesa, oltre a introdurre quantoall’identificazione in [OSCURATO:PERSONA] una questione non devoluta con l’appello, tendepertanto a sostituire alla valutazione complessiva e non manifestamente illogicadei giudici di merito un’interpretazione alternativa dei singoli elementi probatori,non consentita nel giudizio di legittimità.5.3. Anche la valutazione dell’episodio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] resistealle censure difensive.La Corte di appello non ha utilizzato tale episodio per affermare il concorso delGioè nella specifica estorsione contestata al capo e), dalla quale l’imputato è statoassolto. Lo ha invece valorizzato, sul distinto piano associativo, come indice delpotere dell’imputato di incidere sull’assegnazione dei lavori edili nel territorio diSferracavallo.La sequenza ricostruita dalla sentenza impugnata è puntuale. [OSCURATO:PERSONA] avevacomunicato a [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], chesarebbe stato lui stesso, il [OSCURATO:PERSONA], a eseguire i lavori, portando l’escavatore ilgiorno successivo. Appresa tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] si era recato da [OSCURATO:PERSONA] persollecitarne l’intervento. La circostanza dell’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è statariferita dal teste Corselli ed è stata ammessa, sia pure con diversa spiegazionecausale, dallo stesso imputato nelle dichiarazioni spontanee.Nei successivi dialoghi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto entrambiriferimento al [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] ad andare insieme da“[OSCURATO:PERSONA]”, mentre [OSCURATO:PERSONA] affermava di essersi già incontrato con lui e cheproprio “[OSCURATO:PERSONA]” gli aveva detto che sarebbe stato lui ad eseguire il lavoro. All’esitodella vicenda, dopo l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a Brunoneche avrebbe dovuto servirsi del [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dello scavo.La Corte di appello ha ritenuto significativo non il vantaggio finale delPensabene in sé considerato, ma il fatto che la decisione sull’esecuzione dei lavorifosse stata ricondotta al [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto appartenente alsodalizio, si fosse adeguato a tale decisione.La diversa lettura proposta dal ricorrente, secondo cui l’incontro conPensabene sarebbe spiegabile con la richiesta di un preventivo da sottoporre,secondo quanto dichiarato dall’imputato, a uno dei suoi cognati, esercente laprofessione di architetto, costituisce una ricostruzione alternativa del fatto, nonesaminabile in questa sede. Essa non dimostra, infatti, che quella accolta dallaCorte di appello sia manifestamente illogica o incompatibile con le risultanzerichiamate in sentenza.Né l’assoluzione dal capo e) determina una frattura logica nella motivazione.La Corte territoriale ha escluso la prova del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella specificaestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché ha ritenuto non dimostrato, oltre ilragionevole dubbio, che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito su incarico dell’imputato o chequest’ultimo fosse consapevole dell’origine estorsiva della somma poi in partedestinata a soddisfare una sua richiesta di prestito. Tale conclusione non elide,tuttavia, il diverso apprezzamento dell’episodio quale indice del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nellaregolazione dei lavori edili nel territorio di Sferracavallo. La sentenza impugnataha, dunque, correttamente distinto il piano della prova del concorso nello specificofatto estorsivo dal piano, più ampio, della prova della partecipazione associativa.5.4. Non è pertinente, nei termini prospettati dal ricorrente, il richiamo alprincipio secondo cui non integra partecipazione ad associazione mafiosa l’attivitàmeramente episodica di chi si limiti a fare da “paciere” o da “tramite” tra soggettimafiosi in relazione a una singola controversia.La Corte territoriale non ha desunto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] da un singolointervento isolato, ma da una pluralità di elementi tra loro convergenti. L’episodioPensabene-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è stato inserito in un quadro più ampio,comprendente la conversazione del 10 maggio 2017, i dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] eLiga, gli incontri con soggetti inseriti nel medesimo contesto mafioso e la pregressastoria associativa dell’imputato, quest’ultima espressamente considerata noncome prova autonoma della perdurante partecipazione, ma solo come dato dicontesto.La sentenza impugnata, dunque, non confonde la mediazione episodica con lapartecipazione mafiosa; piuttosto, ritiene che quella vicenda, letta insieme agliulteriori elementi acquisiti, manifesti il concreto esercizio di un ruolo stabile diintervento e regolazione in un settore economico che, secondo la ricostruzione deigiudici di merito, era sottoposto all’influenza della famiglia mafiosa di TommasoNatale.5.5. Neppure può ritenersi apparente o omissiva la motivazione della Corteterritoriale.È principio costante che il giudice di merito non sia tenuto a confutareanaliticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che dia conto delleragioni poste a fondamento della decisione e che tali ragioni siano logicamenteincompatibili con le tesi disattese (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023,Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv.275500-01; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n.20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha esaminato il nucleo essenziale delledoglianze: ha escluso gli elementi ritenuti non decisivi, ha indicato quelli residui,ha spiegato, in modo congruo, come detto, perché essi fossero idonei a dimostrarenon una mera contiguità, ma un ruolo operativo del [OSCURATO:PERSONA].5.6. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.6. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.Il ricorrente censura l’individuazione del reato più grave nell’ambito dellacontinuazione riconosciuta dalla Corte di appello tra il reato di cui al capo b) delpresente procedimento e quelli già giudicati con le sentenze irrevocabili della Cortedi appello di Palermo del 15 marzo 2002 e dell’8 aprile 2011.La censura muove dal principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, intema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in basealla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, tenendo conto dellesingole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell’eventuale giudizio dicomparazione tra esse: Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc. Ciabotti,Rv. 255347-01.Secondo il ricorrente, proprio in applicazione di tale criterio, la Corteterritoriale avrebbe dovuto individuare quale violazione più grave non il delittoassociativo oggetto del presente procedimento, punito, dopo l’esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., con la pena dellareclusione da anni dodici ad anni venti, ma il delitto associativo giudicato con lasentenza n. 1352 del 2011, connotato, secondo la stessa prospettazione difensiva,da una cornice edittale più elevata, da anni tredici e mesi quattro ad anni trentadi reclusione.Il motivo, tuttavia, non è sorretto da un concreto interesse all’impugnazione.È principio di legittimità che, in tema di applicazione della disciplina del reatocontinuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso del condannato che,contestando sotto il profilo della violazione di legge la valutazione effettuata dalgiudice ai fini della rideterminazione della pena, miri a ottenere un’inversione digravità dei reati, quando l’eventuale accoglimento comporterebbe una reformatioin peius conseguente alla necessità di aumentare la pena-base per il reato piùgrave (Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894-01; Sez.4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha determinato la pena-base per il reatooggi sub iudice in anni dodici di reclusione. Il ricorrente chiede, invece, che siaindividuato quale reato più grave quello giudicato con la sentenza del 2011 proprioperché, a suo dire, punito con cornice edittale superiore, sia nel minimo che nelmassimo, e con minimo pari ad anni tredici e mesi quattro di reclusione. Laprospettazione difensiva tende, dunque, a sostituire alla pena-base attualmenteapplicata una pena-base necessariamente più elevata, senza indicare un concretorisultato sanzionatorio più favorevole derivante dalla invocata inversione eneppure le ragioni che porterebbero a tale risultato.Né la correttezza astratta del criterio richiamato dal ricorrente è sufficiente aradicare l’interesse all’impugnazione, poiché l’interesse non può esaurirsi nellamera esatta applicazione della legge penale, ma deve tradursi in un’utilità concretae attuale per l’impugnante. Tale utilità non ricorre quando la censura, ove accolta,determinerebbe l’applicazione di una pena-base più grave.Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza diinteresse.7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione dellespese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. Nulla va liquidatoin favore della parte civile F.A.I. - Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] eAntiusura [OSCURATO:PERSONA], le cui conclusioni e nota spese sono state tardivamentedepositate. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida: in favore del CentroStudi [OSCURATO:PERSONA] e di Sicindustria in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, perciascuna delle dette parti civili; in favore di Solidaria S.C.S. [OSCURATO:PERSONA] e di S.O.S.[OSCURATO:PERSONA] A.P.S., entrambe difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], incomplessivi euro 5.200,00, oltre accessori di legge; in favore di ConfcommercioImprese per l'Italia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Italiana ImpreseCommerciali, Turistiche e dei Servizi - [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, entrambe difesedall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 5.200,00, oltre accessori dilegge. Nulla per le spese della costituita parte civile F.A.I.Così deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris