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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37586/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale nonostante la ritenuta continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili (1-3-4 del certificato penale) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, ove si giustifica la valutazione e si esclude l'incompatibilità tra continuazione e recidiva in linea con l'orientamento di questa Corte riportato in sentenza e ribadito ancora da Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Rv. 280310); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliereptensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale nonostante la ritenuta continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili (1-3-4 del certificato penale) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, ove si giustifica la valutazione e si esclude l'incompatibilità tra continuazione e recidiva in linea con l'orientamento di questa Corte riportato in sentenza e ribadito ancora da Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Rv. 280310); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliereptensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris