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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12397/2025

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 16 aprile 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Bologna del 5-12-2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli del delitto di rapina impropria, per avere usato violenza nei confronti del personale di vigilanza di un supermercato dopo avere tentato di impossessarsi di alcuni beni destinati alla cura della persona (dentifricio- spazzolino-colluttorio- deodoranti).

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’avv.to d’Errico per entrambi, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente ex art. 530 cod.proc.pen. posto che nessuno dei testi aveva riconosciuto il Guarracino e non sussistendo prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ex art. 530 cod.proc.pen. mancando qualsiasi condotta concorsuale del medesimo; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa applicazione del concorso anomalo di cui all’art. 116 cod.pen. in relazione alla posizione del Sarcinelli, non potendo la rapina ritenersi evento prevedibile; 2.1 L’avv.to Uselli, nell’interesse del solo Guarracino, deduceva violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.. 2.2 Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa deduceva, nell’interesse del Sarcinelli, doversi riconoscere l’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi principali di entrambi i ricorsi sono reiterativi e manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero il primo motivo di ricorso proposto dall’avv. d’Errico nell’interesse [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

I giudici del merito hannofondato l’affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e sul riconoscimento fotografico dell’imputato da parte della medesima sulla quale la Corte di appello si diffonde con argomentazioni prive di illogicità alle pagine 3-4 dell’impugnata pronuncia.

Peraltro, va ricordato come, secondo una costante interpretazione, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 – 01).

E nel caso in esame la manifesta illogicità in punto affermazione di responsabilità del Guarracino non è ravvisabile in alcun modo, avuto riguardo alle compiute argomentazioni svolte dalla corte di merito.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti dall’avv. d’Errico rispettivamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Guarracino che contestano il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente e la violazione di legge in relazione all’istituto ex art. 116 cod. pen. sono indeducibili in quanto omettono di confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello e reiterano le censure già oggetto di gravame; a pagina 4 della sentenza impugnata, con motivazione congrua e priva di illogicità la corte di appello ha ritenuto che l’intervento del Guarracino nel momento in cui il Sarcinelli fu fermato per il controllo, logicamente presupponesse una precedente intesa fra i due, così che, il concorso ex art. 110 cod.pen. del ricorrente, viene affermato sulla base di una completa valutazione delle particolari modalità dei fatti interpretate in assenza di illogicità tanto più manifesta.

Al proposito deve essere ricordato come secondo l’orientamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata; ed in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell'imputato, autore materiale di una rapina impropria, il concorso ex art. 110 cod. pen. in relazione alle lesioni, che i correi durante la fuga provocavano alla vittima (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003 - 01).

L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio affermare la sussistenza del concorso ex art. 110 cod.pen. anche in capo a chi non fu autore materiale delle percosse posto che la programmata sottrazione di beni all’interno di un supermercato dotato di vigilanza, deve fare ritenere proprio inizialmente accettato il rischio di essere scoperti e della successiva reazione posta in essere dal correo.

3. Quanto al motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto lo stesso è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

4. Infine, il motivo introdotto con la memoria ed avente ad oggetto la sussistenza della attenuante del fatto lieve è inammissibile perché tardivamente proposto; con più interventi la Corte di legittimità ha preso in considerazione il tema della rilevabilità dinanzi al giudice di legittimità di un regime più favorevole al reo pereffetto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale; si è così affermato come nel giudizio di cassazione, la nullità sopravvenuta della sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale - intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso - di una norma concernente il trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere dal ricorrente purchè egli, con i motivi originari di impugnazione, abbia investito la Corte del controllo sul punto della motivazione relativo alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, Rv. 259254 – 01).

Si è anche sostenuto come in tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, Sentenza n. 37102 del 19/07/2012 Ud. (dep. 26/09/2012 ) Rv. 253471 – 01).

Orbene l’applicazione al caso in esame dei suddetti principi comporta proprio dichiarare latardività della richiesta posto che il presupposto per la rilevabilità nella fase di legittimità è sempre quello della posteriorità della sentenza di illegittimità costituzionale rispetto al momento di presentazione del ricorso; nel caso di specie alcun motivo in punto determinazione della pena o concessione di attenuanti risulta proposto e ciò sebbene la sentenza della Corte costituzionale sia stata emessa il 16 aprile 2024 e depositata il successivo 13 maggio del 2024, mentre, i ricorsi nell’interesse degli imputati, venivano depositati uno il 23 e l’altro il 30 luglio del 2024 quando cioè, essendo ben nota la pronuncia additiva, la questione ben avrebbe potuto e dovuto essere dedotta.

Ne deriva che la richiesta avanzata solo con la memoria è tardiva e perciò inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 16 aprile 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Bologna del 5-12-2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli del delitto di rapina impropria, per avere usato violenza nei confronti del personale di vigilanza di un supermercato dopo avere tentato di impossessarsi di alcuni beni destinati alla cura della persona (dentifricio- spazzolino-colluttorio- deodoranti). 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’avv.to d’Errico per entrambi, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente ex art. 530 cod.proc.pen. posto che nessuno dei testi aveva riconosciuto il Guarracino e non sussistendo prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ex art. 530 cod.proc.pen. mancando qualsiasi condotta concorsuale del medesimo; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa applicazione del concorso anomalo di cui all’art. 116 cod.pen. in relazione alla posizione del Sarcinelli, non potendo la rapina ritenersi evento prevedibile; 2.1 L’avv.to Uselli, nell’interesse del solo Guarracino, deduceva violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.. 2.2 Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa deduceva, nell’interesse del Sarcinelli, doversi riconoscere l’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi principali di entrambi i ricorsi sono reiterativi e manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero il primo motivo di ricorso proposto dall’avv. d’Errico nell’interesse [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. I giudici del merito hannofondato l’affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e sul riconoscimento fotografico dell’imputato da parte della medesima sulla quale la Corte di appello si diffonde con argomentazioni prive di illogicità alle pagine 3-4 dell’impugnata pronuncia. Peraltro, va ricordato come, secondo una costante interpretazione, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 – 01). E nel caso in esame la manifesta illogicità in punto affermazione di responsabilità del Guarracino non è ravvisabile in alcun modo, avuto riguardo alle compiute argomentazioni svolte dalla corte di merito. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti dall’avv. d’Errico rispettivamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Guarracino che contestano il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente e la violazione di legge in relazione all’istituto ex art. 116 cod. pen. sono indeducibili in quanto omettono di confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello e reiterano le censure già oggetto di gravame; a pagina 4 della sentenza impugnata, con motivazione congrua e priva di illogicità la corte di appello ha ritenuto che l’intervento del Guarracino nel momento in cui il Sarcinelli fu fermato per il controllo, logicamente presupponesse una precedente intesa fra i due, così che, il concorso ex art. 110 cod.pen. del ricorrente, viene affermato sulla base di una completa valutazione delle particolari modalità dei fatti interpretate in assenza di illogicità tanto più manifesta. Al proposito deve essere ricordato come secondo l’orientamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata; ed in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell'imputato, autore materiale di una rapina impropria, il concorso ex art. 110 cod. pen. in relazione alle lesioni, che i correi durante la fuga provocavano alla vittima (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003 - 01). L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio affermare la sussistenza del concorso ex art. 110 cod.pen. anche in capo a chi non fu autore materiale delle percosse posto che la programmata sottrazione di beni all’interno di un supermercato dotato di vigilanza, deve fare ritenere proprio inizialmente accettato il rischio di essere scoperti e della successiva reazione posta in essere dal correo. 3. Quanto al motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto lo stesso è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 4. Infine, il motivo introdotto con la memoria ed avente ad oggetto la sussistenza della attenuante del fatto lieve è inammissibile perché tardivamente proposto; con più interventi la Corte di legittimità ha preso in considerazione il tema della rilevabilità dinanzi al giudice di legittimità di un regime più favorevole al reo pereffetto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale; si è così affermato come nel giudizio di cassazione, la nullità sopravvenuta della sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale - intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso - di una norma concernente il trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere dal ricorrente purchè egli, con i motivi originari di impugnazione, abbia investito la Corte del controllo sul punto della motivazione relativo alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, Rv. 259254 – 01). Si è anche sostenuto come in tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, Sentenza n. 37102 del 19/07/2012 Ud. (dep. 26/09/2012 ) Rv. 253471 – 01). Orbene l’applicazione al caso in esame dei suddetti principi comporta proprio dichiarare latardività della richiesta posto che il presupposto per la rilevabilità nella fase di legittimità è sempre quello della posteriorità della sentenza di illegittimità costituzionale rispetto al momento di presentazione del ricorso; nel caso di specie alcun motivo in punto determinazione della pena o concessione di attenuanti risulta proposto e ciò sebbene la sentenza della Corte costituzionale sia stata emessa il 16 aprile 2024 e depositata il successivo 13 maggio del 2024, mentre, i ricorsi nell’interesse degli imputati, venivano depositati uno il 23 e l’altro il 30 luglio del 2024 quando cioè, essendo ben nota la pronuncia additiva, la questione ben avrebbe potuto e dovuto essere dedotta. Ne deriva che la richiesta avanzata solo con la memoria è tardiva e perciò inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. ciascuno. P.Q.M. Dichiara inamm
Sentenza Cassazione n. 12397/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris