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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19617/2026

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del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, dichiaratainammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare o della semilibertà, harigettato la richiesta di affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto incarcere dal 22 agosto 2024, in relazione alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorniventidue di reclusione, con fine pena al 25 maggio 2029, irrogata per i delitti di cui agli artt.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2020 e il 2024, e 337 cod. pen.,commesso il 15 marzo 2022.2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 47 Ord. pen.e 27, terzo comma, Cost., dolendosi che il Tribunale di sorveglianza, a fronte di soggettoresosi responsabile di reati di spaccio di quantità di stupefacenti assai esegue, non abbiavalorizzato, pur dandone atto nell’ordinanza, i dati positivi enucleabili dalla relazione disintesi, favorevole alla concessione dell’affidamento in prova o, in subordine, delladetenzione domiciliare.2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per l’omesso esame deglielementi addotti con memorie e produzioni difensive, con specifico riferimento al pagamentodella pena pecuniaria relativa alla condanna in esecuzione, alla fruizione di due semestri diliberazione anticipata, al percorso di recupero dalla tossicodipendenza svolto in ambitointramurario, alle attività lavorative espletate nel corso degli anni e all’occupazione reperita,all’ospitalità offerta dal padre e dalla zia. 2.3 Con il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione riguardo all’omessa o inadeguatavalutazione dei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi, della documentataprospettiva lavorativa, del percorso di rieducazione intrapreso e dei progressi compiuti inambito intramurario.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia ravvisato un rischio di recidiva noncontenibile con la misura della detenzione domiciliare, invocata in via subordinata.di anni tre, mesi cinque e giorni ventuno di reclusione, con fine pena al 24 maggio 2029,deduce che l’unico procedimento pendente a suo carico afferisce a condanna in primo gradoper una violazione dell’art. 187 cod. strada risalente al 23 dicembre 2020, mentre inrelazione alla denuncia menzionata nel provvedimento impugnato, per i reati di cui agli artt.73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen., è stata presentata richiesta di archiviazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

I motivi di doglianza, da affrontare congiuntamente in quanto intimamente connessi,risultano destituiti di fondamento.Il provvedimento impugnato dà adeguato conto delle deduzioni difensive sul percorso direcupero intrapreso dal condannato in ambito carcerario, sull’attività lavorativa svolta nelcorso degli anni, sull’occupazione e sull’ospitalità reperite, nonché dei contenuti dellarelazione di sintesi elaborata dall’equipe trattamentale.

Contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza non haignorato le allegazioni difensive e i dati positivi enucleabili dalla relazione comportamentale,ma ha ritenuto opportuno un adeguato periodo di osservazione, in ossequio al principio digradualità, aderendo all’indicazione giurisprudenziale secondo cui «in tema di misurealternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organideputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferiteinformazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza aifini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondola gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01).Il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, pur noncostituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delleesigenze rieducative, cui è ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del18/11/1998, Foti, Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari,Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029).I giudici della sorveglianza, in presenza di una prospettiva occupazionale meramenteeventuale, avendo la titolare della ditta indicata dal ricorrente riservato di valutare lapossibilità di instaurare in concreto un rapporto di lavoro previo colloquio con l’interessato,hanno ritenuto ostativa all’accesso alla più ampia misura alternativa l’incombenza di unpericolo di reiterazione criminosa collegato all’irrisolta condizione di tossicodipendenza, nonadeguatamente fronteggiata mediante l’elaborazione di un programma terapeutico idoneo,da attuare in ambito comunitario.La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misurealternative, ha fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito, a tenore del qualeè legittimo il diniego dell'ordinario affidamento in prova al servizio sociale a soggettotossicodipendente, in quanto tale misura, caratterizzata da assoluta libertà dicomportamento, è incompatibile con la sua carenza di autocontrollo (Sez. 1, n. 47522 del02/12/2008, Gambarana, Rv. 242072 – 01; Sez. 1, n. 5601 del 08/10/1997, Ferrato, Rv.208922 - 01).3.

La lagnanza in ordine all’ingiustificato diniego della detenzione domiciliare, chiesta invia subordinata, non è consentita, in presenza di un residuo di pena da espiare superiore aidue anni di reclusione che, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., precludel’accesso al beneficio.4.

Per le ragioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, dichiaratainammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare o della semilibertà, harigettato la richiesta di affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto incarcere dal 22 agosto 2024, in relazione alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorniventidue di reclusione, con fine pena al 25 maggio 2029, irrogata per i delitti di cui agli artt.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2020 e il 2024, e 337 cod. pen.,commesso il 15 marzo 2022.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 47 Ord. pen.e 27, terzo comma, Cost., dolendosi che il Tribunale di sorveglianza, a fronte di soggettoresosi responsabile di reati di spaccio di quantità di stupefacenti assai esegue, non abbiavalorizzato, pur dandone atto nell’ordinanza, i dati positivi enucleabili dalla relazione disintesi, favorevole alla concessione dell’affidamento in prova o, in subordine, delladetenzione domiciliare.2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per l’omesso esame deglielementi addotti con memorie e produzioni difensive, con specifico riferimento al pagamentodella pena pecuniaria relativa alla condanna in esecuzione, alla fruizione di due semestri diliberazione anticipata, al percorso di recupero dalla tossicodipendenza svolto in ambitointramurario, alle attività lavorative espletate nel corso degli anni e all’occupazione reperita,all’ospitalità offerta dal padre e dalla zia. 2.3 Con il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione riguardo all’omessa o inadeguatavalutazione dei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi, della documentataprospettiva lavorativa, del percorso di rieducazione intrapreso e dei progressi compiuti inambito intramurario.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia ravvisato un rischio di recidiva noncontenibile con la misura della detenzione domiciliare, invocata in via subordinata.di anni tre, mesi cinque e giorni ventuno di reclusione, con fine pena al 24 maggio 2029,deduce che l’unico procedimento pendente a suo carico afferisce a condanna in primo gradoper una violazione dell’art. 187 cod. strada risalente al 23 dicembre 2020, mentre inrelazione alla denuncia menzionata nel provvedimento impugnato, per i reati di cui agli artt.73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen., è stata presentata richiesta di archiviazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. I motivi di doglianza, da affrontare congiuntamente in quanto intimamente connessi,risultano destituiti di fondamento.Il provvedimento impugnato dà adeguato conto delle deduzioni difensive sul percorso direcupero intrapreso dal condannato in ambito carcerario, sull’attività lavorativa svolta nelcorso degli anni, sull’occupazione e sull’ospitalità reperite, nonché dei contenuti dellarelazione di sintesi elaborata dall’equipe trattamentale. Contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza non haignorato le allegazioni difensive e i dati positivi enucleabili dalla relazione comportamentale,ma ha ritenuto opportuno un adeguato periodo di osservazione, in ossequio al principio digradualità, aderendo all’indicazione giurisprudenziale secondo cui «in tema di misurealternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organideputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferiteinformazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza aifini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondola gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01).Il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, pur noncostituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delleesigenze rieducative, cui è ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del18/11/1998, Foti, Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari,Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029).I giudici della sorveglianza, in presenza di una prospettiva occupazionale meramenteeventuale, avendo la titolare della ditta indicata dal ricorrente riservato di valutare lapossibilità di instaurare in concreto un rapporto di lavoro previo colloquio con l’interessato,hanno ritenuto ostativa all’accesso alla più ampia misura alternativa l’incombenza di unpericolo di reiterazione criminosa collegato all’irrisolta condizione di tossicodipendenza, nonadeguatamente fronteggiata mediante l’elaborazione di un programma terapeutico idoneo,da attuare in ambito comunitario.La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misurealternative, ha fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito, a tenore del qualeè legittimo il diniego dell'ordinario affidamento in prova al servizio sociale a soggettotossicodipendente, in quanto tale misura, caratterizzata da assoluta libertà dicomportamento, è incompatibile con la sua carenza di autocontrollo (Sez. 1, n. 47522 del02/12/2008, Gambarana, Rv. 242072 – 01; Sez. 1, n. 5601 del 08/10/1997, Ferrato, Rv.208922 - 01).3. La lagnanza in ordine all’ingiustificato diniego della detenzione domiciliare, chiesta invia subordinata, non è consentita, in presenza di un residuo di pena da espiare superiore aidue anni di reclusione che, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., precludel’accesso al beneficio.4. Per le ragioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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