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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2020

Cassazione n. 13952/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare exart. 47-ter comma 1-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 o di semilibertà, presentate da SalvatoreColacino, soggetto in espiazione della pena di anni sei e mesi otto di reclusione (cosìrideterminata all’esito della unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/12/2020, passata in giudicatoin data 07/05/2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per i delittidi detenzione e porto di arma, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen, commessi nel 2011 emediante la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 11/05/2022, passata ingiudicato il 27/09/2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, per idelitti di usura continuata e di tentata estorsione, commessi nel 2012), con fine pena fissatoal 27/10/2027.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Coscia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) elett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e/o motivazione manifestamenteillogica, in relazione al giudizio di meritevolezza della misura alternativa ed errorenell’applicazione della legge penale, quanto agli istituti dell’affidamento in prova al serviziosociale e della detenzione domiciliare, stante la natura lacunosa della valutazione sussuntanell’ordinanza impugnata e l’omessa considerazione della valenza del percorso di recuperogià compiuto.3.

Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i procedimenti penali a carico delcondannato e la natura non tranquillizzante – in prospettiva risocializzante – della condottadi vita dallo stesso tenuta, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degliinvocati benefici; tale valutazione, del resto, è conforme alle conclusioni raggiunte dall’areatrattamentale dell’Istituto ospitante.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare exart. 47-ter comma 1-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 o di semilibertà, presentate da SalvatoreColacino, soggetto in espiazione della pena di anni sei e mesi otto di reclusione (cosìrideterminata all’esito della unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/12/2020, passata in giudicatoin data 07/05/2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per i delittidi detenzione e porto di arma, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen, commessi nel 2011 emediante la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 11/05/2022, passata ingiudicato il 27/09/2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, per idelitti di usura continuata e di tentata estorsione, commessi nel 2012), con fine pena fissatoal 27/10/2027.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Coscia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) elett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e/o motivazione manifestamenteillogica, in relazione al giudizio di meritevolezza della misura alternativa ed errorenell’applicazione della legge penale, quanto agli istituti dell’affidamento in prova al serviziosociale e della detenzione domiciliare, stante la natura lacunosa della valutazione sussuntanell’ordinanza impugnata e l’omessa considerazione della valenza del percorso di recuperogià compiuto.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i procedimenti penali a carico delcondannato e la natura non tranquillizzante – in prospettiva risocializzante – della condottadi vita dallo stesso tenuta, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degliinvocati benefici; tale valutazione, del resto, è conforme alle conclusioni raggiunte dall’areatrattamentale dell’Istituto ospitante.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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