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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33317/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45592/21 Rilevato che con sentenza in data 13 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 marzo 2021 del GUP del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con un unico motivo il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che si tratta di una doglianza generica, che non sottopone a critica la decisione nella quale i Giudici hanno dato atto che l'imputato, dopo un mese dall'arresto relativo all'episodio del presente procedimento, era stato nuovamente sorpreso a spacciare, inoltre, aveva commesso il delitto mentre era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (le cui prescrizioni aveva violato anche in altre occasioni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannad ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45592/21 Rilevato che con sentenza in data 13 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 marzo 2021 del GUP del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con un unico motivo il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che si tratta di una doglianza generica, che non sottopone a critica la decisione nella quale i Giudici hanno dato atto che l'imputato, dopo un mese dall'arresto relativo all'episodio del presente procedimento, era stato nuovamente sorpreso a spacciare, inoltre, aveva commesso il delitto mentre era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (le cui prescrizioni aveva violato anche in altre occasioni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannad ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris