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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2026

Cassazione n. 34002/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Messina del 20/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A. M. FIORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha individuato, quale sanzione di conversione, la semilibertà sostitutiva e dichiararsi inammissibili i motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Pitiagistrato di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo Nagistrato di sorveglianza in data 24 gennaio 2026, con il quale la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di multa (inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto pronunciata l' 11 marzo 2025 e divenuta esecutiva il giorno 29 marzo 2025) era stata convertita in 61 giorni di semilibertà sostitutiva ai sensi dell'art. 102

I. n. 689/81.

In particolare, il ffiagistrato di sorveglianza osservava che era pacifico che il condannato non avesse provveduto al pagamento della pena pecuniaria entro il relativo termine di legge e che con l'opposizione non era stata prospettata, in concreto, una impossibilità di pagamento in ragione delle sue condizioni economiche.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 660, 666, 667, comma 4, del codice di rito e 102 e 103

I. n. 689/81 rispetto alla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione; al riguardo, osserva che il magistrato di sorveglianza ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'opposizione in ragione della mancata indicazione della impossibilità di pagamento senza attivare i poteri istruttori che la legge gli riconosce.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 660, commi 7 e 10, del codice di rito, 102 e 103

I. n. 689/81 in ordine ai presupposti della conversione ed all'onere di allegazione; nello specifico evidenzia che il magistrato di sorveglianza ha proceduto alla conversione senza effettuare una verifica delle condizioni economiche del condannato, il quale aveva adempiuto l'onere di allegazione a suo carico avendo precisato di essere privo di redditi trovandosi in stato detentivo.

2.3. Con il terzo motivo il condannato censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, del codice di rito e 111, comma 6, Cost. ed il vizio di motivazione carente o meramente apparente con riferimento alla ritenuta genericità della opposizione ed alla valutazione delle sue condizioni economiche, senza che vi sia stato un esame delle allegazioni difensive.2.4.

Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125, comma 3, del codice di rito e 111, comma 6, Cost. in ordine alla sanzione alternativa richiesta, poiché il Magistrato di sorveglianza non ha fornito alcuna motivazione nel disporre la conversione della pena pecuniaria non pagata in quella della semilibertà sostitutiva, violando in tal modo il principio di proporzionalità e del minor sacrificio possibile della libertà personale, oggetto di specifiche deduzioni in sede di opposizione.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta genericità della opposizione per non avere invocato una sanzione alternativa a quella della semilibertà, tenuto conto che in sede di opposizione era stata invocata la conversione nel lavoro di pubblica utilità e, in caso di opposizione del condannato, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] A.M.

Fiore ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata rispetto alla individuazione, come sanzione di conversione, della semilibertà sostitutiva e per la inammissibilità degli altri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati alla luce della sentenza n. 54/2026 della Corte costituzionale pubblicata il giorno 17 aprile 2026 e, quindi, successivamente al provvedimento impugnato.

2. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

2.1. Deve, anzitutto, evidenziarsi che in considerazione della data di commissione del reato per il quale è intervenuta la condanna sopra indicata devono trovare applicazione gli artt. 102 e 103 della

I. n. 689/81 come modificati dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia).

Infatti, questa Corte ha riconosciuto la natura sostanziale delle norme in tema di pene sostitutive, poiché queste ultime, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita; le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. (cfr. Sez.

U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 - 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. 3riforma Cartabia, ex plurimis, Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01 e Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01).

2.2. In particolare, l'attuale testo delle due disposizioni prevede all'art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale.

In ogni caso, la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e all'art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]».

Il quadro è completato dall'art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.3. Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall'articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 102 della legge di depenalizzazione; quando, invece, l'inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato 4al momento dell'esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103.

2.4. Orbene, il caso di specie è disciplinato dall' art. 102 della legge di depenalizzazione, venendo in rilievo un'istanza con la quale il condannato non ha rappresentato e neppure documentato al Magistrato di sorveglianza la propria insolvibilità, ossia l'incapacità economica di far fronte al pagamento.

In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, la assoluta genericità delle allegazioni difensive in quanto prive di specifiche indicazioni in ordine alle ragioni del mancato pagamento della multa entro il termine di legge non potendo valere, in tal senso, il semplice riferimento allo stato di detenzione senza alcun concreto riferimento alle condizioni economiche del condannato ed ai motivi della insolvenza.

Per tali ragioni, quindi, i primi tre motivi devono essere respinti.

3. Con riferimento ai restanti due motivi, il Collegio osserva che la Corte costituzionale con la sentenza n.54 del 2026 (pubblicata successivamente al provvedimento qui impugnato) ha, per quanto di interesse in questa sede, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, come previsto per l'insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina affinché - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla sopra indicata sentenza della Corte costituzionale — valuti, in piena autonomia decisionale, la possibilità della conversione della pena pecuniaria non corrisposta da parte dell'odierno ricorrente nella detenzione domiciliare sostitutiva; il ricorso invece deve essere respinto nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugn P.Q.M\\/ 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Messina del 20/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A. M. FIORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha individuato, quale sanzione di conversione, la semilibertà sostitutiva e dichiararsi inammissibili i motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Pitiagistrato di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo Nagistrato di sorveglianza in data 24 gennaio 2026, con il quale la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di multa (inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto pronunciata l' 11 marzo 2025 e divenuta esecutiva il giorno 29 marzo 2025) era stata convertita in 61 giorni di semilibertà sostitutiva ai sensi dell'art. 102 I. n. 689/81. In particolare, il ffiagistrato di sorveglianza osservava che era pacifico che il condannato non avesse provveduto al pagamento della pena pecuniaria entro il relativo termine di legge e che con l'opposizione non era stata prospettata, in concreto, una impossibilità di pagamento in ragione delle sue condizioni economiche. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 660, 666, 667, comma 4, del codice di rito e 102 e 103 I. n. 689/81 rispetto alla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione; al riguardo, osserva che il magistrato di sorveglianza ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'opposizione in ragione della mancata indicazione della impossibilità di pagamento senza attivare i poteri istruttori che la legge gli riconosce. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 660, commi 7 e 10, del codice di rito, 102 e 103 I. n. 689/81 in ordine ai presupposti della conversione ed all'onere di allegazione; nello specifico evidenzia che il magistrato di sorveglianza ha proceduto alla conversione senza effettuare una verifica delle condizioni economiche del condannato, il quale aveva adempiuto l'onere di allegazione a suo carico avendo precisato di essere privo di redditi trovandosi in stato detentivo. 2.3. Con il terzo motivo il condannato censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, del codice di rito e 111, comma 6, Cost. ed il vizio di motivazione carente o meramente apparente con riferimento alla ritenuta genericità della opposizione ed alla valutazione delle sue condizioni economiche, senza che vi sia stato un esame delle allegazioni difensive.2.4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125, comma 3, del codice di rito e 111, comma 6, Cost. in ordine alla sanzione alternativa richiesta, poiché il Magistrato di sorveglianza non ha fornito alcuna motivazione nel disporre la conversione della pena pecuniaria non pagata in quella della semilibertà sostitutiva, violando in tal modo il principio di proporzionalità e del minor sacrificio possibile della libertà personale, oggetto di specifiche deduzioni in sede di opposizione. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta genericità della opposizione per non avere invocato una sanzione alternativa a quella della semilibertà, tenuto conto che in sede di opposizione era stata invocata la conversione nel lavoro di pubblica utilità e, in caso di opposizione del condannato, nella detenzione domiciliare sostitutiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] A.M. Fiore ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata rispetto alla individuazione, come sanzione di conversione, della semilibertà sostitutiva e per la inammissibilità degli altri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati alla luce della sentenza n. 54/2026 della Corte costituzionale pubblicata il giorno 17 aprile 2026 e, quindi, successivamente al provvedimento impugnato. 2. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 2.1. Deve, anzitutto, evidenziarsi che in considerazione della data di commissione del reato per il quale è intervenuta la condanna sopra indicata devono trovare applicazione gli artt. 102 e 103 della I. n. 689/81 come modificati dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia). Infatti, questa Corte ha riconosciuto la natura sostanziale delle norme in tema di pene sostitutive, poiché queste ultime, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita; le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 - 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. 3riforma Cartabia, ex plurimis, Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01 e Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01). 2.2. In particolare, l'attuale testo delle due disposizioni prevede all'art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso, la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e all'art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è completato dall'art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 2.3. Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall'articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 102 della legge di depenalizzazione; quando, invece, l'inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato 4al momento dell'esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103. 2.4. Orbene, il caso di specie è disciplinato dall' art. 102 della legge di depenalizzazione, venendo in rilievo un'istanza con la quale il condannato non ha rappresentato e neppure documentato al Magistrato di sorveglianza la propria insolvibilità, ossia l'incapacità economica di far fronte al pagamento. In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, la assoluta genericità delle allegazioni difensive in quanto prive di specifiche indicazioni in ordine alle ragioni del mancato pagamento della multa entro il termine di legge non potendo valere, in tal senso, il semplice riferimento allo stato di detenzione senza alcun concreto riferimento alle condizioni economiche del condannato ed ai motivi della insolvenza. Per tali ragioni, quindi, i primi tre motivi devono essere respinti. 3. Con riferimento ai restanti due motivi, il Collegio osserva che la Corte costituzionale con la sentenza n.54 del 2026 (pubblicata successivamente al provvedimento qui impugnato) ha, per quanto di interesse in questa sede, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, come previsto per l'insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina affinché - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla sopra indicata sentenza della Corte costituzionale — valuti, in piena autonomia decisionale, la possibilità della conversione della pena pecuniaria non corrisposta da parte dell'odierno ricorrente nella detenzione domiciliare sostitutiva; il ricorso invece deve essere respinto nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugn P.Q.M\\/ 5