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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03550/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che EVANGELISTA Francesco e EVANGELISTA Ciro hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti dal Tribunale di Salerno, in relazione al delitto di cui all'art. 291- bis d.P.R. n. 43 del 1973 (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024), aggravato ai sensi dell'art. 291-ter del predetto d.P.R. (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024); rilevato che i ricorrenti censurano, da un lato, la valorizzazione per l'affermazione della loro penale responsabilità delle spontanee dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Alfonso (deducendone anche l'inutilizzabilità perché non sottoscritte), con le quali egli aveva tentato di allontanare da sé i sospetti per l'illecita importazione dei tabacchi, scaricandone la responsabilità sugli EVANGELISTA.

D'altro lato, i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'aggravante, non potendo considerarsi la motonave tra i "mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato"; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia privo delle indispensabili connotazioni di specificità, dal momento che, per un verso, i ricorrenti non hanno in alcun modo confutato gli elementi a carico valorizzati dalla Corte territoriale (si allude in particolare: alle videoriprese effettuate presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], che ivi veniva raggiunto dagli EVANGELISTA che pretendevano la restituzione - per evitare gravi conseguenze - del compenso già ottenuto per il contributo assicurato nell'importazione del carico di t.l.e. ormai perduto per effetto del sequestro operato dalla P.G.; alle intercettazioni telefoniche tra i predetti e gli altri correi, nelle quali erano emerse non solo le circostanze qui appena richiamate, ma anche le prospettive di ulteriori carichi da effettuare con analoghe modalità; al rinvenimento, all'interno dell'autovettura dell'EVANGELISTA, della polizza di carico relativa al container su cui aveva viaggiato il carico di t.l.e.).

Tali elementi sono stati ritenuti autonomamente idonei a fondare la responsabilità dei ricorrenti, facendo degradare le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] a mero "innesco" dell'attività investigativa; ritenuto per altro verso che i ricorrenti, non confutando in alcun modo tale percorso argomentativo, hanno altresì omesso di illustrare la decisività delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ritenute inutilizzabili (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»; ritenuto che il residuo ordine di doglianze sia meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato le ragioni, anche sistematiche, che rendono l'aggravante applicabile anche qualora il "mezzo appartenente a persona estranea al reato" sia costituito da un veicolo adibito a pubblico trasporto o comunque utilizzato da comuni viaggiatori (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che EVANGELISTA Francesco e EVANGELISTA Ciro hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti dal Tribunale di Salerno, in relazione al delitto di cui all'art. 291- bis d.P.R. n. 43 del 1973 (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024), aggravato ai sensi dell'art. 291-ter del predetto d.P.R. (ora art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024); rilevato che i ricorrenti censurano, da un lato, la valorizzazione per l'affermazione della loro penale responsabilità delle spontanee dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Alfonso (deducendone anche l'inutilizzabilità perché non sottoscritte), con le quali egli aveva tentato di allontanare da sé i sospetti per l'illecita importazione dei tabacchi, scaricandone la responsabilità sugli EVANGELISTA. D'altro lato, i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'aggravante, non potendo considerarsi la motonave tra i "mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato"; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia privo delle indispensabili connotazioni di specificità, dal momento che, per un verso, i ricorrenti non hanno in alcun modo confutato gli elementi a carico valorizzati dalla Corte territoriale (si allude in particolare: alle videoriprese effettuate presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], che ivi veniva raggiunto dagli EVANGELISTA che pretendevano la restituzione - per evitare gravi conseguenze - del compenso già ottenuto per il contributo assicurato nell'importazione del carico di t.l.e. ormai perduto per effetto del sequestro operato dalla P.G.; alle intercettazioni telefoniche tra i predetti e gli altri correi, nelle quali erano emerse non solo le circostanze qui appena richiamate, ma anche le prospettive di ulteriori carichi da effettuare con analoghe modalità; al rinvenimento, all'interno dell'autovettura dell'EVANGELISTA, della polizza di carico relativa al container su cui aveva viaggiato il carico di t.l.e.). Tali elementi sono stati ritenuti autonomamente idonei a fondare la responsabilità dei ricorrenti, facendo degradare le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] a mero "innesco" dell'attività investigativa; ritenuto per altro verso che i ricorrenti, non confutando in alcun modo tale percorso argomentativo, hanno altresì omesso di illustrare la decisività delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ritenute inutilizzabili (cfr. sul punto Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»; ritenuto che il residuo ordine di doglianze sia meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato le ragioni, anche sistematiche, che rendono l'aggravante applicabile anche qualora il "mezzo appartenente a persona estranea al reato" sia costituito da un veicolo adibito a pubblico trasporto o comunque utilizzato da comuni viaggiatori (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2