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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44071/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04GM52E nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 1°aprile 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la nullità della sentenza per mancata derubricazione del reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'imputato aveva infatti spiegato di avere trattenuto il telefono cellulare della persona offesa Bicen per ottenere la restituzione del proprio cellulare. 1.2 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto di dover confermare anche la condanna per il reato di lesioni per il semplice motivo che, mancando un referto medico, non era possibile stabilire quanti giorni di prognosi sarebbero stati riconosciuti alla persona offesa; il reato avrebbe dovuto essere pertanto riqualificato in quello di percosse. 1.3 Il difensore lamenta l'eccessività della pena, determinata senza riconoscere le attenuanti generiche prevalenti, non contenendo la sentenza impugnata alcuna motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del ) n:\f\r\.‘ provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagina 2 e 3 della sentenza impugnata, nelle quale si evidenzia che la versione dei fatti da parte della persona offesa ha trovato numerosi riscontri negli atti processuali, mentre quella dell'imputato è risultata assolutamente inverosimile. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non considera che i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche (vedi Sez.2, Sentenza n. 22534 del 21/02/2019, Arredondo, Rv. 275422 - 01), come nel caso in esame, in cui la persona offesa ha riportato la rottura del labbro superiore. 1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che la richiesta non potesse essere accolta atteso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen. (al ricorrente era stata infatti contestata e ritenuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04GM52E nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 1°aprile 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la nullità della sentenza per mancata derubricazione del reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'imputato aveva infatti spiegato di avere trattenuto il telefono cellulare della persona offesa Bicen per ottenere la restituzione del proprio cellulare. 1.2 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto di dover confermare anche la condanna per il reato di lesioni per il semplice motivo che, mancando un referto medico, non era possibile stabilire quanti giorni di prognosi sarebbero stati riconosciuti alla persona offesa; il reato avrebbe dovuto essere pertanto riqualificato in quello di percosse. 1.3 Il difensore lamenta l'eccessività della pena, determinata senza riconoscere le attenuanti generiche prevalenti, non contenendo la sentenza impugnata alcuna motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del ) n:\f\r\.‘ provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagina 2 e 3 della sentenza impugnata, nelle quale si evidenzia che la versione dei fatti da parte della persona offesa ha trovato numerosi riscontri negli atti processuali, mentre quella dell'imputato è risultata assolutamente inverosimile. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non considera che i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche (vedi Sez.2, Sentenza n. 22534 del 21/02/2019, Arredondo, Rv. 275422 - 01), come nel caso in esame, in cui la persona offesa ha riportato la rottura del labbro superiore. 1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che la richiesta non potesse essere accolta atteso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen. (al ricorrente era stata infatti contestata e ritenuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021
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