CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 19212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20506/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e prima ancora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., subentrata ex art. 2558 cod.civ., nei contratti, nei diritti e negli obblighidi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Sinistri, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1145/2020 depositata il 28/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: avvalendosi di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1145/2020, depositata il 28/04/2020; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., rimasta intimata; con decreto n. 163/2009, emesso dal Tribunale di Bassano del Grappa, veniva ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento, a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., già UGF Assicurazioni e prima ancora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della somma di euro 59.644,80, al netto degli interessi di mora e delle spese del procedimento monitorio; detta somma era quella che [OSCURATO:SOCIETA]. asseriva di aver corrisposto, quale garante del debito della ingiunta per il pagamento differito dei diritti doganali ai sensi degli artt. 78 e ss. dpr. 43/1973, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la ingiunta proponeva opposizione, chiedendo che il decreto ingiuntivo venisse dichiarato nullo e/o invalido o che fosse annullato; detta opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza n. 34/2011, successivamente parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Venezia che, con la decisione n. 1145/2020, oggi impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 163/09 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la minor somma di euro 29.822,40; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1)con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la falsa applicazione degli artt. 1946, 1950 e 1954 cod.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto, in applicazione dell’art. 1911 cod.civ., che la coassicurazione non crea un vincolo solidale, ma separati rapporti assicurativi e, salvo patto contrario, non conferisce all’assicuratore delegato la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori, con la conseguenza che così come il delegato non può essere convenuto in giudizio per l’intero pagamento dell’indennità, non può agire in giudizio in via di surroga ex art. 1916 cod.civ. per ottenere dal dall’assicurato il pagamento dell’intera indennità, essendo il suo diritto limitato alla quota su di lui gravante; l’errore della Corte territoriale consisterebbe nell’avere disatteso la giurisprudenza di legittimità che riconosce alla società, con cui lo spedizioniere doganale che si sia avvalso della facoltà di differire il pagamento dei tributo doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 dpr. 43/1973, ha stipulato una polizza fideiussoria sostituiva della cauzione, il diritto di surrogazione e di regresso nei confronti del proprietario importatore ove il titolo di garanzia sia stato escusso dall’amministrazione finanziaria, perché, pur avendo richiamato detto orientamento, avrebbe disciplinato la fattispecie con l’art. 1911 cod.civ. non applicabile, perché i rapporti interni ai cofideiussori non erano opponibili alle parti della polizza fideiussoria; la conclusione della ricorrente è che una volta escussa dall’Agenzia delle dogane non avrebbe potuto far altro che pagare l’intero ed esercitare i regresso nei confronti delle altre imprese di coassicurazione, in virtù del combinato disposto degli artt. 1950 e 1195 cod.civ.; aggiunge che la appendice di coassicurazione non avrebbe potuto essere utilizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] che non ne era parte per limitare la sua esposizione debitoria e che con la clausola di surrogazione di delega aveva assunto un potere rappresentativo nel compimento di atti giuridici o nel pagamento dell’indennizzo; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284 cod.civ. e dell’art. 86 dpr. 43/1973 in relazione all’art. 112 cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è che, sebbene il Tribunale avesse confermato implicitamente la debenza degli interessi di mora dal 16 ottobre 2008 al saldo, ai sensi dell’art. 86 d.p.r. 43/1973, e la questione non avesse costituito oggetto né di opposizione né di successiva impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e rinunciato, abbia liquidato gli interessi legali e non già quelli di cui all’art. 86 dpr. 43/1973, vale a dire quelli al s aggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi, maggiorato di quattro punti; 5) il ricorso è inammissibile, perché non risulta perfezionato il procedimento notificatorio a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]; con la memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato di aver notificato il ricorso presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], “come da avviso di ricevimento depositato”, specificando che la notifica era stata “eseguita ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 34/2020, mediante consegna in data 25.7.2020. Tale disposizione prevedeva che in sede di notifica, dal 17/3/2020 fino al 31/7/2020 (termine dello stato di emergenza pandemico), l’operatore postale procedesse alla consegna dell’atto mediante accertamento della presenza del destinatario o di altro soggetto legittimato al ritiro, senza raccogliere la firma, con immissione dell’atto nella cassetta della corrispondenza. La firma è stata apposta, come previsto dalla normativa emergenziale, dall’agente postale con attestazione della specifica modalità di recapito”; il Collegio rileva, nondimeno, che al ricorso è stata allegata solo la ricevuta di avvenuta spedizione in data 9 luglio 2020, da cui non si evince affatto, come preteso da parte ricorrente, che l’agente postale abbia provveduto a dare atto di avere eseguito la notifica, ai sensi dell’art. 46 del dl n. 34/2020, e che nessun altro documento è stato prodotto fino alla udienza di discussione odierna; trova pertanto applicazione il principio consolidato di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso che difetti della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica: prova che deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione (Cass., Sez. Un., 12/05/2010, n. 11429 e successiva giurisprudenza conforme); 6) il ricorso è inammissibile; nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo la società [OSCURATO:SOCIETA] svolto attività difensiva in questa sede; 7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’oneredi pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis