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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13349/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale etneo gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "clan Nardo" con il ruolo di responsabile del territorio di Lentini, nel periodo compreso tra il 17.3.2018 ed il luglio del 2021;

2. ricorre per cassazione il difensore del Furnò lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt., 273 commi 1 e 1-bis, 192, commi 2 e 3, 178 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. ed al ruolo di reggente: rileva che il Tribunale, nel confermare la ordinanza del GIP, ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori Guttuso, Scandurra e Annarindo, il primo dei quali ha reso dichiarazioni del tutto generiche e de relato che ben potevano essere riferite al passato e non ha riferito nulla in merito alla attuale operatività del ricorrente all'interno del clan di cui ha indicato [OSCURATO:PERSONA] quale reggente; il secondo, a sua volta, e come evidenziato nei motivi di riesame, cui il Tribunale non ha fornito risposta, aveva parlato del Furnò come reggente del gruppo riferendosi al periodo antecedente il 2013, quando poi era stato ristretto in carcere sino al 2018; l'Amarindo, infine, il quale aveva riferito di non incontrare il Furnò da una trentina d'anni, avendo reso dichiarazioni del tutto generiche e che non superano il vaglio di attendibilità richiesto dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; sottolinea, quindi, la complessiva inadeguatezza delle dichiarazioni dei collaboratori sia per la loro genericità che per la mancanza di un reale vaglio di attendibilità, soprattutto con riguardo al ruolo di reggente apoditticamente attribuito al Fumò; segnala che le stesse conversazioni intercettate tra il 2018 ed il 2020, come quelle tra Incardona e Giarrusso del 13.4.2018, sono caratterizzate da numerose parti incomprensibili e non danno alcuna contezza del soggetto cui si riferiscono né del contesto in cui sarebbe stato collocato l'odierno ricorrente; aggiunge che anche sull'incontro tra Giarrusso, Incardona e Furnò in contrada Dalia, lo stesso 13.4.2018, non vi è alcuna certezza, non essendo stato monitorato dalla PG e soltanto indirettamente desunto dalle conversazioni telefoniche del giorno successivo tra la moglie del Furnò e la compagna di tale Modica; riporta il contenuto della conversazione intercettata evidenziando la difficoltà di comprenderne il contenuto e segnala la natura congetturale del riferimento al Furnò; sottolinea, quanto alle ulteriori conversazioni valorizzate nel provvedimento del Tribunale, che: nella conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Rinaldi ed il Guercio non è dato evincere alcun riferimento al Furnò; nella conversazione del 25.2.2019 a bordo della vettura del Casciana si fa riferimento a tale "Pippo", nomignolo non univocamente riferibile al ricorrente, atteso che il medesimo soprannome era attribuito al Gentile; nella conversazione tra Guercio e Rinaldi non è possibile identificare il "vecchio" nel Furnò; sottolinea che l'unico dato certo è la assenza di Furnò dal territorio di Lentini in quanto residente in Umbria, con la moglie, non potendo in tal modo garantire la presenza sul territorio indispensabile per gestire le attività del clan; evidenzia, dunque, la inadeguatezza della motivazione della ordinanza laddove il Furnò viene identificato nel "Pippo", quale reggente del clan, nonostante la sua assenza a riunioni o a fatti di reato commessi da altri; segnala come la ordinanza impugnata non si sia conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza in materia di valutazione delle dichiarazioni degli indagati o imputati di reati connessi o collegati, ed alla necessità di corroborare le ipotesi investigative con elementi idonei a conferirvi non la certezza ma l'alta probabilità rappresentativa del fatto reato;

3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso ripropone le medesime censure avanzate con il riesame cui il Tribunale ha replicato con motivazione esente da profili di manifesta illogicità e corretta in diritto in quanto ha fatto applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di gravità indiziaria;

4. la difesa del Furnò ha trasmesso una memoria rilevando come la Procura Generale non si sia confrontata con i motivi del ricorso, con particolare riferimento ai criteri di valutazione del contributo dichiarativo dei chiamanti in correità ed alla dedotta violazione di legge quanto alla natura degli indizi valorizzati dal provvedimento impugnato ma, invero, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, necessari perché possano assurgere al rango di prova; segnala, in particolare, la natura apparente della motivazione con cui il Tribunale ha giudicato convergenti le dichiarazioni dei collaboratori, la cui genericità era stata ben sottolineata nel ricorso, in ogni caso diverse quanto alla individuazione del reggente del sodalizio, comunque non riconducibile all'odierno ricorrente; sottolinea, ancora, la natura congetturale della motivazione con cui il Tribunale, contro le dichiarazioni dei collaboratori, ha tentato di comunque di attribuire al Furnò il ruolo di reggente del clan Nardo sostenendo, in termini congetturali, che il Guercio fosse un suo delegato; quanto alle risultanze della attività di intercettazione, ribadisce quali siano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza perché le conversazioni tra terzi possano costituire prova a carico dell'imputato, sottolineando come nel caso di specie, come evidenziato nel ricorso, essi non ricorrano; richiama, inoltre, le considerazioni spese nel ricorso quanto alla residenza del Furnò a Perugia, non avendo egli partecipato ad alcun summit ovvero contattato da alcuno per vicende illecite, non essendo indagato per alcun reato- scopo del sodalizio e lamenta come il Tribunale non abbia fornito risposte alle censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

2. Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta complessivamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati.

Il Tribunale di Catania ha, infatti, spiegato come l'esistenza della articolazione catanese del clan Santapaola-Ercolano fosse stata oggetto di accertamento in plurimi procedimenti, dando conto, inoltre, dell'indagine Agorà, seguita dalle operazioni Dioniso, Iblis, Efesto, Kronos e Chaos che avevano comportato la necessità di riorganizzare la operatività della organizzazione, obiettivo prefissatosi da Tomaselli ma che non poteva essere da lui perseguito proprio per il sopravvenire del provvedimento adottato nella operazione Chaos che non agli aveva permesso di consegnare la "carta generale" concernente l'elenco delle estorsioni.

Ha inoltre puntualmente esposto gli elementi investigativi dai quali si era potuto evincere la prosecuzione dell'attività del sodalizio, pur in assenza del reggente formale, di cui alcune articolazioni territoriali (come quella di Lineri o la famiglia di Ramacca) avevano chiesto conto, testimoniando in ogni caso la persistente operatività del gruppo in adempimento del mandato e degli ordini impartiti dal Tomaselli.

Ha richiamato le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a conferma della prosecuzione dell'opera del Tomaselli da parte di costoro, pure in assenza di un reggente formale, tanto che alcune articolazioni territoriali quale quella di Lineri o la famiglia di Ramacca avevano chiesto conto di quale fosse l'autorità di coloro che agivano per conto del sodalizio e l'oggetto del summit e le parole del Rinaldi, intercettato nella sua officina, danno conto della intenzione del gruppo di proseguire nell'adempimento degli ordini impartiti dal Tomaselli.

Il Tribunale ha, inoltre, accennato alla famiglia di Caltagirone, storicamente capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], detto "Ciccio" ed all'interessamento di "Gianfranco" [OSCURATO:PERSONA] ai lavori pubblici nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria e di Caltagirone.Ha fatto presente come l'officina di [OSCURATO:PERSONA] fosse luogo di incontri tra esponenti delle diverse famiglie per la regolazione di contrasti quali quello dell'affidamento dei servizi cimiteriali nel Comune di Vizzini.

Gli elementi acquisiti, con particolare riferimento alla comunicazione della notizia di reato da parte dei ROS, corroborata dalle dichiarazioni di venti collaboratori di giustizia, da intercettazioni telefoniche, ambientali ed eseguite tramite captatore informatico, da servizi di OPC, videoriprese ed acquisizioni documentali, hanno consentito, a parere del Tribunale, di accertare la perdurante operatività del clan Nardo, riorganizzatosi dopo l'operazione Chaos e l'operatività nei paesi di [OSCURATO:PERSONA] e Scordia ed il collegamento con il clan catanese Santapaola; a tali conclusioni i giudici del riesame sono pervenuti anche alla luce degli ulteriori documenti prodotti dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in particolare, delle dichiarazioni di altri collaboratori, delle intercettazioni tra presenti e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caltagirone, delle indagini del RONI di Siracusa a carico del Furnò come di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dall'attività di indagine, ha fatto presente il Tribunale, era emersa la operatività di due articolazioni criminali, una facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ("u' pupiddu") ed alla sua "longa manus" [OSCURATO:PERSONA] e, l'altra, a [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, in particolare, alla posizione dell'odierno ricorrente, i giudici del riesame hanno, per un verso, riassunto le propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 6-7 della ordinanza in verifica) ma, per altro verso, hanno dato conto di una serie di elementi specifici e, in particolare, delle risultanze dell'attività di intercettazione: in particolare, hanno richiamato la conversazione del 13.4.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, pag. 7), il cui contenuto era stato riscontrato dalla verifica dell'incontro tra costoro ed il Furnò, avvenuto nei pressi di un casolare di campagna, attestato da un apposito servizio di OPC; la conversazione intercettata il 12.9.2018 tra i medesimi Giarrusso ed Incardona e, poi, quella captata a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia [OSCURATO:PERSONA], tra il medesimo Casciana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della qual costoro avevano fatto riferimento al Furnò come successore di [OSCURATO:PERSONA].

Altri elementi a carico del ricorrente, secondo il Tribunale, erano quelli provenienti dal procedimento 7935/2020 RGRN, nel quale erano stati registrati diversi incontri tra il Furnò ed [OSCURATO:PERSONA] all'interno della officina di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi pagg. 8-9), aventi ad oggetto sempre le attività criminali in corso su cui il ricorrente impartiva istruzioni.I giudici del riesame hanno quindi operato una sintesi degli elementi acquisiti ritenendoli adeguati a supportare, sotto il profilo della gravità indiziaria, la ricostruzione proposta dal PM secondo cui il Furnò, nel periodo in contestazione, succeduto a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato il reggente del sodalizio, avendo delegato [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile per il territorio di Lentini.

Hanno spiegato come la circostanza secondo cui il ricorrente avesse stabilito la propria residenza in Umbria a séguito della scarcerazione e della applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (revocata, tuttavia, nel febbraio del 2018) non gli avesse impedito di svolgere appieno il suo ruolo; non hanno mancato di spiegare come i numerosi riferimenti contenuti nelle conversazioni tra terzi a "Pippo", o al "vecchio", ad onta della cripticità del linguaggio utilizzato, fossero univoci nell'indicare il Furnò e non, ad esempio, il Gentile.

È d'altra parte consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5 - , n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02); ed è, poi, appena il caso di ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., da ultimo, Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; conf., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01).

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la residenza in Umbria non aveva impedito al Furnò di essere stato più volte intercettato in Sicilia dove era stato direttamente notato dagli investigatori in occasione di incontri protrattisi senza soluzione di continuità anche negli anni 2021-2022 (cfr., pag. 10 della ordinanza in verifica).

I definitiva, rileva il collegio che il provvedimento impugnato non si presta ai rilievi ed alle censure articolate dalla difesa avendo il Tribunale motivato in termini idonei ed esaustivi, non sindacabili in questa sede, in merito alla sussistenza di un compendio indiziario stimato idoneo - in questa fase cautelare - a giustificare la adozione della misura in relazione alla imputazione provvisoriamente elevata a carico del ricorrente.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale etneo gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "clan Nardo" con il ruolo di responsabile del territorio di Lentini, nel periodo compreso tra il 17.3.2018 ed il luglio del 2021; 2. ricorre per cassazione il difensore del Furnò lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt., 273 commi 1 e 1-bis, 192, commi 2 e 3, 178 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. ed al ruolo di reggente: rileva che il Tribunale, nel confermare la ordinanza del GIP, ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori Guttuso, Scandurra e Annarindo, il primo dei quali ha reso dichiarazioni del tutto generiche e de relato che ben potevano essere riferite al passato e non ha riferito nulla in merito alla attuale operatività del ricorrente all'interno del clan di cui ha indicato [OSCURATO:PERSONA] quale reggente; il secondo, a sua volta, e come evidenziato nei motivi di riesame, cui il Tribunale non ha fornito risposta, aveva parlato del Furnò come reggente del gruppo riferendosi al periodo antecedente il 2013, quando poi era stato ristretto in carcere sino al 2018; l'Amarindo, infine, il quale aveva riferito di non incontrare il Furnò da una trentina d'anni, avendo reso dichiarazioni del tutto generiche e che non superano il vaglio di attendibilità richiesto dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; sottolinea, quindi, la complessiva inadeguatezza delle dichiarazioni dei collaboratori sia per la loro genericità che per la mancanza di un reale vaglio di attendibilità, soprattutto con riguardo al ruolo di reggente apoditticamente attribuito al Fumò; segnala che le stesse conversazioni intercettate tra il 2018 ed il 2020, come quelle tra Incardona e Giarrusso del 13.4.2018, sono caratterizzate da numerose parti incomprensibili e non danno alcuna contezza del soggetto cui si riferiscono né del contesto in cui sarebbe stato collocato l'odierno ricorrente; aggiunge che anche sull'incontro tra Giarrusso, Incardona e Furnò in contrada Dalia, lo stesso 13.4.2018, non vi è alcuna certezza, non essendo stato monitorato dalla PG e soltanto indirettamente desunto dalle conversazioni telefoniche del giorno successivo tra la moglie del Furnò e la compagna di tale Modica; riporta il contenuto della conversazione intercettata evidenziando la difficoltà di comprenderne il contenuto e segnala la natura congetturale del riferimento al Furnò; sottolinea, quanto alle ulteriori conversazioni valorizzate nel provvedimento del Tribunale, che: nella conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Rinaldi ed il Guercio non è dato evincere alcun riferimento al Furnò; nella conversazione del 25.2.2019 a bordo della vettura del Casciana si fa riferimento a tale "Pippo", nomignolo non univocamente riferibile al ricorrente, atteso che il medesimo soprannome era attribuito al Gentile; nella conversazione tra Guercio e Rinaldi non è possibile identificare il "vecchio" nel Furnò; sottolinea che l'unico dato certo è la assenza di Furnò dal territorio di Lentini in quanto residente in Umbria, con la moglie, non potendo in tal modo garantire la presenza sul territorio indispensabile per gestire le attività del clan; evidenzia, dunque, la inadeguatezza della motivazione della ordinanza laddove il Furnò viene identificato nel "Pippo", quale reggente del clan, nonostante la sua assenza a riunioni o a fatti di reato commessi da altri; segnala come la ordinanza impugnata non si sia conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza in materia di valutazione delle dichiarazioni degli indagati o imputati di reati connessi o collegati, ed alla necessità di corroborare le ipotesi investigative con elementi idonei a conferirvi non la certezza ma l'alta probabilità rappresentativa del fatto reato; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso ripropone le medesime censure avanzate con il riesame cui il Tribunale ha replicato con motivazione esente da profili di manifesta illogicità e corretta in diritto in quanto ha fatto applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di gravità indiziaria; 4. la difesa del Furnò ha trasmesso una memoria rilevando come la Procura Generale non si sia confrontata con i motivi del ricorso, con particolare riferimento ai criteri di valutazione del contributo dichiarativo dei chiamanti in correità ed alla dedotta violazione di legge quanto alla natura degli indizi valorizzati dal provvedimento impugnato ma, invero, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, necessari perché possano assurgere al rango di prova; segnala, in particolare, la natura apparente della motivazione con cui il Tribunale ha giudicato convergenti le dichiarazioni dei collaboratori, la cui genericità era stata ben sottolineata nel ricorso, in ogni caso diverse quanto alla individuazione del reggente del sodalizio, comunque non riconducibile all'odierno ricorrente; sottolinea, ancora, la natura congetturale della motivazione con cui il Tribunale, contro le dichiarazioni dei collaboratori, ha tentato di comunque di attribuire al Furnò il ruolo di reggente del clan Nardo sostenendo, in termini congetturali, che il Guercio fosse un suo delegato; quanto alle risultanze della attività di intercettazione, ribadisce quali siano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza perché le conversazioni tra terzi possano costituire prova a carico dell'imputato, sottolineando come nel caso di specie, come evidenziato nel ricorso, essi non ricorrano; richiama, inoltre, le considerazioni spese nel ricorso quanto alla residenza del Furnò a Perugia, non avendo egli partecipato ad alcun summit ovvero contattato da alcuno per vicende illecite, non essendo indagato per alcun reato- scopo del sodalizio e lamenta come il Tribunale non abbia fornito risposte alle censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta complessivamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. Il Tribunale di Catania ha, infatti, spiegato come l'esistenza della articolazione catanese del clan Santapaola-Ercolano fosse stata oggetto di accertamento in plurimi procedimenti, dando conto, inoltre, dell'indagine Agorà, seguita dalle operazioni Dioniso, Iblis, Efesto, Kronos e Chaos che avevano comportato la necessità di riorganizzare la operatività della organizzazione, obiettivo prefissatosi da Tomaselli ma che non poteva essere da lui perseguito proprio per il sopravvenire del provvedimento adottato nella operazione Chaos che non agli aveva permesso di consegnare la "carta generale" concernente l'elenco delle estorsioni. Ha inoltre puntualmente esposto gli elementi investigativi dai quali si era potuto evincere la prosecuzione dell'attività del sodalizio, pur in assenza del reggente formale, di cui alcune articolazioni territoriali (come quella di Lineri o la famiglia di Ramacca) avevano chiesto conto, testimoniando in ogni caso la persistente operatività del gruppo in adempimento del mandato e degli ordini impartiti dal Tomaselli. Ha richiamato le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a conferma della prosecuzione dell'opera del Tomaselli da parte di costoro, pure in assenza di un reggente formale, tanto che alcune articolazioni territoriali quale quella di Lineri o la famiglia di Ramacca avevano chiesto conto di quale fosse l'autorità di coloro che agivano per conto del sodalizio e l'oggetto del summit e le parole del Rinaldi, intercettato nella sua officina, danno conto della intenzione del gruppo di proseguire nell'adempimento degli ordini impartiti dal Tomaselli. Il Tribunale ha, inoltre, accennato alla famiglia di Caltagirone, storicamente capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], detto "Ciccio" ed all'interessamento di "Gianfranco" [OSCURATO:PERSONA] ai lavori pubblici nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria e di Caltagirone.Ha fatto presente come l'officina di [OSCURATO:PERSONA] fosse luogo di incontri tra esponenti delle diverse famiglie per la regolazione di contrasti quali quello dell'affidamento dei servizi cimiteriali nel Comune di Vizzini. Gli elementi acquisiti, con particolare riferimento alla comunicazione della notizia di reato da parte dei ROS, corroborata dalle dichiarazioni di venti collaboratori di giustizia, da intercettazioni telefoniche, ambientali ed eseguite tramite captatore informatico, da servizi di OPC, videoriprese ed acquisizioni documentali, hanno consentito, a parere del Tribunale, di accertare la perdurante operatività del clan Nardo, riorganizzatosi dopo l'operazione Chaos e l'operatività nei paesi di [OSCURATO:PERSONA] e Scordia ed il collegamento con il clan catanese Santapaola; a tali conclusioni i giudici del riesame sono pervenuti anche alla luce degli ulteriori documenti prodotti dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in particolare, delle dichiarazioni di altri collaboratori, delle intercettazioni tra presenti e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caltagirone, delle indagini del RONI di Siracusa a carico del Furnò come di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dall'attività di indagine, ha fatto presente il Tribunale, era emersa la operatività di due articolazioni criminali, una facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ("u' pupiddu") ed alla sua "longa manus" [OSCURATO:PERSONA] e, l'altra, a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, in particolare, alla posizione dell'odierno ricorrente, i giudici del riesame hanno, per un verso, riassunto le propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 6-7 della ordinanza in verifica) ma, per altro verso, hanno dato conto di una serie di elementi specifici e, in particolare, delle risultanze dell'attività di intercettazione: in particolare, hanno richiamato la conversazione del 13.4.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, pag. 7), il cui contenuto era stato riscontrato dalla verifica dell'incontro tra costoro ed il Furnò, avvenuto nei pressi di un casolare di campagna, attestato da un apposito servizio di OPC; la conversazione intercettata il 12.9.2018 tra i medesimi Giarrusso ed Incardona e, poi, quella captata a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia [OSCURATO:PERSONA], tra il medesimo Casciana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della qual costoro avevano fatto riferimento al Furnò come successore di [OSCURATO:PERSONA]. Altri elementi a carico del ricorrente, secondo il Tribunale, erano quelli provenienti dal procedimento 7935/2020 RGRN, nel quale erano stati registrati diversi incontri tra il Furnò ed [OSCURATO:PERSONA] all'interno della officina di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi pagg. 8-9), aventi ad oggetto sempre le attività criminali in corso su cui il ricorrente impartiva istruzioni.I giudici del riesame hanno quindi operato una sintesi degli elementi acquisiti ritenendoli adeguati a supportare, sotto il profilo della gravità indiziaria, la ricostruzione proposta dal PM secondo cui il Furnò, nel periodo in contestazione, succeduto a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato il reggente del sodalizio, avendo delegato [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile per il territorio di Lentini. Hanno spiegato come la circostanza secondo cui il ricorrente avesse stabilito la propria residenza in Umbria a séguito della scarcerazione e della applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (revocata, tuttavia, nel febbraio del 2018) non gli avesse impedito di svolgere appieno il suo ruolo; non hanno mancato di spiegare come i numerosi riferimenti contenuti nelle conversazioni tra terzi a "Pippo", o al "vecchio", ad onta della cripticità del linguaggio utilizzato, fossero univoci nell'indicare il Furnò e non, ad esempio, il Gentile. È d'altra parte consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5 - , n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02); ed è, poi, appena il caso di ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., da ultimo, Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; conf., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01). Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la residenza in Umbria non aveva impedito al Furnò di essere stato più volte intercettato in Sicilia dove era stato direttamente notato dagli investigatori in occasione di incontri protrattisi senza soluzione di continuità anche negli anni 2021-2022 (cfr., pag. 10 della ordinanza in verifica). I definitiva, rileva il collegio che il provvedimento impugnato non si presta ai rilievi ed alle censure articolate dalla difesa avendo il Tribunale motivato in termini idonei ed esaustivi, non sindacabili in questa sede, in merito alla sussistenza di un compendio indiziario stimato idoneo - in questa fase cautelare - a giustificare la adozione della misura in relazione alla imputazione provvisoriamente elevata a carico del ricorrente. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 13349/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris