CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2015
Cassazione n. 07880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15457/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e Sistemi Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5501/27/15, depositata il 17 dicembre 2015. Oggetto: Tributi -IVA - Inversione contabile e operazioni inesistenti -Questione - Estinzione. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere GiacomoMaria Nonno. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 5501/27/15 del 17/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 7823/26/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Sistemi s.r.l. (di seguito Prysmian) nei confronti dell’avviso di accertamento volto al recupero dell’IVA indebitamente detratta con riferimento all’anno d’imposta 2002; 2. AE impugnava la sentenzadella CTR con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. Prysmian resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4. con ordinanza del 13/12/2017 questa Corte disponeva la rimessione della causa in pubblica udienza; 5. Prysmian depositava altra memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nella richiesta di rinvio pregiudiziale e, in ogni caso, chiedendo l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 6, comma 9 bis.3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158; 6. con altra ordinanza resa all’esito della pubblica udienza del 13/10/2020 la causa veniva rinviata, disponendosi la richiesta all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della redazione di una relazione tematica sul profilo sanzionatorio e, quindi, nuovamente rinviata all’esito dell’udienza del 09/11/2021 in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite con riferimento al ricorso R.G. n. 1330/2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che in data 18/11/2022 Prysmian ha depositato istanza di sospensione ex art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 e, in data 09/01/2023, è stata depositata da AE istanza di cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervenuta definizione agevolata; 2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere