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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 41160/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4 aprile 2025 di conferma della pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti in ordine a i reati di cui agli artt. 186, co. 7 , d.lgs. 285/1992, 699 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975, con la recidiva, commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 2020.

E’ stato proposto ricorso affidato a un motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorso, meramente reiterativo dei motivi di gravame, non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha già replicato alle suddette allegazioni difensive rilevando che il ricorrente è pluripregiudicato per reati specifici e contro la persona (minacce, lesioni personali volontarie oltre che in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale); ha posto l’accento sulla gravità del fatto,avuto riguardo alla circostanza che questi in orario notturno, in pieno centro, circolava ad altissima velocità, senza fermarsi all’alt intimatogli.

E’ stato evidenziato,quanto al comportamento processuale, che il ricorrente si è limitato ad ammettere di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

E’ stata poi richiamata giurisprudenza che evidenzia come il consenso alla acquisizione degli atti di indagine non costituisce elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv 281879).

Con tutto quanto argomentato il ricorso non si confronta e si limita a ribadire gli argomenti già ampiamente e coerentemente confutati.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4 aprile 2025 di conferma della pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti in ordine a i reati di cui agli artt. 186, co. 7 , d.lgs. 285/1992, 699 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975, con la recidiva, commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 2020. E’ stato proposto ricorso affidato a un motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorso, meramente reiterativo dei motivi di gravame, non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha già replicato alle suddette allegazioni difensive rilevando che il ricorrente è pluripregiudicato per reati specifici e contro la persona (minacce, lesioni personali volontarie oltre che in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale); ha posto l’accento sulla gravità del fatto,avuto riguardo alla circostanza che questi in orario notturno, in pieno centro, circolava ad altissima velocità, senza fermarsi all’alt intimatogli. E’ stato evidenziato,quanto al comportamento processuale, che il ricorrente si è limitato ad ammettere di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. E’ stata poi richiamata giurisprudenza che evidenzia come il consenso alla acquisizione degli atti di indagine non costituisce elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv 281879). Con tutto quanto argomentato il ricorso non si confronta e si limita a ribadire gli argomenti già ampiamente e coerentemente confutati. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]