CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 10464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13565/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprioex art.86 cod. proc. civ., con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano depositata in data 8-3-2019 RG. 43713/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ordinanzaemessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dal Tribunale in composizione collegiale di Milano depositata in data 8-3-2019 ha deciso l’opposizione proposta con atto di citazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili- promessa di pagamento R.G.13565/2019 C.C. 9-4-2024 L’ordinanza ha dato atto che alla prima udienza, a fronte della deduzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il credito riguardava anche attività stragiudiziale strettamente connessa a quella giudiziale, era statodisposto il mutamento del rito ex art. 4 co.1 d.lgs. 150/2011 e ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dall’opposto. Nel merito, l’ordinanza ha considerato che l’avvocato a dimostrazione del suo credito aveva prodotto tre promesse di pagamento datate 11-4-2017. Nella promessa sub A), indirizzata agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli opponenti si impegnavano a pagare, in via solidale tra loro, Euro 185.972,16 per compensi ed Euro 5.633,17 per spese, oltre iva, cpa e interessi per l’attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale di cui all’elenco; nella promessa sub B), pure indirizzata agli avv. [OSCURATO:PERSONA] eCaprotti, il solo opponente [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a pagare Euro 55.988,52 per compensi ed Euro 3.149,00 per spese, oltre iva, cpa e interessi per l’attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale di cui all’elenco; nella promessa sub C), indirizzata solo all’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’opponente Mologni si impegnava a pagare Euro 1.549,37 per compensi ed Euro 180,76 per spese, oltre iva, cpa e interessi per l’attività giudiziale e stragiudiziale di cui all’elenco. L’ordinanza ha rilevato che nelle promesse di pagamento sub A) e sub B) erano elencate le pratiche alle quali si riferivano i compensi e si affermava trattarsi di compensi “per prestazioni professionali svolte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Caprotti” e non dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato cheera fondata l’eccezione di “parziale” difetto di legittimazione attiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sollevata dagli opponenti, e cioè l’eccezione di difettodi legittimazione a pretendere il pagamento degli interi importi, in quanto ogni difensore aveva diritto autonomo verso il cliente in relazione all’attività effettivamente svolta.Ha dichiarato che, in mancanza di prova circa le prestazioni svolte solo dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], doveva essere rigettata la domanda relativamente alle promesse di pagamento sub A) e sub B); invece ha condannato l’opponente Mologni al pagamento degli importi di cui alla promessa sub C), per Euro 2.146,51, di cui Euro 1.549,30 per compensi, Euro 180,76 per spese, oltre cpa e iva, con interessi dalla domanda monitoria. Ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite a favore dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] e ha compensato le spese di lite tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’opponente Mologni. 2.Avverso l’ordinanzal’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec con consegna del messaggio il 10-4-2019 al difensore domiciliatario all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 9 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo (“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 165, 641 e 702 bis c.p.c. e artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011”) il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata abbia rigettato la sua eccezione di inammissibilità dell’opposizione. Evidenzia che ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 l’opposizione doveva essere proposta con ricorso e che, poiché era stata introdotta con atto di citazione, l’atto di opposizione doveva essere depositato entro quaranta giorni dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta il 4-7-2018, e perciò entro il termine ultimo del 13-9-2018. 1.1.Il motivo è infondato. E’ pacifico che alla causa, avente a oggetto domanda relativa al compenso per prestazioni giudiziali e prestazioni stragiudiziali connesse a quelle giudiziali,si applichi il rito ex art. 14 d.lgs. 1-9-2011 n.150 ratione temporis vigente ; e infatti il Tribunale, a fronte di opposizione proposta con atto di citazione e che perciò aveva introdotto giudizio ordinario di cognizione, ha disposto - come dichiarato nella stessa ordinanza impugnata-il mutamento del rito ex art. 4 co.2 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente. Quindi, esattamente il Tribunale ha escluso l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto l’atto di citazione era stato notificato entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e ai sensi dello stesso art. 4 co.5 gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le disposizioni del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le disposizioni seguite prima del mutamento. Secondo l’indirizzo di Cass. Sez. U 12-1-2022n. 758(Rv. 663582-01) nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011, per i quali la domanda va proposta nella forme del ricorso e che, al contrario, sono introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanzialie processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; la sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronuncia di ordinanza di mutamento del rito, che ha effettisolo ai fini del rito da seguire all’esito della conversione senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli riconducibili all’atto introduttivo sulla scorta della forma da questo in concreto assunta (cfr. Cass. Sez. 2 21-3-2023 n. 8045 Rv. 667501-01, per l’applicazione del principio posto dalle Sezioni Unite al procedimento regolato dall’art. 14 d.lgs. 150/2011). 2.Con il secondoe terzo motivo, unitariamente proposti e rubricati “omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 81 e 115 c.p.c. e agli artt.1988 e 2697 c.c. e all’art. 7 D.M. 147/94 e succ. modifiche e integrazioni, art. 1 comma 4 D.M. 170/12 e art. 8 D.M. 55/14”,il ricorrente evidenzia che i convenuti non hanno dedotto l’avvenuta estinzione o modificazione del diritto azionato dall’avvocato in conseguenza di un fatto preesistente o sopravvenuto al sorgere dello stesso, ma hanno contestato solo parzialmente che l'effettiva titolarità del diritto apparteneva anche ad altro soggetto; rileva che, poiché si verte in ipotesi di promessa di pagamento, sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare che le attività fossero statesvolte dal co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale la promessa di pagamento era pure rivolta. Quindi sostieneanche che il Tribunale abbia violato non solo il disposto dell’art. 1988 cod. civ. e il relativo principio sull’onere della prova , ma anche il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., perché egli aveva sempre dedotto di avere svolto tutte le attività e la controparte nulla aveva allegato a confutazione di tali affermazioni. Procedendo a esporre il terzo motivo, il ricorrente rileva che il Tribunale ha violato anche le disposizioni che regolano la materia dei compensi in ipotesi di mandato conferito a più difensori, in quanto il giudicante avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio secondo il quale la difesa congiunta non esclude il diritto all’intero compenso, se non si prova una suddivisione delle prestazioni tra i due difensori. 2.1.Il secondo e terzo motivo sono fondati nei termini di seguito esposti.L’ordinanza impugnata ha richiamato il principio, in sé corretto, secondo il quale,nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente in base all’opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all’art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794, poi trasfuso nell’art. 7D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e ora nell’art. 8 co. 1 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in tal senso, Cass. Sez. 2 9- 8- 2022 n. 24481, Cass. Sez. 6-2 18-11-2019 n. 29822 Rv. 656248-01, Cass. Sez. 2 19-7-2018 n. 19255,Sez. 2, Cass. Sez. 2 30 - 8 - 2017 n. 20554, Cass. Sez. 2 4-11-2010n. 22463 Rv. 614751-01, Cass. Sez. 2 12 - 7 - 2000 n. 9242Rv. 538404- 01 ). Come chiaramente statuito da Cass. Sez. 2 9 - 5-1962 n. 921 (Rv. 251490-01), l’opera effettivamente prestata da ogni singolo difensore deve essere opportunamente dimostrata in caso di eventuali contestazioni del cliente. Nella fattispecie l’ordinanza, rigettando la domanda sulla base dell’assunto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato le prestazioni da lui eseguite,ha in sostanza applicato il principio secondo il quale il difensore deve dimostrare l’opera effettivamente prestata, ma in questo modonon ha considerato che nella fattispecie l’avvocato aveva agito in forza dellepromesse di pagamento ; e di conseguenza , il giudice di meritonon ha applicato i l principio sull’inversione dell’onere della provaposto dall’art. 1988 cod. civ. La promessa di pagamento comporta l’astrazione processuale della causa e cioè ha solo l’effetto di sollevare il destinatario della promessa dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria (Cass. Sez. 1 25-1- 2022 n. 2091 Rv. 663945-01, Cass. Sez. 3 16-9-2013 n. 21098 Rv. 628900-01,Cass. Sez. 3 9-5-2007 n. 10574 Rv. 597083-01); la prova contraria che deve fornire il debitore riguarda la sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, spettando al debitore provare che il rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass.2091/2022). Nella fattispecie destinatari dellepromesse di pagamento erano entrambi gli avvocat i, quali soggetti che avevano eseguito le prestazioni professionali che i debitori riconoscevano e si impegnavano a pagare, per cui l’astrazione processuale della causa vale va per entrambi e con riguardo all’intero oggetto della promessa di pagamento.Quindi, a fronte del dato che soltanto uno dei professionisti aveva chiesto il pagamentosulla base dell e promess e di pagamento e perciòavvalendosi del la relativ a relevatio ab onere probandi , erano i debitori ad avere l’onere difornire la prova di non essere obbligati al pagamento delle prestazioni richieste , in quanto eseguite dall’altro professionistao per altra ragione. 3.Con il quarto motivo (“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c. e in relazione all’art. 1292 c.c.”) il ricorrente evidenzia che gli opponenti si erano limitati a sostenere che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse diritto all’intero compenso non sussistendo solidarietà attiva nel rapporto obbligatorio; quindi sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione della solidarietà attiva e avrebbe dovuto ritenerla esistente, in quanto risultante dal testo delle promesse di pagamento. 3.1.Il motivo è inammissibile, perchéil vizio di omessa pronuncia ricorre esclusivamente quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta della parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 6 - 5 27 - 11 - 2017 n. 28308 Rv. 646428-01, per tutte). Nella fattispecie il ricorrente non deduce vizio avente questo contenuto, ma piuttosto lamenta una erronea lettura del contenuto della promessa di pagamento, che rimane estranea alla violazione lamentata.4.In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere cassata in conseguenza dell’accoglimento del secondo e terzo motivo, nei capi in cui ha rigettato le domande relative alle promesse di pagamento A) e B). In relazione ai motivi accolti la causa deve essere rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione, per esaminare le domande relative alle promesse di pagamento A) e B) facendo applicazione del principio esposto al punto 2.1., nonché per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il quarto; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribuna