CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto di merce, commessi ai danni di supermercati; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputata, è costituito da mere doglianze di fatto e non è scandito dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]