CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede chele comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento siano notificatepresso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lenotifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo1 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, Piazza del popolo n. 18.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4530/2020,depositata il 28/12/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioLette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona delSostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol’accoglimento del ricorsoRILEVATO CHE:1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4530/2020,depositata il 28/12/2020, dichiarava improcedibile l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] 7, avverso la sentenza del tribunale di Napoli,che aveva rigettato l’opposizione della Asl al decreto ingiuntivo n.893/2006 concesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per lasomma di euro 109.399,20, a titolo di corrispettivo delle prestazioniriabilitative eseguite nel mese di settembre 2005 a favore di soggettiassistiti dal servizio sanitario nazionale.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale evidenziavache l’appello era stato proposto con atto di citazione «depositato il19/11/2018».La causa era stata trattenuta in decisione all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], previa assegnazione dei termini per il deposito delledifese scritte.Con ordinanza successiva del 4/11/2020 era stato assegnatoalle parti, ex art. 101, secondo comma, c.p.c., il termine di 20 giorni2 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026per presentare osservazioni sulla questione, rilevata d’ufficio,concernente l’improcedibilità dell’appello.Le parti avevano depositato memorie.Tuttavia, dagli atti non risultava la prova della notificadell’appello alla controparte e, con essa, la dimostrazione dellastessa tempestiva costituzione dell’appellante.La Corte d’appello rilevava che l’appellante doveva costituirsiin giudizio entro il termine di dieci giorni dalla notificazioneall’appellato della citazione introduttiva del processo d’appello,depositando, tra l’altro, l’originale di tale citazione con la prova dellasua notificazione all’appellato.Il mancato rispetto del termine comportava l’improcedibilitàdell’appello.La nullità della costituzione dell’appellante poteva esseresanata per effetto del deposito da parte dell’appellante, al più tardientro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., dell’originale della citazionecon la prova della sua notificazione all’appellato, oppure per effettodel deposito da parte dell’appellato al più tardi entro l’udienza di cuiall’art. 350 c.p.c., della copia notificatagli di tale citazione dalla qualerisultava la data in cui era stata notificata.Nella specie, però, il difensore dell’appellante, costituitosi indata 19/11/2020, aveva depositato, solo nel fascicolo cartaceo lecopie su supporto cartaceo di vari documenti informatici (c.d. natividigitali) e cioè «della citazione in appello, della relazione dinotificazione, delle relative ricevute di accettazione e di avvenutaconsegna dei messaggi di posta elettronica», senza però provvederea depositare telematicamente gli originali o duplicati informatici ditali atti.La prova della notifica dell’appello non poteva essere ricavataneppure dal comportamento dell’appellata che non aveva depositato3 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026telematicamente l’originale o il duplicato informatico dei messaggi diposta elettronica certificata ricevuti, essendosi, a sua volta, costituitain forma cartacea.L’appellante aveva proceduto al deposito telematicodell’originale notificato solo mediante la nota datata 15/12/2020.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].3. Ha resistito con controricorso la società, depositandomemoria.4.La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione del legge n. 53 /1994, art. 9, comma1-bis e 1-ter».Per la ricorrente, l’appello era procedibile, in quanto la Aslaveva depositato le copie conformi degli atti nativi digitali,consentendo alla Corte di esperire una puntuale verifica in merito siaalla correttezza del procedimento notificatorio.Ad avviso della ricorrente, la copia analogica dell’atto nativodigitale riportava pedissequamente il contenuto dell’atto telematico.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione artt. 347,348 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c. ».La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’appellanteaveva depositato gli atti digitali originali solo con le note del15/12/2020.4 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026In realtà, l’improcedibilità dell’appello può derivare solodall’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, nonanche per inosservanza delle forme di costituzione.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione articoli 121 e 156 c.p.c.».Dovrebbe escludersi la improcedibilità dell’appello nell’ipotesiin esame, in cui il difensore della Asl potrebbe, al più, aver commessouna mera irregolarità, inidonea a viziare la costituzione in giudizio.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la«violazione art. 115 c.p.c.».Il giudice d’appello non avrebbe dovuto dichiararel’improcedibilità del ricorso, in quanto la società controricorrente nonha disconosciuto la conformità della copia informale del ricorsoall’originale notificatole a mezzo pec.5. Con il quinto motivo di impugnazione si lamenta la «nullitàper omessa o apparente motivazione in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4. Violazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.Violazione del minimum costituzionale ex art. 111 Cost.».6. I motivi primo, secondo, terzo e quarto, che vanno trattaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, neitermini di cui in motivazione, in condivisione delle conclusioni dellaProcura Generale, con assorbimento del quinto motivo.6.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che l’appellante, pacificamente,in base agli atti di causa, ha provveduto a spedire l’atto di appellonei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Pertanto, ai sensi dell’art. 347 c.p.c. «la costituzione in appelloavviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti altribunale», con l’espresso rinvio all’art. 165 c.p.c., per il qualel’attore, entro 10 giorni dalla notificazione della citazione alconvenuto, […] deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore5 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026[…] depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo; e il propriofascicolo contenente l’originale della citazione, procura e documentiofferta in comunicazione».L’art. 348 c.p.c., poi, sancisce che «l’appello è dichiaratoimprocedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce intermini».L’improcedibilità dell’appello si verifica, dunque, quandodifettano determinate attività delle parti successive alla proposizionedell’appello ed espressamente richiesti dalla legge.Si tratta dell’omissione di atti di impulso necessari, richiesti allaparte appellante perché il giudizio abbia corso. Le ipotesi diimprocedibilità sono tassative, e quindi insuscettibili di ampliamentoanalogico.6.2. Tali disposizioni devono, però, fare i conti con il processotelematico.In particolare, l’art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertitoin legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto l’obbligatorietà deldeposito telematico degli atti processuali, sia pure in misuragraduale.Pertanto, nella prima stesura della norma, in vigore dal 1°gennaio 2013 al 24 giugno 2014 l’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevedeva che «[s]alvo quanto previsto dalcomma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili […]innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documentida parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogoesclusivamente con modalità telematiche».L’innovazione rilevante si è avuta a decorrere dal 19 agosto2014 con l’introduzione nell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del2012, del comma 9-ter, per il quale «a decorrere dal 30 giugno 20156 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026nei procedimenti civili […] innanzi alla Corte di appello, il depositodegli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delleparti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente conmodalità telematiche, nel rispetto della normativa ancheregolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione ericezione dei documenti informatici».Successivamente, a decorrere dal 21 agosto 2015, si èprevisto, nel comma 1-bis, dell’art. 16-bis, del decreto-legge n. 179del 2012 che «nell’ambito dei procedimenti civili […] e a decorreredal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d’appello è sempre ammessoil deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dalcomma 1 e dei documenti che si offrano in comunicazione, da partedel difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalitàpreviste dalla normativa anche regolamentare concernente lasottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti informatici.In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con talimodalità».6.3. Ciò implica che alla data di notifica dell’appello del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era consentito all’appellante di procedere alla notificadell’appello, sia in modalità cartacea, sia in modalità telematica.Inizialmente, infatti, il processo telematico si applicavaesclusivamente al deposito degli atti processuali delle parti«precedentemente costituite», e quindi solo per il periodo successivoalla costituzione in giudizio, mentre, successivamente, comeindicato, il processo telematico concerneva anche gli atti relativi allacostituzione in giudizio.Pertanto, gli appellanti hanno effettuato la notifica telematicadell’atto di appello, provvedendo tempestivamente al deposito della7 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026copia cartacea dello stesso, unitamente alle copie analogiche dellericevute di spedizioni e di ricezione dell’appello telematico.L’iscrizione a ruolo è stata compiuta, quindi, solo con modalitàcartacea, come del resto afferma la Corte d’appello («costituendosipoi in giudizio […] secondo le tradizionali forme cartacee»).7. Altro elemento dirimente della fattispecie processuale èrappresentato dalla avvenuta costituzione della società, senzaprospettare contestazioni processuali (cfr. pag. 4 della sentenza dellaCorte di appello «pur non avendo sollevato alcuna contestazione inordine alla regolarità della costituzione dell’appellante»).Ciò che rileva è, in particolare - per quello che si specificheràin seguito – che la società, nel costituirsi in giudizio, non hadisconosciuto in alcun modo la conformità dell’appello ricevuto aquello depositato in cancelleria ai fini della costituzione in giudiziodell’appellante.8. Deve tenersi conto, tuttavia, per la decisione della presentecontroversia del nuovo orientamento di questa Corte in ordine allaquestione della improcedibilità dell’appello, che si sgancia daposizioni meramente formalistiche, per approdare alla tutelaeffettiva dei diritti vantati dalle parti in giudizio, convogliando ilprocesso verso la decisione di merito.8.1. In primo luogo, deve farsi menzione, comunque, dellapronuncia di questa Corte a sezioni unite (Cass., Sez. U., 5/8/2016,n. 16598), in base alla quale la tempestiva costituzionedell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogodell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità perinosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anchesu rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art.350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte8 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato chenon contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagliart. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere laremissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "rationetemporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla,dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibilel'appello.Risulta pacifico, dunque, che la costituzione dell’appellante neltermine di dieci giorni dalla notifica dell’atto d’appello (con unavelina) non determina di per sé l’improcedibilità dell’appello, che siverifica solo in caso di mancata costituzione tempestiva.Dopo una costituzione tempestiva, come accaduto nella specie,la costituzione in giudizio è avvenuta il 19/11/2018, quindi nel pienorispetto del termine di dieci giorni, e nel caso di inosservanza delleforme, «l’appellante può compiere, di sua iniziativa, le attività cheservano ad integrarle successivamente (ad esempio mediantecomma dell’art. 350 c.p.c.» (Cass. Sez.U., n. 16598 del 2016).Si è anche chiarito che l’art. 350 c.p.c. «non vieta, proprioperché trattasi di attività funzionale al controllo della regolarità dellacostituzione da effettuarsi in udienza, che il giudice, nel rilevare ildifetto inerente la costituzione, possa invitare hic et hindel’appellante, se è in grado di farlo, alla regolarizzazione immediata eche l’appellante possa procedervi nell’udienza stessa», purdovendosi escludersi «un potere del giudice di concedere untermine», con conseguente «impossibilità anche di un ordine dirinnovazione, perché esso si risolverebbe nella concessione di untermine» (Cass. Sez. U., n. 16598 del 2016).9 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026Quanto al deposito dell’originale della citazione «l’art. 156c.p.c. intende riferirsi all’atto che l’appellante ha consegnatoall’ufficiale giudiziario per la notificazione, sul quale costui ha scritto,ai sensi dell’art. 148 c.p.c., la relazione di notificazione e che gli harestituito», con la precisazione che l’ufficiale giudiziario nell’originaledella citazione, ove ha steso la relazione di notificazione, puòmenzionare:1) il perfezionamento del procedimento notificatorioanche nei confronti del destinatario; 2) il riferimento ad altri atti nelcaso in cui il perfezionamento non risulti (art. 140 c.p.c.).Pertanto, sia nel primo caso (costituzione con originaledocumentante il perfezionamento), sia nel secondo (costituzione conoriginale non documentante il perfezionamento), il requisito formaledella costituzione con l’originale della citazione risulta osservato.Risulta importante l’affermazione di questa Corte per cui«qualora l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sullaconformità della copia all’originale notificatogli […] la irregolaritàdiscendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originalerisulta sanata».9. I concetti e le argomentazioni riportati nella sentenza diquesta Corte a sezioni unite, citata, n. 16598 del 2016, sono statiprecisati ed adattati al processo telematico.9.1. Deve muoversi dalla sentenza di questa Corte, a sezioniunite, in relazione all’art. 369 c.p.c. (prima dell’introduzione delprocesso telematico in Cassazione), per cui il deposito in cancelleria,nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica delricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificatoa mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art.9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione privadi sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove ilcontroricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia10 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbiadisconosciuto la conformità della copia informale all'originalenotificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC delricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso incui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso)ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogicanon autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitaredi incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere delricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale dellacopia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza incamera di consiglio (Cass., Sez.U., 24/9/2018, n. 22438).Particolare rilievo, merita, poi, il mancato disconoscimento, daparte del controricorrente destinatario della notificazione, dellaconformità di detta copia l’originale telematico, in applicazionedell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005» (Cass. Sez. U., n.22438 del 2018).9.2. Analoghi principi sono stati poi ribaditi nella successivasentenza di questa Corte, sempre a sezioni unite (Cass., Sez. U.,25/3/2019, n. 8312).10. Tali principi sono stati poi traslati all’ipotesi diimprocedibilità di cui all’art. 348 c.p.c.In particolare, si è ritenuto che, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatariodella notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto,è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità,dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme"11 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuitodagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività deimezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti alraggiungimento di una decisione di merito - nella specie, la S.C. haaffermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria diimprocedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della suacostituzione in modalità analogica, depositato le copie analogichedell'atto di appello con le relate di notifica unitamenteall'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici,e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa dicostituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato alsuo difensore (Cass., 28/8/2025, n. 24107; Cass., sez. 3,12/3/2024, n. 6583; Cass., sez. 6-1, 15/11/2022, n. 33601).Si è chiarito, infatti che l’interpretazione delle normeprocessuali «deve preferibilmente indirizzarsi in direzione della piùampia espansione del diritto di difesa quale espressione di principisovranazionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e del dirittoad un equo processo».Pertanto, l’improcedibilità doveva essere esclusa in quantoinosservanza delle forme della costituzione ed anche perché,trattandosi di vizio di forma, «la nullità che ne consegue risultasanata dall’avvenuta costituzione dell’appell[ato] senza che questoeccepisca nulla riguardo al vizio formale inficiante la costituzionedell’appella[nte]» (Cass., n. 33601 del 2022; in termini anche Cass.,12/8/2025, n. 23109; Cass., sez. L, 31/5/2023, n. 15311, seppurein ipotesi di trattazione cartolare; Cass., sez. 2, 30/3/2023, n. 8951;Cass., sez. 2, 21/6/2023, n. 17711; cass., 15/7/2021, n. 20214).11. Pertanto, nella specie va evidenziato che la società si eracostituita in giudizio, senza disconoscere in alcun modo la conformità12 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’atto di citazione in appello depositato ai fini della costituzione exart. 347 c.p.c., con quello ad essa notificato.12. Inoltre, correttamente l’appellante ha depositato la copia,su supporto analogico, conforme all’originale dell’atto di appello edelle ricevute di spedizione e di accettazione dello stesso.13. Va anche evidenziato che ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis,della legge n. 53 del 1994, nel periodo in vigore dal 19/8/2014 al25/11/2024, stabilisce che «qualora non si possa procedere aldeposito con modalità telematiche dell’atto notificato a normadell’art. 3-bis, l’Avvocato estrae copia su supporto analogico delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e dellaricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta laconformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensidell’art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82».Al comma 1-ter dell’art. 9 citato si prevede che «in tutti i casiin cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non siapossibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi delcomma 1-bis».L’art. 23 comma 1 del d.lgs. n. 82 del 2005, nella versionevigente a decorrere dal 27/1/2018 sancisce che «le copie susupporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto confirma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessaefficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loroconformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da unpubblico ufficiale a ciò autorizzato».Al comma 2 dell’art. 23 si chiarisce che «le copie e gli estrattisu supporto analogico del documento informatico, conformi allevigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoriadell’originale se la loro conformità non è espressamente13 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11203/2021Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 22264/2026Data pubblicazione 29/06/2026disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazionedell’originale informatico».Pertanto, l’attestazione di conformità della copia all’originaleinformatico (costituito dalla relata di notifica dell’atto d’appello e daimessaggi telematici di spedizione e di accettazione del gravame), daparte del difensore dei ricorrenti ne fa derivare la stessa efficaciaprobatoria dell’originale.14. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà anche alla determinazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie i motivi primo, secondo, terzo e quarto; dichiaraassorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno2026Il PresidenteAlberto Giusti14 RG n. 11203/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio