CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 22654/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPEnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CASERTA avverso la sentenza in data 02/07/2024 del la [OSCURATO:PERSONA]- TANZARO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota pervenuta il 30/05/2025 dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissi- bilità o il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio; letta la nota pervenuta il 04/06/2025, a firma dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA]- SANI, che, nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha con- cluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 02/07/2024 della Corte di appello di Catanzaro, che - per quello che qui interessa-ha riformato la sentenza in data 05/10/2022 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata ai capi C2) e C16)della rubrica e rideterminando la pena inflitta per i reati contestati in materia di contrabbando di gasolio agricolo e di associazione per delinquere finalizzata all’evasione Iva e della Accise dovute sugli scambi di prodotti petroliferi destinati al consumo. Deduce: 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 cod. pen.contestato al capo C1 della rubrica. Il ricorrente denuncia l’illogicità della motivazione nella parte in cuii giudici gli attribuisconoil ruolo di stretto collaboratore del capo dell’associazione. Osserva che la Corte di appello «argomenta la sussistenza di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] sulla sola scorta del rapporto dialettico instauratosi con i fratelli D’Amico e all’organizzazione dell’attività di frode IVA sui carburanti», così cadendo in contraddizione rispetto alla parte in cui esclude che [OSCURATO:PERSONA] rivesta un ruolo apicale nell’associazione, per come -invece-ritenuto dal primo giudice. Si assume che «nell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA],il [OSCURATO:PERSONA], quale collabo- ratore di Coppola, si eralimitato a spiegare quelle che erano le modalità -lecite o meno-di vendita (fittizia o reale) del prodotto petrolifero (agricolo o di autotra- zione)». A sostegno dell’assunto vengono riportati i contenuti della conversazione intercettata il 23/01/2019, in forza della quale si sostiene che Coppola era già a conoscenza delle modalità descritte e che «il [OSCURATO:PERSONA] interviene al più solo a conferma di quanto già stabilito». Si evidenzia come si tratti di un unico episodio, integrante al più un’ipotesi di concorso di persone nel reato, in continuazione ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen, così mancando elementi per ritenere [OSCURATO:PERSONA] partecipe dell’associazione contestata al capo C1). 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C2 della rubrica, nel quale viene contestato il reato di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione all’art. 40, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, del medesimo decreto legislativo. A tale riguardo si osserva che,con i motivi di appello, era stato evidenziato che lo schema delittuoso aveva trovato attuazione già nel 2018, con la società ESES,che svolgeva funzioni analoghe alla [OSCURATO:PERSONA], ossia in relazione a so- cietà che non eranoriconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che Borriello,in sede di interrogatorio davanti al pubblico mi- nistero, nello spiegare il meccanismo fraudolento, riferisce il ruolo avuto da ogni soggetto coinvolto, così come chiarisce che l’attività del Coppola con il D’Amico andava avanti dal 2017, senza mai citare [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che,dopo l’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA],il [OSCURATO:PERSONA] non compare più nell’attività investigativa. «Non è il [OSCURATO:PERSONA] -scrive la difesa-colui che ha ideato l’impresa delit- tuosa, perché ne ha avuto l’iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell’opportunità di attuarla. Non è [OSCURATO:PERSONA] colui che propone il piano criminoso, scegliendo e coordinando i mezzi e le persone per attuarlo. Anche perché della falsificazione dei DAS i fratelli D’Amico già si occupavano in relazione all’associazione contestata al capo B». Si rimarca come dalla conversazione intercettata nulla emerga a suo carico, essendo erronea l’interpretazione data dalla Corte di appello. Si deduce la mancanza di elementi utili a far ritenere il concorso di Merca- dante nell’attività delittuosa. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 512-biscod. pen., contestato al capo C16 della rubrica . Anche in questo caso si nega la sussistenza di elementi utili a far ritenere il concorso di [OSCURATO:PERSONA], perché -nonostante il ricorrente sia indicato tra i correi- non ne viene specificato il ruolo né alcuna condotta morale o materiale. Si denuncia l’apparenza della motivazione, perché si attribuisce la respon- sabilitànell’intestazione fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione alla quale non aveva alcun grado di compartecipazione, a qualsiasi titolo. 5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,in relazione all’associazione di cui al capo C1, declinata nel senso dell’agevolazione. A tale proposito si premette che la Corte di appello ha confermato la sussi- stenza dell’aggravante sulla base delle captazioni rilevate nel concomitante proce- dimento pendente a Roma, che vengono ampiamente richiamate. Osserva che tali elementi, però, non sono stati ritenuti sufficienti dalla Corte di appello di Roma, che -con la sentenza n. 14243 del 29/12/2024-ha escluso la sussistenza dell’aggravante in questione. Si denuncia, quindi, il travisamento della prova, perché la Corte di appello di Catanzaro pone a fondamento dell’aggravante “dell’agevolazione del clan dei Casalesi” elementi di prova raccolti nel procedimento pendente a Roma,concer- nenti un’associazione diversa da quella contestata al capo C1)e che, tuttavia, nel procedimento romano,non vengono reputati sufficienti per affermare la respon- sabilità in relazione all’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Si rimarca come non siano emerse condotte o conversazioni idonee a far ritenere che la finalità dell’azione di [OSCURATO:PERSONA] fosse quella di agevolare il clan dei Casalesi, né che il rafforzamento del clan fosse l’obiettivo avuto di mira dal medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èfondato in relazione all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, inammissibile nel resto. 2. I primi tre motivi di ricorso, relativi alla responsabilità per i reati contestati ai capi C1, C2 e C16, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni,sono inammissibili perché si risolvono in una rivalutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, senza che siano dedotte censure riconducibili ad alcuno dei parametri indicati dall’art. 606cod. proc. pen. 2.1. Con riguardo al capo C1), l a Corte di appello, in uno con il G.u.p., ha ricostruito le finalità, la struttura e il funzionamento dell’associazione ivi contestata, finalizzata alla immissione in commercio di gasolio per autotrazione,fittiziamente acquistato e rivenduto come gasolio agricolo, con conseguente sottoposizione del prodotto a un regime fiscale (I.VA. e A ccise) pi ù favorevole di quello normativamente previsto e dovuto. Secondo l’ipotesi accusatoria, così comeritenuta fondata dai giudici di merito, tale finalità veniva realizzata attraverso l’azione coordinata di tre distinti gruppi di soggetti: a) un gruppo calabrese (D'AMICO Antonio, D'AMICO Giuseppe, LIPARI e TERRANOVA) il cui compito era quello di interporsi negli acquisti simulati, figurando come acquirenti di gasolio agricolo; b) un gruppo campano (COPPOLA, BORRIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VIVESE e PIRRO), reale acquirente del prodotto simulatamente compravenduto come gasolio agricolo, ma in realtàintegrante gasolio da autotrazione; c) un gruppo siciliano (LEONARDI, FRAZZETTO, SCIUTO, FOTI e FALSAPERLA), che figurava come simulato acquirente nella fase di scarico del prodotto (mai ricevuto) della [OSCURATO:PERSONA]. Sull’esistenza e sul funzionamento dell’associazione non sono state mosse censure, così che la sua sussistenza, il suo funzionamento e le sue finalità possono ritenersi pacificamente acquisite. Quanto alla partecipazione di Mercadanteal sodalizio, la Corte di appello, tra altro, osserva che «i ripetuti viaggi in Calabria e, soprattutto, la dimostrata conoscenza dei meccanismi di perfezionamento della frode -riportati ai D'Amico - risultano inequivocamente sintomatici di condivisione del progetto criminoso più ampio e, soprattutto, delineano il [OSCURATO:PERSONA] quale figura depositaria di un complesso know how la cui condivisione presupponeva non solo un rapporto di assoluta fiducia con i dirigenti dell'associazione ma anche un'inveterata esperienza, a riprova della stabilita del legame.La estrema complessità dell'operazione illecita e la piena consapevolezza da parte del giudicabile dell'esistenza e della predisposizione all'uopo di un apparato di plurimi stratagemmi operativi, connessi al coinvolgimento di molteplici societàdi settore, valgono infine a provare l'affectio societatis». Tale affectio societatis e la conseguente partecipazione v engono ricavatedalle molteplici conversazioni registrate , d alla confessione resa da Borriello (che indicava espressamente [OSCURATO:PERSONA] come collaboratore di Coppola) e , in particolare,dalla conversazione intercettata il 15 /0 1 / 2019 prog r . 4674, dalla quale emergeva giàl’individuazione delle basi dell'accordo economico fraudolento. La difesasi limita -in sostanza-a negare che da tale conversazione emergano elementi da cui trarre la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio; nel fare ciò, non nega (sia in pure in forma eventuale) il contenuto illecito di tale conversazione, ma assume che essa sarebbe al più significativa di un concorso di persone nel reato in forma continuata. L’assunto -oltre a trascurare i plurimi e ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito-si presenta, all’evidenza, come una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella deigiudici di merito , che le ha nno esaminate con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e aderente al dato processuale e, in quanto tale, non scrutinabile in questa sede. 2.2. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative alreato di cui alcapo C2. 2.2.1. [OSCURATO:PERSONA] viene indicato dalla doppia sentenza conforme quale ideatore del sistema truffaldino volto alla sottrazione dell’accisa sui prodotti energetici (reato di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione all’art. 40, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, del medesimo decreto legislativo), attivo anche nella predisposizione de gli accordi operativi co n i l terminale fittizio dell'acquisto, all'interno di un'azione collettiva, che implicava necessariamente il trasporto del gasolio e la sua falsa intestazione per fattura alla [OSCURATO:SOCIETA]. La partecipazione dell’odierno ricorrente alla commissione del reato viene tratta dalla conversazione in data 23/01/20 1 9 , nel corso della quale, secondo i giudici, [OSCURATO:PERSONA] istruisce D’amico sulla condotta da tenere , così fornendo il contributo agevolatore in cui si concretizza il suo concorso nel fatto in esame. Il ricorrente assume che tale conversazione è stata letta in maniera erronea e parziale dalla Corte di appello, mentre dalla sua lettura integrale si comprende che D’Amico era già consapevole delle modalità della condotta illecita. Si aggiunge che non si evince nessun contributo materiale nella falsificazione dei Documenti di [OSCURATO:PERSONA] (DAS). Anche in questo caso, il motivo si risolve in una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, per di più fondata sulla rilettura dei contenuti di una conversazione intercettata. Da ciò discende l’inammissibilità della prospettazione difensiva, anche perché «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (così, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 –01), con l’ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 –01). Tali patologie non si rinvengono nella sentenza impugnata e neanche vengono prospettate dal ricorrente che, in realtà -a dispetto delle intitolazioni-non denuncia vizi della motivazione censurabili in sede di legittimità, ma sollecita una lettura dei contenuti delle intercettazioni alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme. 2.2.2. Al capo C16si contesta il reato di interposizione fittizia, di cui all’art. 512-biscod. pen., che viene individuato nella fittizia attribuzione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. della proprietà di carburante agricolo, in realtà di proprietà dell a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riguardo a tale ipotesi di reato,va preliminarmente osservato che «il delitto previsto dall'art. 512-biscod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione dellatitolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzionecon il dolo specifico di aggirarle» ( Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021 , Tarasi, Rv. 282437 –01). Con la precisazione che,nel caso in esame, il dolo specifico deve essere rivolto a eludere le norme sul contrabbando, ossia allo svolgimento di un’attività finalizzata al trasporto, distribuzione e vendita di carburante senza il pagamento delleaccise o dell’IVA. Risulta manifestamente infondata, anzitutto, la doglianza secondo cui il capo d’imputazione non attribuisce alcun ruoloa [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, il capo d’imputazione C16 rinvia alle condotte contestate al capo C2, così ricevendo nella sua formulazione la condotta colà contestata aMercadante. La Corte di appello, in coerenza al capo d’imputazione così congegnato, ha evidenziato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] a tale attività elusiva emerge dalla sua condotta partecipativa al reato contestato al capo C2, rivolto appunto all’elusione delle norme sull’accise. Il suo pieno coinvolgimento, peraltro, emerge con il ruolo di ideatore del sistema d’interposizione, dovendosi a tal fine ricordare che il concorso nel reato si configura anche con la sua ideazione, anche quando esso sia stato materialmente realizzato da altri. Da quanto fin qui esposto discende, quindi,l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso. 2.3. A diversa conclusione si perviene, invece, in relazione al quarto motivo d’impugnazione, con il qualeil ricorrente sostiene che in relazione all’associazione è stata erroneamente ritenuta l’aggravante mafiosa, declinata nel senso dell’agevolazione. A tale riguardo, si osserva che la C orte di appello ha ritenuto che l’associazione fosse finalizzata ad agevolare il clan dei C asalesi e , a tal fine , ha richiamatole intercettazioni relative a un procedimento penale pendente presso la Corte di appello di Roma. Viene, quindi, denunciata la contraddittorietà della motivazione, poiché nella sentenza pronunciata presso la Corte di appello di Roma l’aggravante in questione è stata esclusa. 2.3.1. Va, dunque,premesso che «ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa edella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio» ( Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 –02). 2.3.2. Da ciò discende che, quando l’aggravante in dell’agevolazione mafiosa è contestatain relazione al reato di associazione per delinquere, occorre verifica re e dimostrare che la finalità di agevolare un sodalizio mafioso integri l’accordo associativo, nel senso che la commissione dei suoi reati scoposia preordinata al fine ultimo di agevolare un’associazione di tipo mafioso esattamente individuata, con la precisazione che detta circostanza si applica ai singoli partecipiche abbiano agito in base a tale finalità o che comunque l'abbiano condivisa. La motivazione della sentenza impugnata è carente sotto tale prospettiva, non trattando nessuno dei temi evidenziati. Il tema della sussistenza dell’aggravante viene trattato dalla Corte di appello alle pagine 185 e 186, nelle quali vengono riassunti i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con il clan dei C asalesi e si fa cenno all’interessamento di questi al contrabbando di carburanti. Nulla si espone, tuttavia, circa la specifica finalità agevolatrice dell’associazionecontestata al capo C1, nella complessità descritta alle pagin e 168 e ss., individuata in tre gruppi separati, operanti in diversi ambiti territoriali e costituita da numerosi componenti. Al fine di ritenere la sussistenza di una finalità agevolatrice insita nel funzionamento dell’associazione, infatti, non può considerarsisufficiente descrivere gli eventuali rapporti personali intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan dei Casalesi, essendo necessario dimostrare che lo scopo sociale era l’agevolazione del clan dei Casalesi e che i singoli compartecipi abbiano agito in attuazione di tale scopo o che l’abbiano condivisoe fatto propri o . 2.3.3. Peraltro, va ulteriormente rilevato come nella motivazione non viene specificato in cosa sia consistita in concreto l’agevolazione in favore del clan dei Casalesi, né di nessun altro sodalizio mafioso.Precisazione tanto più necessaria ove si consideri che l’aggravante è stata esclusa per i reati di cui ai capi C2 e C16, che si presentano quali reati-fine del sodalizioe che, nella normale dinamica criminale, sono l’esteriorizzazione della finalità propria dell’associazione. La sentenza impugnatava, dunque, annullata sul punto, con rinvio per la rinnovazione del giudizio in relazione alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, alla luce dei rilievi fin qui esposti. 3. Infine, va rilevata l’inammissibilità delle richieste di condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado, così come avanzate dalle parti civili Comune di Limbadi e Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardivamente avanzate. In relazione alla trattazione cartolare del ricorso, l’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza ; la stessa norma fissa un successivo termine, fino a cinque giorni prima dell’udienza, per presentare memoria di replica. Ciò premesso, va rilevato come la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] non abbia rispettato né il termine previsto per la presentazione di memorie, né quello previsto per la presentazione di memorie di repliche, visto che le sue conclusioni sono pervenute il 04/06/2025, ossia il giorno prima dell’udienza, fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Da ciò discende l’evidente inammissibilità per tardività delle conclusioni e delle richieste così avanzate. Adeguale conclusione di inammissibilità per tardività si perviene anche per le memorie presentate dal Comune di Limbadi, pervenute il 30/05/2025, ossia cinque giorni prima dell’udienza. Quello di cinque giorni prima dell’udienza, però, è il termine fissato per le memorie di replica e non per la presentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel termine di quindici giorni prima dell’udienza, al fine di stabilire un contraddittorio pieno sul punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta. Replica che viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame-sia avanzata nel termine stabilito -proprio-per le memorie di replica. Segue la declaratoria di inammissibilità delle richieste avanzate dalle sunnominate parti civili. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.in relazione al capo C1), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad al