CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 1973
Cassazione n. 46221/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1973 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando per l'effetto in anni ventitré e mesi quattro di reclusione di multa la pena complessiva irrogata al predetto per i reati giudicati con le sentenze irrevocabili il 7 febbraio 2013, il 23 ottobre 2014 e il 5 aprile 2017. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge, sul rilievo che la Corte di appello, in sede di rideterminazione della pena, ha applicato la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., prima e non dopo l'aumento per continuazione, incorrendo così in un errore che ha determinato un trattamento sanzionatorio in violazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito, in ragione dell'intangibilità del giudicato, opera necessariamente prima - e non dopo, come in cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. peri., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, Mabouka, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, Pulliza, Rv. 249440; Sez. 1 n.42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027). 3. Le doglianze mosse nel ricorso si oppongono alla corretta applicazione di tale principio da parte del giudice dell'esecuzione, richiamando impropriamente principi giurisprudenziali formulati nella diversa ipotesi in cui il riconoscimento della continuazione sia intervenuto invece in sede di giudizio di cognizione. 4. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]