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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 45482/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 2019/15 SIEP della Procura della Repubblica di Firenze.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 L. 354/1975 e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto inidonea l'attività lavorativa e dirimente la mancata sperimentazione premiale".

Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza avrebbe fatto malgoverno delle informazioni a disposizione, dando prevalenza un dato indiziario e non riscontrato quale la temporanea inoperativtà e chiusura della sede lavorativa rispetto a dati documentali quali la visura societaria, la dichiarazione dei redditi e le fatture emesse che dimostravano come l'apporto collaborativo del Martorelli all'impresa NicoJuri di [OSCURATO:PERSONA] fosse sostanziale e fondamentale e come lo stato detentivo ne avesse impedito l'effettuazione; l'ordinanza era da censurare anche nella parte in cui aveva respinto la domanda in questione in ragione della mancata sperimentazione premiale da parte del condannato, ristretto solo a far data dal 18.10.2021; infine, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la situazione socio familiare del condannato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/10/1994, Ricci; 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; 15/11/2001, Chifari, Rv. 220473; 04/03/1999, Rv. 213062) il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati.In altre parole, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è sempre necessaria una prognosi di rieducabilità e di prevenzione del rischio di recidiva desunto dal comportamento del condannato, che il Tribunale di sorveglianza, con argomentare congruo e adeguato (in precedenza riportato), ha nel caso di specie, effettuato, escludendola.

In particolare, la prognosi infausta si è basata - oltre che sul rilievo di un precedente rigetto di analoga domanda - anche, per quanto concerne le eventuali sopravvenienze, sulla natura recente dell'inizio della detenzione e, quindi, dell'osservazione inframuraria, sul carattere sostanzialmente fittizio del rapporto di lavoro dipendente addotto dal condannato e sull'opportunità di rispettare la gradualità trattamentale.

2. A fronte di ciò, le doglianze difensive, al di là dei vizi formalmente denunciati, costituiscono mere censure in fatto, in quanto tali non consentite nel presente scrutinio di legittimità.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 settembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 2019/15 SIEP della Procura della Repubblica di Firenze. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 L. 354/1975 e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto inidonea l'attività lavorativa e dirimente la mancata sperimentazione premiale". Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza avrebbe fatto malgoverno delle informazioni a disposizione, dando prevalenza un dato indiziario e non riscontrato quale la temporanea inoperativtà e chiusura della sede lavorativa rispetto a dati documentali quali la visura societaria, la dichiarazione dei redditi e le fatture emesse che dimostravano come l'apporto collaborativo del Martorelli all'impresa NicoJuri di [OSCURATO:PERSONA] fosse sostanziale e fondamentale e come lo stato detentivo ne avesse impedito l'effettuazione; l'ordinanza era da censurare anche nella parte in cui aveva respinto la domanda in questione in ragione della mancata sperimentazione premiale da parte del condannato, ristretto solo a far data dal 18.10.2021; infine, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la situazione socio familiare del condannato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/10/1994, Ricci; 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; 15/11/2001, Chifari, Rv. 220473; 04/03/1999, Rv. 213062) il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati.In altre parole, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è sempre necessaria una prognosi di rieducabilità e di prevenzione del rischio di recidiva desunto dal comportamento del condannato, che il Tribunale di sorveglianza, con argomentare congruo e adeguato (in precedenza riportato), ha nel caso di specie, effettuato, escludendola. In particolare, la prognosi infausta si è basata - oltre che sul rilievo di un precedente rigetto di analoga domanda - anche, per quanto concerne le eventuali sopravvenienze, sulla natura recente dell'inizio della detenzione e, quindi, dell'osservazione inframuraria, sul carattere sostanzialmente fittizio del rapporto di lavoro dipendente addotto dal condannato e sull'opportunità di rispettare la gradualità trattamentale. 2. A fronte di ciò, le doglianze difensive, al di là dei vizi formalmente denunciati, costituiscono mere censure in fatto, in quanto tali non consentite nel presente scrutinio di legittimità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 settembre 2022 Il C