CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 36364/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22301/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in [OSCURATO:PERSONA] d’Ampezzo 269. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatorepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi, anche ex art.86 c.p.c., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma via XX Settembre 3. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 22309/2019 Numero sezionale 4747/2021 Numero di raccolta generale 36364/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 - controricorrenti - avverso il decreto del Tribunale di Benevento, depositato il giorno 14 maggio 2019, nel procedimento fallimentare iscritto al n.r.g. 14 del 1984. Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Benevento, con decreto depositato il 14 maggio 2019, ha liquidato il compenso spettante sia a [OSCURATO:PERSONA], già curatore del fallimento di Nicola di Masi, dall’apertura risalente al 23 maggio 1984 e fino alla sua revoca avvenuta il 20 gennaio 2012, sia ai curatori successivamente nominati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha ripartito il compenso complessivamente liquidato per tutti i curatori, nella misura del 25% al Cavalluzzo, anche in considerazione della condotta tenuta dal predetto, il quale omettendo di comparire all’udienza fissata innanzi al giudice delegato non aveva consentito di approvare il rendiconto della sua gestione. Avverso il detto decreto del Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui rispondono con controricorso il fallimento di Nicola di Masi, nonché personalmente il curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi del defunto curatore [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.39 l.fall., in relazione agli artt. 102 e 737 c.p.c., agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 1 e 2 del d.m.25 gennaio 2012, n. 30, poiché il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 22309/2019 Numero sezionale 4747/2021 Numero di raccolta generale 36364/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 tribunale fallimentare ha liquidato il compenso dovutogli quale ex curatore del fallimento in violazione del contraddittorio e senza neppure invitarlo a depositare l’istanza di liquidazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento per omessa motivazione, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il tribunale omesso di considerare il fatto storico costituito dalla circostanza che non gli era stata mai comunicata la data dell’udienza fissata per l’approvazione del suo rendiconto, restando così in condizione di non potervi partecipare. 3. Con il terzo motivo eccepisce ancora la violazione dell’art. 39 l.fall., in relazione agli artt. 1 e 2 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, nonché la nullità del provvedimento impugnato per motivazione apparente, avendo il collegio liquidato il suo compenso nella misura del 25% del totale, nonostante egli avesse personalmente curato la liquidazione di circa il 90% dell’attivo patrimoniale. 1.1. Il primo motivo è manifestamente fondato, restando assorbiti gli altri mezzi formulati dal ricorrente. Questa Corte ha già affermato che la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra più curatori succedutisi nella funzione, comporta, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 l.fall. di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione dell’intero spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 06/06/2018, n. 14631; Cass. 13/12/2016, n. 25532; Cass.27/04/2016, n. 8404; Cass. 30/07/2012, n. 13551). Nella vicenda all’esame, al contrario, è incontroverso che l’odierno ricorrente non abbia avuto notizia del procedimento teso alla liquidazione del compenso spettante ai curatori succedutisi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 22309/2019 Numero sezionale 4747/2021 Numero di raccolta generale 36364/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 nell’incarico, né ha comunque depositato – al contrario del curatore allora in carica – istanza tesa alla liquidazione degli emolumenti spettanti; sicché il decreto impugnato, adottato in violazione del contraddittorio tra tutti i curatori che hanno rivestito nel corso del tempo l’incarico, va senz’altro cassato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. C