CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 del Gup di [OSCURATO:PERSONA]. Dato avviso alle parti. Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la pena, ridotta per il rito prescelto e condizionalmente sospesa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza e con l'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.400 di multa oltre la confisca del denaro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato affidato a tre motivi con cui si deduce: l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b) dell'imputazione, qualificabile ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e l'erronea applicazione di legge quanto alla confisca del denaro, che si assume in violazione dell'art. 240 cod. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato. 4. Quanto al primo motivo trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza») e non è questo il caso. 5. Quanto al secondo motivo, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). 6. Il terzo motivo si connota di patente genericità e non si confronta con la sentenza impugnata. La Corte ha disposto la confisca del denaro in sequestro osservando che il ricorrente, oltre che del reato di detenzione di stupefacente, era chiamato a rispondere (Capo B) di oltre cento episodi di cessione di cocaina per corrispettivi pari a 50/80 euro. Ha, pertanto, rilevato che la somma in sequestro, rispetto alla quale l'imputato non ha fornito indici di prova circa la non riferibilità al reato, quindi una possibile diversa e legittima provenienza della somma e circa la riferibilità della stessa a terzi, deve essere confiscata ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, d.P.R. n 309/1990. 7. Alla inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 P.Q.M