CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 26940/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 27/05/2024, di riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 11/07/2019 con la quale, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, il ricorrente è stato condannato perché illecitamente deteneva, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in due involucri di cellophane e gr. 4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in sei cipollette. Con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. Osserva il collegio che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si precisa peraltro, che, in giurisprudenza, si è affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato, con motivazione insindacabile, i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e rideterminato la pena in misura inferiore alla media edittale, in anni uno di reclusione ed euro 4000,00 di multa, avendo riconosciuto la fattispecie di lieve entità e le circostanze attenuanti generiche. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente s 9 jtj, [OSCURATO:PERSONA] tric [OSCURATO:PERSONA]