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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 109/1969

ECLI:IT:COST:1969:109
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con decreto 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 26 del 1 giugno 1968, l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, in esecuzione dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, determinava gli emolumenti mensili e per spese di rappresentanza, a favore del presidente e del vice presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) "al netto da ritenute ed oneri fiscali di qualsiasi natura".

Contro questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana mediante ricorso 30 luglio 1968, notificato il giorno successivo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 agosto

1968.

Nel ricorso si deduceva l'invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di accertamento e riscossione dei tributi diretti e la violazione dell'art. 20 dello Statuto, in riferimento al successivo art. 36, nonché all'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana.

Ciò in quanto la fissazione al netto, anziché al lordo, degli emolumenti suddetti costituiva una illegittima esenzione fiscale, contraria alle norme della legislazione statale (artt. 14, 87 e 127 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).

Concludeva, quindi, perché fosse negata "ogni competenza in materia alla Regione siciliana" e venisse annullato il decreto assessoriale in esame.

La Regione siciliana non si costituiva in giudizio.

Ma con altro provvedimento 3 ottobre 1968, n. 787, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 53 del 23 novembre successivo, l'Assessore per l'industria e il commercio ha annullato il precedente decreto del 20 marzo 1968, per cui è conflitto, e, conformandosi ai princìpi espressi nelle norme sopra indicate, ha fissato "al lordo" gli emolumenti dei sopramenzionati funzionari dell'E.S.P.I.

Del che ha dato atto la difesa del Presidente del Consiglio con memoria depositata il 16 gennaio 1969, concludendo perché questa Corte "voglia dichiarare cessata la materia del contendere".

Tali conclusioni l'Avvocatura dello Stato ha ribadito anche con altra memoria, in data 20 maggio 1969, con la quale ha altresì precisato, a seguito di chiarimento dell'Ufficio della Presidenza della Regione siciliana, interamente trascritto nello stesso atto difensivo, che il decreto impugnato, indicato nell'art. 1 del citato decreto di annullamento, col n. 278, secondo l'ordine progressivo degli atti emanati dall'Assessorato per l'industria e il commercio, è lo stesso decreto 20 marzo 1968 apparso nel n. 26 della [OSCURATO:PERSONA] regionale del 1 giugno 1968 e contrassegnato dal n. 312 di pubblicazione. : Il decreto 20 marzo 1968 dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso sopra indicato, per conflitto di competenza in materia di accertamento e riscossione delle imposte a seguito della determinazione, "al netto da ritenute ed oneri fiscali di qualsiasi natura", degli emolumenti mensili spettanti al presidente e al vice presidente dell'E.S.P.I., è stato esplicitamente annullato dall'art. 1 del successivo decreto assessoriale 3 ottobre 1968, n. 787 (pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 53 del 23 novembre successivo).

Con l'art. 2 di questo stesso provvedimento, come anche l'Avvocatura dello Stato deduce in successive memorie illustrative, l'organo regionale ha altresì deterininato gli emolumenti in questione "al lordo" da ritenute ed oneri fiscali.

È stato posto in tal modo nel nulla ex tunc l'atto, in relazione al quale era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzioni, ed è venuta a cessare la situazione di contrasto che aveva dato occasione alla controversia.

Di conseguenza è venuto meno l'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica parte costituita in giudizio, ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere.

In conformità di precedenti decisioni questa Corte deve quindi dichiarare cessata la materia del contendere, cosi accogliendo le ultime conclusioni formulate dall'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti del decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, in data 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana n. 26 del 1 giugno 1968, con il quale Vennero determinati gli emolumenti dovuti al presidente e al vice presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con decreto 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 26 del 1 giugno 1968, l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, in esecuzione dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, determinava gli emolumenti mensili e per spese di rappresentanza, a favore del presidente e del vice presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) "al netto da ritenute ed oneri fiscali di qualsiasi natura". Contro questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana mediante ricorso 30 luglio 1968, notificato il giorno successivo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 agosto 1968. Nel ricorso si deduceva l'invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di accertamento e riscossione dei tributi diretti e la violazione dell'art. 20 dello Statuto, in riferimento al successivo art. 36, nonché all'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana. Ciò in quanto la fissazione al netto, anziché al lordo, degli emolumenti suddetti costituiva una illegittima esenzione fiscale, contraria alle norme della legislazione statale (artt. 14, 87 e 127 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645). Concludeva, quindi, perché fosse negata "ogni competenza in materia alla Regione siciliana" e venisse annullato il decreto assessoriale in esame. La Regione siciliana non si costituiva in giudizio. Ma con altro provvedimento 3 ottobre 1968, n. 787, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 53 del 23 novembre successivo, l'Assessore per l'industria e il commercio ha annullato il precedente decreto del 20 marzo 1968, per cui è conflitto, e, conformandosi ai princìpi espressi nelle norme sopra indicate, ha fissato "al lordo" gli emolumenti dei sopramenzionati funzionari dell'E.S.P.I. Del che ha dato atto la difesa del Presidente del Consiglio con memoria depositata il 16 gennaio 1969, concludendo perché questa Corte "voglia dichiarare cessata la materia del contendere". Tali conclusioni l'Avvocatura dello Stato ha ribadito anche con altra memoria, in data 20 maggio 1969, con la quale ha altresì precisato, a seguito di chiarimento dell'Ufficio della Presidenza della Regione siciliana, interamente trascritto nello stesso atto difensivo, che il decreto impugnato, indicato nell'art. 1 del citato decreto di annullamento, col n. 278, secondo l'ordine progressivo degli atti emanati dall'Assessorato per l'industria e il commercio, è lo stesso decreto 20 marzo 1968 apparso nel n. 26 della [OSCURATO:PERSONA] regionale del 1 giugno 1968 e contrassegnato dal n. 312 di pubblicazione. : Il decreto 20 marzo 1968 dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso sopra indicato, per conflitto di competenza in materia di accertamento e riscossione delle imposte a seguito della determinazione, "al netto da ritenute ed oneri fiscali di qualsiasi natura", degli emolumenti mensili spettanti al presidente e al vice presidente dell'E.S.P.I., è stato esplicitamente annullato dall'art. 1 del successivo decreto assessoriale 3 ottobre 1968, n. 787 (pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 53 del 23 novembre successivo). Con l'art. 2 di questo stesso provvedimento, come anche l'Avvocatura dello Stato deduce in successive memorie illustrative, l'organo regionale ha altresì deterininato gli emolumenti in questione "al lordo" da ritenute ed oneri fiscali. È stato posto in tal modo nel nulla ex tunc l'atto, in relazione al quale era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzioni, ed è venuta a cessare la situazione di contrasto che aveva dato occasione alla controversia. Di conseguenza è venuto meno l'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica parte costituita in giudizio, ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere. In conformità di precedenti decisioni questa Corte deve quindi dichiarare cessata la materia del contendere, cosi accogliendo le ultime conclusioni formulate dall'Avvocatura dello Stato. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti del decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana, in data 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana n. 26 del 1 giugno 1968, con il quale Vennero determinati gli emolumenti dovuti al presidente e al vice presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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