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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 40086/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con decreto in data 5/3/2020, respingeva la richiesta di revocazione della confisca avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confisca disposta con decreto del Tribunale di Foggia, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione in data 14/10/2015, definitivo il 31/1/2017.

La confisca era stata disposta ritenendo, comunque, la pericolosità sociale generica del Petito, anche aseguito della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019.

Si era, invero, escluso che in base alla avvenuta assoluzione dalla contestazione di bancarotta fraudolenta,si fosse determinata l'assenza originaria dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale.

La confisca era stata, del resto,applicata ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 e la Corte d'appello aveva osservato che nonostante il giudice di merito avesse dato conto della appartenenza del Petito alla categoria dei pericolosi cd. generici,di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 aveva, comunque, indicato gli elementi utili a fondare un giudizio di pericolosità ex art. 1 lett. b) D. L.vocit, con conseguente inapplicabilità della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e i terzi intestatari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia e lamentano il difetto di contestazione e di correlazione oltre, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per ritenere l'appartenenza alla categoria di pericolosità di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159.

In particolare, deducono l'omessa contestazione della categoria di pericolosità che risultava ascritta a Petito e l'applicazione della misura di prevenzione per una fattispecie diversa da quella ascritta.

Ancora, deducono i ricorrenti la mancanza del requisito di correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità e l'accumulazione illecita dei beni oggetto di confisca.

I motivi di ricorso, essenzialmente comuni, sono indicati in maniera sintetica e richiamando le sole deduzioni necessarie alla presente decisione, secondo il disposto dell'art 173 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.

2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 24/01/2019 (dep. il 27/02/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1) dell'anzidetto testo normativo.

Ancora, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) nella parte in cui si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956.

Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a) e dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a).

2.1. La categoria di riferimento oggetto di declaratoria d'incostituzionalità è costituita da coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, mentre si è diversamente concluso in relazione alla espressione contenuta nella lettera b) della medesima norma, rivolta a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".

I ricorrenti sostengono che il provvedimento ablativo sia meritevole di annullamento, in quanto disposto sulla base della qualificazione del proposto, [OSCURATO:PERSONA], quale "soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi", ai sensi dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La doglianza sviluppata è, tuttavia, infondata, in quanto dal decreto impugnato si esplicita che il richiamo generico all'art. 1 d.lgs. 159/2011 è stato concretizzato, nella motivazione, dalla qualificazione del proposto quale soggetto che ha, con continuità, posto in essere delitti per fini di lucro (fl. 5) tenendo un tenore di vita incompatibile con le proprie capacità economiche e con le fonti di reddito di provenienza lecita; in considerazione di tali indici -valenza patrimoniale dei delitti commessi e tenore di vita incompatibile con le capacità economiche- il proposto è stato, dunque, ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, con un evidente, per quanto non espresso, richiamo all'ipotesi di cui alla lett. b), avendo la Corte territoriale richiamato espressamente i delitti posti in essere di truffa, ricettazione e violazione di ricerche archeologiche fatti commessi in una congiuntura temporale coincidente con la disposta confisca.

3. Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione personali, deve essere annullato con rinvio il provvedimento che abbia confermato la misura della sorveglianza speciale, disposta in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha espunto dall'ordinamento l'ipotesi di c.d. pericolosità generica riferita ai soggetti "abitualmente dediti a traffici delittuosi" -già prevista dall'art. 1, n. 1), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159- senza precisare in quale specifica categoria di pericolosità si inscrive il prevenuto, al fine di verificare se gli elementi di fatto rappresentati ne consentano l'inquadramento nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. citato, unica ancora legittimante l'adozione della misura (Sez. 2, n. 11445 del 08/03/2019, Lauri, Rv. 276061).

Tuttavia, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di una misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento, per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1. (Sez. 6, n. 38077 del 09/05/2019, Falasca, Rv. 276711).

Pertanto, la confisca disposta sui beni di un soggetto qualificato come pericoloso sia ai sensi della lett. a) che ai sensi della lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conserva validità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità della sola previsione di cui alla lett. a), relativa ai soggetti "che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", rigettando invece la questione sollevata in relazione alla lett. b), concernente "coloro che per in9 la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (Sez. 5, n. 38737 del 10/07/2019, Giorgitto, Rv. 276648).

Nel caso di specie Petito è stato ritenuto soggetto pericoloso rientrante nella categoria di coloro che, ex art. 1, lett. b) D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, rientrano nel modello di tipicità della dedizione abituale a vivere con proventi di attività delittuose.

Il giudizio espresso dal Tribunale si è fondato sul delitto di bancarotta fraudolenta e su una truffa, risalente al 2012, oltre che su una ricettazione e altri eventi risalenti al 2010.

Si era, dunque, ritenuto che il proposto fosse soggetto dedito all'attività delittuosa, di tipo economico.

I reati per i quali vi era stato giudiziodi pericolosità sociale erano, invero, fatti da cui gli autori traevano proventi di sostentamento e legittimava la conclusione secondo cui Petito vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività relative.

L'apporto patrimoniale illecito aveva, perciò, costituito una componente significativa del reddito complessivo (Sez. 2, n. 12001, del 15/01/2020, Leuzzi).

La scelta di valutare le emergenze probatorie da parte della Corte territoriale, per verificare l'appartenenza del proposto alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 appare corretta e ciò in ossequio ai connotati di tassatività che devono caratterizzare il tipo di giudizio.II tutto in funzione di accertare se la pericolosità di Petito potesse ricondursi alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b). [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha spiegato di aver esaminato i connotati di appartenenza del proposto, nella logica della tassatività,alla categoria anzidetta, spiegando la caratterizzazione del profilo soggettivo del destinatario della misura e la ragione per la quale i delitti a sfondo patrimoniale ne connotassero il profilo di pericolosità.

Il riferimento alla omessa contestazione risulta anche infondato, poiché non si tratta della introduzione di un elemento nuovo di diritto, ma della mera diversa qualificazione giuridica del profilo di pericolosità, che resta, comunque, di tipo generico.

Su questo dato, tuttavia, il procedimento risulta essersi correttamente svolto, essendosi contestato che la pericolosità del ricorrente si è articolata alla luce dei gravi reati di truffa, ricettazione e violazioni in materia archeologica, tutte condotte che, a base economica, producevano incrementi patrimoniali.

Da ciò la conclusione che l'autore di quei reati vivesse, anche abitualmente, e in parte, con i proventi di quelle attività delittuose.

Su questi aspetti il ricorrente ha avuto ampia possibilità di difendersi avendo costituito oggetto quegli elementi il nucleo centrale su cui si era fondata la contestazione di pericolosità nel giudizio di merito.Né risultano dedotte specifiche questioni sul tema della correlazione temporale nell'istanza di revocazione della confisca, con la conseguenza che la doglianza relativa, proposta in sede di ricorso per cassazione, è da ritenere inammissibile.

Risultano, pertanto, espresse le ragioni del proprio convincimento, senza incorrere,da parte della Corte territoriale, in errori di diritto, né in grossolane incongruenze logico-giuridiche, con conseguente manifesta infondatezza dei ricorsi proposti.

Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con decreto in data 5/3/2020, respingeva la richiesta di revocazione della confisca avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confisca disposta con decreto del Tribunale di Foggia, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione in data 14/10/2015, definitivo il 31/1/2017. La confisca era stata disposta ritenendo, comunque, la pericolosità sociale generica del Petito, anche aseguito della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019. Si era, invero, escluso che in base alla avvenuta assoluzione dalla contestazione di bancarotta fraudolenta,si fosse determinata l'assenza originaria dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale. La confisca era stata, del resto,applicata ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 e la Corte d'appello aveva osservato che nonostante il giudice di merito avesse dato conto della appartenenza del Petito alla categoria dei pericolosi cd. generici,di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 aveva, comunque, indicato gli elementi utili a fondare un giudizio di pericolosità ex art. 1 lett. b) D. L.vocit, con conseguente inapplicabilità della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e i terzi intestatari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia e lamentano il difetto di contestazione e di correlazione oltre, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per ritenere l'appartenenza alla categoria di pericolosità di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, deducono l'omessa contestazione della categoria di pericolosità che risultava ascritta a Petito e l'applicazione della misura di prevenzione per una fattispecie diversa da quella ascritta. Ancora, deducono i ricorrenti la mancanza del requisito di correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità e l'accumulazione illecita dei beni oggetto di confisca. I motivi di ricorso, essenzialmente comuni, sono indicati in maniera sintetica e richiamando le sole deduzioni necessarie alla presente decisione, secondo il disposto dell'art 173 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili. 2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 24/01/2019 (dep. il 27/02/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1) dell'anzidetto testo normativo. Ancora, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) nella parte in cui si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956. Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a) e dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a). 2.1. La categoria di riferimento oggetto di declaratoria d'incostituzionalità è costituita da coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, mentre si è diversamente concluso in relazione alla espressione contenuta nella lettera b) della medesima norma, rivolta a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". I ricorrenti sostengono che il provvedimento ablativo sia meritevole di annullamento, in quanto disposto sulla base della qualificazione del proposto, [OSCURATO:PERSONA], quale "soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi", ai sensi dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo. La doglianza sviluppata è, tuttavia, infondata, in quanto dal decreto impugnato si esplicita che il richiamo generico all'art. 1 d.lgs. 159/2011 è stato concretizzato, nella motivazione, dalla qualificazione del proposto quale soggetto che ha, con continuità, posto in essere delitti per fini di lucro (fl. 5) tenendo un tenore di vita incompatibile con le proprie capacità economiche e con le fonti di reddito di provenienza lecita; in considerazione di tali indici -valenza patrimoniale dei delitti commessi e tenore di vita incompatibile con le capacità economiche- il proposto è stato, dunque, ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, con un evidente, per quanto non espresso, richiamo all'ipotesi di cui alla lett. b), avendo la Corte territoriale richiamato espressamente i delitti posti in essere di truffa, ricettazione e violazione di ricerche archeologiche fatti commessi in una congiuntura temporale coincidente con la disposta confisca. 3. Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione personali, deve essere annullato con rinvio il provvedimento che abbia confermato la misura della sorveglianza speciale, disposta in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha espunto dall'ordinamento l'ipotesi di c.d. pericolosità generica riferita ai soggetti "abitualmente dediti a traffici delittuosi" -già prevista dall'art. 1, n. 1), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159- senza precisare in quale specifica categoria di pericolosità si inscrive il prevenuto, al fine di verificare se gli elementi di fatto rappresentati ne consentano l'inquadramento nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. citato, unica ancora legittimante l'adozione della misura (Sez. 2, n. 11445 del 08/03/2019, Lauri, Rv. 276061). Tuttavia, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di una misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento, per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1. (Sez. 6, n. 38077 del 09/05/2019, Falasca, Rv. 276711). Pertanto, la confisca disposta sui beni di un soggetto qualificato come pericoloso sia ai sensi della lett. a) che ai sensi della lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conserva validità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità della sola previsione di cui alla lett. a), relativa ai soggetti "che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", rigettando invece la questione sollevata in relazione alla lett. b), concernente "coloro che per in9 la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (Sez. 5, n. 38737 del 10/07/2019, Giorgitto, Rv. 276648). Nel caso di specie Petito è stato ritenuto soggetto pericoloso rientrante nella categoria di coloro che, ex art. 1, lett. b) D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, rientrano nel modello di tipicità della dedizione abituale a vivere con proventi di attività delittuose. Il giudizio espresso dal Tribunale si è fondato sul delitto di bancarotta fraudolenta e su una truffa, risalente al 2012, oltre che su una ricettazione e altri eventi risalenti al 2010. Si era, dunque, ritenuto che il proposto fosse soggetto dedito all'attività delittuosa, di tipo economico. I reati per i quali vi era stato giudiziodi pericolosità sociale erano, invero, fatti da cui gli autori traevano proventi di sostentamento e legittimava la conclusione secondo cui Petito vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività relative. L'apporto patrimoniale illecito aveva, perciò, costituito una componente significativa del reddito complessivo (Sez. 2, n. 12001, del 15/01/2020, Leuzzi). La scelta di valutare le emergenze probatorie da parte della Corte territoriale, per verificare l'appartenenza del proposto alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 appare corretta e ciò in ossequio ai connotati di tassatività che devono caratterizzare il tipo di giudizio.II tutto in funzione di accertare se la pericolosità di Petito potesse ricondursi alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b). [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha spiegato di aver esaminato i connotati di appartenenza del proposto, nella logica della tassatività,alla categoria anzidetta, spiegando la caratterizzazione del profilo soggettivo del destinatario della misura e la ragione per la quale i delitti a sfondo patrimoniale ne connotassero il profilo di pericolosità. Il riferimento alla omessa contestazione risulta anche infondato, poiché non si tratta della introduzione di un elemento nuovo di diritto, ma della mera diversa qualificazione giuridica del profilo di pericolosità, che resta, comunque, di tipo generico. Su questo dato, tuttavia, il procedimento risulta essersi correttamente svolto, essendosi contestato che la pericolosità del ricorrente si è articolata alla luce dei gravi reati di truffa, ricettazione e violazioni in materia archeologica, tutte condotte che, a base economica, producevano incrementi patrimoniali. Da ciò la conclusione che l'autore di quei reati vivesse, anche abitualmente, e in parte, con i proventi di quelle attività delittuose. Su questi aspetti il ricorrente ha avuto ampia possibilità di difendersi avendo costituito oggetto quegli elementi il nucleo centrale su cui si era fondata la contestazione di pericolosità nel giudizio di merito.Né risultano dedotte specifiche questioni sul tema della correlazione temporale nell'istanza di revocazione della confisca, con la conseguenza che la doglianza relativa, proposta in sede di ricorso per cassazione, è da ritenere inammissibile. Risultano, pertanto, espresse le ragioni del proprio convincimento, senza incorrere,da parte della Corte territoriale, in errori di diritto, né in grossolane incongruenze logico-giuridiche, con conseguente manifesta infondatezza dei ricorsi proposti. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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