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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01185/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1880-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3062/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4995/2020 il Tribunale di Milano, decidendo nelle forme ordinarie sul presupposto che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 non si applichi in presenza di contestazione non limitata al quantum, ma involgente anche l’an della prestazione, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare al predetto Molfese la somma di € 3.000 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte in relazione ad un giudizio civile.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3062/2021, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto avverso la decisione di prime cure dall’odierna parte ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n. 4995/2020 il Tribunale di Milano, decidendo nelle forme ordinarie sul presupposto che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 non si applichi in presenza di contestazione non limitata al quantum, ma involgente anche l’an della prestazione, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare al predetto Molfese la somma di € 3.000 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte in relazione ad un giudizio civile.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3062/2021, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto avverso la decisione di prime cure dall’odierna parte ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2756 c.c. in tema di prescrizione presuntiva del credito professionale di cui è causa.

La censura è inammissibile.

La Corte distrettuale ha dato atto che l’odierna parte ricorrente si era costituita, nel giudizio di merito, affermando di aver pattuito con il Molfese un compenso omnicomprensivo di € 20.000 che era stato interamente pagato, ed ha ritenuto che tale affermazione implicasse il riconoscimento implicito del mancato pagamento della somma, nei maggiori termini richiesti dal professionista.

La decisione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema diprescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. del16/06/2021, Rv. 661907; conf.

Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 15/05/2007 , Rv. 596684).

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece l’erronea configurazione, da parte del giudice di merito, di una sua responsabilità solidale in relazione all’attività che il Molfese aveva svolto non soltanto nel suo interesse, ma anche in quello della società [OSCURATO:SOCIETA].

La censura è inammissibile.

La stessa parte ricorrente riconosce, infatti, che era stato convenuto con il Molfese un compenso unitario, a fronte delle prestazioni dal medesimo svolte nell’ambito di un procedimento ex art. 373 c.p.c. e di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.

Riporta, inoltre, il dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano conclusiva del giudizio di opposizione all’esecuzione (cfr. pag. 6 del ricorso), dalla cui lettura non emerge alcuna differenza tra la posizione processuale della odierna parte ricorrente e quella della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la censura non specifica quale sarebbe il pregiudizio ipoteticamente derivante dal vizio denunziato, né chiarisce il motivo per cui la società avrebbe avuto, nel giudizio a quo, una posizione di maggior rilievo, o comunque un interesse prevalente, rispetto a quello portato dalla odierna parte ricorrente; dal che deriva un complessivo difetto di specificità della doglianza in esame”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore, osservando che il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché con esso di denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme.

Il secondo motivo, invece, è a sua volta inammissibile poiché introduce questioni nuove, proposte per la prima volta nel ricorso; di esse, invero, non v’è traccia nella decisione impugnata, che riporta i motivi di appello (cfr. pag. 8 della sentenza), nè il ricorrente specifica in quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, le predette questioni sarebbero state, in ipotesi, ritualmente introdotte.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1880-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3062/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4995/2020 il Tribunale di Milano, decidendo nelle forme ordinarie sul presupposto che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 non si applichi in presenza di contestazione non limitata al quantum, ma involgente anche l’an della prestazione, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare al predetto Molfese la somma di € 3.000 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte in relazione ad un giudizio civile. Con la sentenza oggi impugnata, n. 3062/2021, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto avverso la decisione di prime cure dall’odierna parte ricorrente. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 4995/2020 il Tribunale di Milano, decidendo nelle forme ordinarie sul presupposto che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 non si applichi in presenza di contestazione non limitata al quantum, ma involgente anche l’an della prestazione, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare al predetto Molfese la somma di € 3.000 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte in relazione ad un giudizio civile. Con la sentenza oggi impugnata, n. 3062/2021, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto avverso la decisione di prime cure dall’odierna parte ricorrente. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2756 c.c. in tema di prescrizione presuntiva del credito professionale di cui è causa. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale ha dato atto che l’odierna parte ricorrente si era costituita, nel giudizio di merito, affermando di aver pattuito con il Molfese un compenso omnicomprensivo di € 20.000 che era stato interamente pagato, ed ha ritenuto che tale affermazione implicasse il riconoscimento implicito del mancato pagamento della somma, nei maggiori termini richiesti dal professionista. La decisione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema diprescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. del16/06/2021, Rv. 661907; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 15/05/2007 , Rv. 596684). Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece l’erronea configurazione, da parte del giudice di merito, di una sua responsabilità solidale in relazione all’attività che il Molfese aveva svolto non soltanto nel suo interesse, ma anche in quello della società [OSCURATO:SOCIETA]. La censura è inammissibile. La stessa parte ricorrente riconosce, infatti, che era stato convenuto con il Molfese un compenso unitario, a fronte delle prestazioni dal medesimo svolte nell’ambito di un procedimento ex art. 373 c.p.c. e di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. Riporta, inoltre, il dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano conclusiva del giudizio di opposizione all’esecuzione (cfr. pag. 6 del ricorso), dalla cui lettura non emerge alcuna differenza tra la posizione processuale della odierna parte ricorrente e quella della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la censura non specifica quale sarebbe il pregiudizio ipoteticamente derivante dal vizio denunziato, né chiarisce il motivo per cui la società avrebbe avuto, nel giudizio a quo, una posizione di maggior rilievo, o comunque un interesse prevalente, rispetto a quello portato dalla odierna parte ricorrente; dal che deriva un complessivo difetto di specificità della doglianza in esame”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore, osservando che il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché con esso di denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Il secondo motivo, invece, è a sua volta inammissibile poiché introduce questioni nuove, proposte per la prima volta nel ricorso; di esse, invero, non v’è traccia nella decisione impugnata, che riporta i motivi di appello (cfr. pag. 8 della sentenza), nè il ricorrente specifica in quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, le predette questioni sarebbero state, in ipotesi, ritualmente introdotte. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm