CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 1974
Cassazione n. 39109/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1988 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 20/07/2020, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 22/02/2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 75, comma 1 d.lvo 159/2011 perché il fatto non sussiste e riduceva la pena in relazione al residuo reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 360 di multa; confermava invece la condanna pronunciata in primo grado, per il medesimo reato di ricettazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 240 di multa. Gli imputati, con distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sottoscrivendolo in proprio. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore): da qui l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: -violazione di legge per omessa pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato (primo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per mancata irrogazione di una pena meno grave, per mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e per illegittimo diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (secondo motivo). Anche il ricorso del Rigano è inammissibile. Il ricorrente, con riferimento al primo motivo, ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una non consentita rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. Aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato è il secondo motivo. Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia motivato la statuizione censurata riconoscendo, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, che entrambe le richieste risultavano inaccoglibili in considerazione della gravità del fatto (posto in essere da tre soggetti in concorso tra loro) e del presumibile non marginale valore economico del mezzo, trattandosi di una moto di grossa cilindrata seppur non di recente produzione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così