CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria per il delitto di alterazione di un certificato medico richiesto per la convalida della patente di guida, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatole; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si eccepiscono gli errores in iudicando nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputata per l'alterazione della data di rilascio di un certificato medico operata sulla copia fotostatica dell'originale del relativo atto, peccano di aspecificità, perché articolati senza alcun confronto, men che meno critico, con la ratio decidendi della statuizione sul punto, ossia che la fotocopia sulla quale era stata alterata la data di rilascio del certificato medico «assumeva l'apparenza dell'originale, essendo stata, peraltro, predisposta proprio al fine di sostituirlo» (cfr. pag. 5, secondo capoverso della sentenza impugnata); che i motivi medesimi sono, pertanto, anche manifestamente infondati, atteso il principio di diritto secondo il quale integra il reato di falsità materiale formazione o l'alterazione della copia di un atto ove la stessa assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]