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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26181/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 3527/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via degli Scialoja n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1257/07/20 depositata in data 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il contribuente ricorreva avverso il fermo amministrativo notificatogli e la presupposta cartella di pagamento per tributi e contributo dovuto al S.S.N. 1996; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale il riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate - Riscossioni con atto affidato a un unico motivo; resiste con controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione eio falsa applicazione degli artt. 53 c. 2 e 20 c. 1 e 1 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 156 c. 3 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente che la notifica di atti giudiziari mediante un gestore di posta privata determini l'inesistenza della notificazione, difettando la certezza giuridica della data di accettazione presso lo stesso; - il motivo è fondato, con le precisazioni che seguono; - è ben vero che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (in termini si vedano Cass. Sez. 5, Ord.n. 19369 del 07/07/2021;Cass.Sez. 5, Sent.n. 25521 del 12/11/2020; Cass. Sez.

UU., Sent. n. 299 del 10/01/2020) che in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla

I. n. 124 del 2017; - nel presente caso, però, la CTR invero da un lato ha ritenuto invalida la notifica, il che è corretto; peraltro andava rilevata -a fronte dell'avvenuta costituzione del contribuente in appello - l'efficacia sanante di tal circostanza, ma soprattutto, per quanto qui specificamente rileva, erroneamente si è ritenuta in appello la tardività dell'impugnazione dell'Ufficio difettando la data certa di spedizione atta a dar prova della tempestiva proposizione del gravame; - infatti, se è vero che la tempestiva proposizione dell'impugnazione inerisce a profilo diverso e autonomo rispetto alla notificazione dell'appello, è altrettanto vero che a fronte della data di deposito della sentenza impugnata (17 aprile 2015) l'atto di appello è giunto all'appellato contribuente, come si ammette peraltro in controricorso, entro il termine di proposizione dell'impugnazione, l'ultimo giorno in termini (17 novembre 2015); - tal circostanza induce quindi a ritenere certa la sua spedizione anteriormente alla scadenza e pertanto tempestiva la proposizione del gravame; - pertanto, il motivo di ricorso va accolto; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello che esaminerà il merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3527/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via degli Scialoja n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1257/07/20 depositata in data 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il contribuente ricorreva avverso il fermo amministrativo notificatogli e la presupposta cartella di pagamento per tributi e contributo dovuto al S.S.N. 1996; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale il riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate - Riscossioni con atto affidato a un unico motivo; resiste con controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione eio falsa applicazione degli artt. 53 c. 2 e 20 c. 1 e 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 156 c. 3 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente che la notifica di atti giudiziari mediante un gestore di posta privata determini l'inesistenza della notificazione, difettando la certezza giuridica della data di accettazione presso lo stesso; - il motivo è fondato, con le precisazioni che seguono; - è ben vero che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (in termini si vedano Cass. Sez. 5, Ord.n. 19369 del 07/07/2021;Cass.Sez. 5, Sent.n. 25521 del 12/11/2020; Cass. Sez. UU., Sent. n. 299 del 10/01/2020) che in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017; - nel presente caso, però, la CTR invero da un lato ha ritenuto invalida la notifica, il che è corretto; peraltro andava rilevata -a fronte dell'avvenuta costituzione del contribuente in appello - l'efficacia sanante di tal circostanza, ma soprattutto, per quanto qui specificamente rileva, erroneamente si è ritenuta in appello la tardività dell'impugnazione dell'Ufficio difettando la data certa di spedizione atta a dar prova della tempestiva proposizione del gravame; - infatti, se è vero che la tempestiva proposizione dell'impugnazione inerisce a profilo diverso e autonomo rispetto alla notificazione dell'appello, è altrettanto vero che a fronte della data di deposito della sentenza impugnata (17 aprile 2015) l'atto di appello è giunto all'appellato contribuente, come si ammette peraltro in controricorso, entro il termine di proposizione dell'impugnazione, l'ultimo giorno in termini (17 novembre 2015); - tal circostanza induce quindi a ritenere certa la sua spedizione anteriormente alla scadenza e pertanto tempestiva la proposizione del gravame; - pertanto, il motivo di ricorso va accolto; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello che esaminerà il merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
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