CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 34903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13671/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].)in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentante legale pro tempore , rappresentat a e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51 ecome da domicilio digitale indicato ; -ricorrente- Oggetto:Revocatoria ordinaria –PDA – Opposizione – Ricorso improcedibile. CC 17.10.2025 Ric. n. 13671/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contro [OSCURATO:SOCIETA]. , con [OSCURATO:PERSONA] , i n persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso , ex lege domiciliatacome da domicilio digitale indicato; - controricorre nte - nonchè [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 792/2023 della Corte d’appello di Venezia , pubblicata in data6 aprile 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 1564/2020 ha condannato la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) a pagare all’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma di € 5.762.550,97, oltre agli interessi legali dalla domanda e rigettato le altre domande , con condanna della società convenuta a rimborsare all’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. e alla terza chiamata , [OSCURATO:SOCIETA]., le spese di litedel grado; 2. l a Corte d’appello di Venezia , con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e confermato la sentenza di primo grado; 3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].)sorretto da quattro motivi di ricorso ; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; 4. il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la designata Consigliera Relatrice, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO, in data 27 aprile 2025 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 13671/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’improcedibilitàdel ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 30 aprile 2025; 4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 9giugno 2025; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; Le parti hanno depositato rispettivamemoria. Considerato che 1. V a pregiudizialmente dichiarat a l ’ improcedibil ità del ricorso a causa del mancato deposito, da parte della società ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, in epigrafe del ricorso, essere stata effettuata in data 14 aprile 2023), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc.civ.; la produzione di tale relata non è del resto nemmeno dedotta in ricorso, in calce al quale si indica tra gli allegati, solo, al num. 1, la «copia autentica della sentenza impugnata»; il Collegio ha proceduto alla verifica degli atti presenti nel fascicolo della parte ricorrente, anche di quelli prodotti per via telematica, ma vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico, ma non anche la relata della notifica; né alcuna documentazione al riguardo risulta prodotta dalla controricorrente; infine, ancora in punto di fatto, va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 13 giugno 2023, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza in data 6 aprile 2023. 3. C ome affermato, anche di recente, da questa Corte, le cause di improcedibilità del ricorso non possono essere rimediate mediante la produzione di documenti nei termini di cui all’art. 372 CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 13671/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi c.p.c., poiché l’art. 372 c.p.c. «allude solo ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, espressione che - avuto riguardo al disposto del n. 2 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c. (che parla espressamente di “sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione”) - non può considerarsi idonea a comprendere la produzione di cui a tale numero, anche tenuto conto dell’uso del termine “documenti” nel numero 4. La conclusione non muterebbe anche se la nozione di documento (di cui al citato art. 372, secondo comma, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso» (così testualmente, Cass.29/08/2025 n. 24200, pag. 5); va, quindi, ribadito che l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod proc. civ., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, senza che possa rilevare la produzione della detta relata in una con l’istanza di decisione a seguito di proposta di definizione anticipata (Cass. Sez. 3, 29/10/2024 n. 27883; cfr. anche, Cass. Sez 3, 29/08/2025 n. 24199); nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi suscettibili di rimediare alla mancata produzione della copia notificata a opera della parte che ne è oneratae va sottolineato che neppure nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. la parte ricorrente ha dedottoalcunché in proposito ; il presente giudizio viene definito, quindi,in modo conforme alla proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. e trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non CC 17.10.2025 Ric. n. 13671/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta –ai sensi di questi ultimi commi della previsione appena richiamata –la condanna della parte ricorrent e al pagamento delle somme sia in favore della parte controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento , in favore dell a part e controricorrente : a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00 (di cui euro 18.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di e uro 18. 000 ,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrenteal pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4 ° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art